TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2020-10-07, n. 202006200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2020-10-07, n. 202006200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006200
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2020

N. 06360/2020 REG.RIC.

N. 06200/2020 REG.PROV.CAU.

N. 06360/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6360 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione della sua efficacia,

del decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza emesso dal sig. Capo della Polizia in data 06/05/2020 e notificato il 16/06/2020 nonché del Telex Urgente del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti emesso in data 06/05/2020 e notificato il 09/05/2020 nel quale si assume testualmente: "è sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del citato d.P.R., n. 737/1981, a decorrere dal 13 maggio 2020, senza soluzione di continuità rispetto al provvedimento cautelare in scadenza."


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta l’insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris relativamente alle censure lamentate nel ricorso, avuto riguardo alla natura dell’atto impugnato che non assume una natura disciplinare ma risulta assunto - e regolarmente notificato all’interessato - in conseguenza delle ordinanze interdittive emesse dall’autorità giudiziaria;

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