TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-01-20, n. 202000262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-01-20, n. 202000262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000262
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00262/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03471/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3471 del 2014, proposto da
Cementi Ariano s.r.l. e L C, nella qualità di Direttore dei Lavori della miniera “Fontanarosa” di Montefalcone Valfortore e di legale rappresentante pro tempore della Cementi Ariano s.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. P G, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Alfonso D'Avalos n.8 presso lo studio dell’avv. B Broba;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso l’Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

1.del decreto dirigenziale n.1 del 27 aprile 2014 del Dirigente del Dipartimento delle Politiche territoriali della Giunta Regionale della Campania (Dipartimento 53 - Direzione G8 -unità U.O. 7), comunicato con nota prot. 2014-0244404 del giorno 08/04/2014, a mezzo PEC in data mercoledì 09/04/2014 ore 13:00 08, col quale è stata disposta la sospensione sia dell’efficacia esecutiva del decreto dirigenziale n. 44 del 17/12/2008, sia dei lavori autorizzati con detto decreto dirigenziale recante il rinnovo per anni 20 della concessione mineraria della coltivazione del giacimento di marna da cemento, già nella titolarità e nel legittimo esercizio da parte della Srl Cementi Ariano, con sede in Contrada Cristina, giusta il precedente decreto distrettuale n. 3380 in data 18/10/995;

2.di tutti gli atti ad esso inerenti presupposti, dipendenti e/o conseguenziali, direttamente indirettamente incidenti attraverso detto d.d. n.1/2014, sul ripetuto d.d. n. 44 del 17/12/2008 di rinnovo della concessione della miniera di marna denominata “Fontanarosa” sita in comune di Montefalcone di Valfortore (BN), già nella titolarità della Srl Cementi Ariano e nel suo legittimo esercizio in forza del decreto distrettuale n. 33880 del 18/10/1995;

3.del cosiddetto verbale, inesistente perché mai redatto, di sopralluogo della salute 03/10/2013 e, ad ogni buon fine, del rapporto interno 08/10/2013, protocollo 0690755 a firma dell’ing. Del Gaudio e dell’ing. Sergio Galeazzo, comunicato con nota protocollo 0694436 del 09/10/2013 a mezzo fax;

3.della lettera della Regione Campania del 04/10/2013 prot. 2013.0684979;

4.della nota della regione Campania Settore Miniere 10/10/2013 prot. 0698024;

5.del verbale di sopralluogo in data 07/02/2014;

6.di ogni altro atto, anche se non espressamente richiamato specificato, che comunque abbia dato origine e/o ragione per l’adozione dello illegittimo provvedimento di sospensione dei lavori e dell’efficacia esecutiva dell’intero Decreto Dirigenziale della concessione mineraria predetta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 10/06/2014 e depositato in data 30/06/2014, la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 la causa, formulato da parte del Collegio il rilievo ex officio , ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a. della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa passava in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Successivamente all’emanazione dell’atto qui impugnato sub 1) dell’epigrafe, l’Amministrazione regionale ha adottato il d.d. n.2 del 16/06/2015, gravato con ricorso contrassegnato dal numero di R.G. 4877/2015, deciso dalla Sezione anch’esso alla odierna camera di consiglio, con il quale è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente dalla concessione mineraria Fontanarosa. Detto provvedimento decandenziale ha, all’evidenza, sostituito – nella regolazione amministrativa della fattispecie - l’atto gravato con il presente gravame, cosicché l’eventuale annullamento di questo non sarebbe in grado di arrecare alcuna utilità per la società istante.

Avuto riguardo all’esito della controversia, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

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