TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-07, n. 202306099
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 06099/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07051/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7051 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Olivieri, Alessia Tiragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. prot. -OMISSIS- del 28/2/2019, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 marzo 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 26.08.2013 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto del 28.02.2019 ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del diniego – operando nella motivazione un rinvio per relationem alle ragioni ostative enunciate nel preavviso di rigetto – i seguenti precedenti penali emersi a carico del richiedente:
a) sentenza del 20/11/1997 pronunciata dalla Pretura di -OMISSIS-, irrevocabile il 16/10/1998, per il reato di falsa attestazione sulla propria identità in continuazione punito dagli artt. 495 e 81 c.p.;
b) tre deferimenti per violazioni del t.u. sulle leggi doganali, disciplina dell’IVA, ai sensi degli artt. 282 DPR 43/1973 e 1 DPR 633/1972 in data 26/01/1995, 3/07/1995 e 1/02/1996.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge 5/2/1992 n. 91 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 DPR 12/10/1993 n. 572 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio solidaristico e della dignità umana ”. A fondamento del gravame lamenta essenzialmente:
- che l’elemento ostativo costituito dalla sentenza di condanna del 1997 riguarda un episodio di lieve entità e, peraltro, risalente al lontano 1996; del pari, anche le tre violazioni IVA riguardano fatti risalenti al periodo compreso tra il 1995 e 1996, relativi all’importazione di minimi quantitativi di sigarette, fattispecie criminosa peraltro recentemente depenalizzata in forza dei d.lgs. n. 7/2016 e n. 8/2016;
- che, pertanto, tali elementi non possono essere idonei a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il gravato decreto, in quanto l’Amministrazione, invece che richiamare in modo automatico detti precedenti, avrebbe dovuto approfondire la complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale;
- che, infatti, l’istante è ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale, essendo residente in Italia da oltre venti anni, avendo tre figli, tutti in possesso della cittadinanza italiana, e producendo regolarmente un reddito al di sopra dei parametri minimi richiesti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.
In vista della discussione, il ricorrente ha depositato in data 7.02.2023 memoria difensiva e all’udienza straordinaria di smaltimento del 10 marzo 2023 la causa è passata in decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945/2022, 3018 e 3471 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e