TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-10-19, n. 201101447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-10-19, n. 201101447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201101447
Data del deposito : 19 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01121/2006 REG.RIC.

N. 01447/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2006, proposto da:
V D C, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso L A in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione dei Sottufficiali della Marina Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

nei confronti di

Michele Liotta;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale del Personale Militare II Reparto 6^ Divisione - Stato e Avanzamento Sottufficiali a firma del Direttore della Divisione Dirig. Dott. Paolo Bui prot. n. MD/

GMIL

03II/6/2/2006/76623/15 emesso il 20 settembre 2006 e reso noto al ricorrente in data 09.10.2006 con il quale gli è stato comunicato di essere stato giudicato idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore con il punteggio di 23,25/30 ma di non rientrare nel numero delle promozioni annuali al grado di primo maresciallo da conferire a scelta per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 196/95;
nonchè di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento P.V. n. 002/2006 del 5 aprile 2006 allo stato sconosciuto all'esponente emesso dalla Commissione permanente di avanzamento e valutazione dei Sottufficiali della Marina Militare col quale la stessa ha giudicato il ricorrente in merito all'avanzamento a scelta di cui sopra assegnandoli il punteggio di 23,25/30. nonchè, per quanto occorrer possa, la nomina della Commissione stessa e la graduatoria del relativo corso approvata con decreto dirigenziale n. 840/DD del 23.05.06..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione dei Sottufficiali della Marina Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere arruolato in Marina con la qualifica di nocchiere, precisando però che nel 1995 ha partecipato a un corso per asssistente tecnico del Genio (A.T.G.), venendo quindi addetto prima alla Direzione del Genio di La Spezia come sottufficiale del Genio e poi trasferito alla base di Portovenere, presso la Sezione lavori e quindi non più impiegato come nocchiere.

In data 9.10.2006 gli viene comunicato che la Commissione permanente di avanzamento e valutazione dei Sottufficiali della Marina militare, con processo verbale dd. 5.4.2006, lo ha giudicato idoneo all’avanzamento a scelta nell’aliquota suppletiva 31.12.2003 ma non rientrante nel numero delle promozioni annuali a Primo Maresciallo da conferire a sclta nell’anno 2004, dato il punteggio conseguito, con conseguente inclusione nella successiva aliquota di valutazione.

Di tale provvedimento chiede l’annullamento deducendo:

Violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 196/95, dell’art. 35 della L. n. 212/83 e dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per erore nei presupposti e difetto di motivazione e di istruttoria

Non sarebbe giustificato il giudizio di insufficienza del punteggio ai fini dell’avanzamento, espressa con un mero dato numerico, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90

Violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 196/95 e dell’art. 35 della L. n. 212/83. Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, irrazionalità ed illogicità manifesta

In base alla L. n. 212/83 si evince che la Commissione ivi descritta ha una composizione idonea a valutare il personale della Marina militare ed infatti il personale da valutare apparteneva all’area tecnico operativa della Marina (nocchieri, segnalatori, ecogoniometristi ecc.) mentre il ricorrente non può più considerarsi appartenente a quest’area, in qualità di nocchiere, ma alla diversa area tecnico – amministrativa, in qualità di assistente tecnico del Genio appartenente alla Direzione generale lavori e del demanio.

Del tutto illegittimamente pertanto egli è stato valutato per l’avanzamento che, per composizione, appartiene tutta all’area tecnico – operativa, con ciò pregiudicando gli appartenenti alla diversa area in cui egli presta servizio,

Detta Commissione illegittimamente l’avrebbe valutato come iscritto al ruolo dei nocchieri, senza tener conto che egli non svolge tale attività da più di undici anni e che deve essere invece valutato in base alle funzioni svolte.

Deduce infine illogicità dei risultati della valutazione, pur tenendo presente che la promozione a scelta da una valutazione assoluta per ciascuno degli scrutinandi, dal momento che in precedenti valutazioni per l’avanzamento esso ricorrente aveva sempre preceduto dei pari grado che ora lo sopravanzano di gran lunga, il che dimostrerebbe l’illogicità e l’irrazionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento.

Si costituita in giudizio l’amministrazione intimata, controdeducendo. Essa ha altresì proposto regolamento di competenza, essendo impugnata una procedura selettiva a carattere nazionale. Con sentenza n.459 dd. 7 marzo 2007 detto regolamento è stato dichiarato inammissibile.

All’odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso dev’essere, nel suo complesso, rigettato.

Il primo motivo è infondato. Già da tempo la giurisprudenza ormai consolidata ha rilevato come il giudizio numerico costituisca sintetica ma eloquente motivazione, tanto più in una vicenda, come quella di cui al presente ricorso, in cui il ricorrente dimostra di essersi reso perfettamente conto delle ragioni per cui egli non ha ottenuto l’avanzamento, consistenti nella sua valutazione come nocchiere, appartenente all’area tecnico – operativa, anziché come assistente tecnico del genio, appartenente, in tesi, a diversa area.

Del pari non possono essere condivise le censure sulla composizione della Commissione e sul suo giudizio, sempre fondate sulla, ad avviso di parte istante, illegittima preterizione della sua appartenenza alla distinta area tecnico amministrativa quale assistente tecnico del Genio (A.T.G.).

Invero è lo stesso ricorrente a sottolineare nel ricorso che la categoria degli A.T.G, non è stata “mai legalmente formalizzata” (pag. 3) e che, di conseguenza, “gli A.T.G. allo stato non hanno un proprio ruolo valutativo, essendo accorpati e valutati secondo la categoria originaria di appartenenza, che nel cso del D C è quella del nocchiere” (pag. 7) ed infine la categoria di nocchiere è quella “formalmente posseduta dal D C” mentre sarebbe, a suo avviso, sufficiente la “categoria di fatto A.T.G.” ancorché “non legalmente tipizzata” (pag. 8).

Sembra pertanto al Collegio che legittimamente la Commissione dovesse valutare, ai fini dell’avanzamento, le funzioni formalmente attribuite e non quelle che, anche se in fatto assegnate, non hanno alcun riconoscimento formale ed a cui non corrisponde un distinto ruolo. Del pari legittimamente la sua composizione corrisponde all’unico ruolo riconosciuto, cui appartengono tutti gli scrutinandi, ivi compreso il ricorrente.

Nessuna consistenza può essere, infine, riconosciuta, alle censure fondate sulla posizione conseguita in precedenti, distinte, valutazioni al fine di infirmare quella impugnata.

Il ricorso pertanto dev’essere rigettato.

La particolarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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