TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-02-19, n. 201400504
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N. 00504/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2013, proposto da:
Curatela Fallimentare Micorosa Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A D G, con domicilio eletto presso A D G in Lecce, via A Imperatore,16 c/o Liberal Srl;
contro
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. M C, M Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Comune di Brindisi, Regione Puglia;
nei confronti di
Edison Spa, Versails Spa, Eni Spa;
Syndial Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giampaolo Sechi, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
per l'annullamento
dell'ordinanza di bonifica ex art. 244 del d.lgs. n. 152/06, prot. n. 20219 del 25/03/2013, ricevuta in data 08/04/2013, con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha ordinato, tra gli altri, alla curatela fallimentare della Micorosa s.r.l. la messa in sicurezza e la bonifica ai fini del ripristino ambientale di un'area adiacente lo stabilimento Petrolchimico di Brindisi;
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:
della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 34829/TRI/II del 18 novembre 2011 con cui si invita la Provincia di Brindisi ad attivare le procedure di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006;
delle risultanze della caratterizzazione esaminate nella Conferenza di Servizi istruttoria del 10 marzo 2011 e successivamente approvate nella Conferenza di Servizi Decisoria del 21 luglio 2011;
del parere favorevole espresso dal Comune di Brindisi, nota prot. n. 5551 del 16/10/2012, all'adozione dell'ordinanza di bonifica;
della nota della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente prot. n. 55627 del 17/07/2012 e della successiva nota integrativa prot. n. 9310 del 08/02/2013;
delle risultanze e delle indagini effettuate dalla Provincia, Servizio Ambiente ed Ecologia, in ordine all'individuazione del responsabile della contaminazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Syndial Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori A D G, M C, M Marino Guadalupi, Giovanni Pedone, Stefano Grassi, Giampaolo Sechi.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 marzo 2013 della Provincia, con il quale è stato ordinato di “attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l’area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti;di procedere alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate”, per i seguenti motivi: