TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-04, n. 202304755
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 04755/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2021, proposto da
G C, G C e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paolisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al Decreto di Liquidazione dei Compensi del Collegio Arbitrale del Tribunale di Benevento depositato in Cancelleria in data 04.03.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paolisi;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso all’esame gli avvocati G C, R R e G C agiscono nei confronti del Comune di Paolisi per ottenere l’esecuzione del Decreto, di Liquidazione dei Compensi di Collegio Arbitrale emesso il 22.02.2019 e pubblicato il 04.03.2019, all’esito del ricorso ex art. 814 c.p.c. dagli stessi all’uopo instaurato.
Lamentano i ricorrenti che, pur avendo notificato a mezzo pec il Decreto munito di formula esecutiva ed avendo provveduto a rinnovare la notifica anche in data 28.09.2020, nonostante lo spirare del termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996, il Comune sarebbe rimasto inadempiente.
Chiedono, altresì, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Ente al pagamento della penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett.e) c.p.a.
Si è costituito il Comune di Paolisi che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi di quanto previsto dall’art. 248, comma 2, D.L.gs 267/2000, atteso che in data 1° agosto 2019 il Consiglio comunale di Paolisi con provvedimento n. 27 ha deliberato lo stato di dissesto dell’Ente locale e che la pretesa azionata rinviene la propria fonte nell’attività professionale svolta dai ricorrenti in qualità di componenti del Collegio arbitrale che ha definito la controversia del Comune con lo studio di Ingegneria Bello conclusasi con l’ordinanza emessa dal Collegio arbitrale il 25/5/2012.
L’incarico che costituisce la fonte del credito è stato conferito in epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto dell’ente e rientra nell’ambito degli affari di competenza della gestione