TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-07-13, n. 200901259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-07-13, n. 200901259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200901259
Data del deposito : 13 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00153/2007 REG.RIC.

N. 01259/2009 REG.SEN.

N. 00153/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2007 proposto da T L, rappresentato e difeso dagli avvocati N G e M C M, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;

contro

Comune di Foiano della Chiana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Firenze, via Bonifacio Lupi n.20;
Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, P. Unità Italiana n.1;
Azienda U.S.L. N. 8 di Arezzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Barcaioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Montini in Firenze, via dei Rondinelli n.2;

nei confronti di

Valdichiana Promotion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso l’avvocato L C in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;
B L, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. Giacomini n. 4;

e con l'intervento di

R L, rappresentata e difesa dagli avvocati N G e M C M, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Foiano della Chiana n.75 del 10/11/2006 e dell’allegato contratto di servizio;

del bando di gara di procedura aperta, pubblicato all’albo pretorio in data 11/1/2007, per l’individuazione del gestore della farmacia comunale;

del decreto n.4 del 30/3/2006 del Sindaco del Comune di Foiano della Chiana;

del decreto regionale di proroga n.1654 del 4/4/2006;

e sui motivi aggiunti depositati in giudizio in data 5 marzo 2007, proposti per l’annullamento:

degli atti di gara, compresi il verbale della Commissione in data 29/1/2007 e gli atti di aggiudicazione;

della deliberazione del Consiglio regionale n.16 del 13/2/2007;

nonché sui motivi aggiunti proposti, in data 10 maggio 2007, per l’annullamento:

della deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 30/3/2007, delle certificazioni della Polizia municipale del 27/3/2007, dell’autorizzazione del Sindaco ad aprire la farmacia, del parere dell’A.S.L. n.8 di Arezzo, nonché dei titoli edilizi rilasciati al dottor Baini per interventi sull’immobile adibito a farmacia e del verbale d’ispezione dell’A.S.L. n.8 di Arezzo (se effettuata);

e sui motivi aggiunti depositati in giudizio il 15 giugno 2007, aventi ad oggetto il provvedimento sindacale n.649 del 12/4/2007, il parere dell’U.S.L. n.8 sull’idoneità igienico sanitaria e la nota del responsabile del servizio edilizia privata del Comune datata 11/4/2007;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di motivi aggiunti depositati in giudizio in data 5 marzo 2007, 10 maggio 2007 e 15 giugno 2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foiano della Chiana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Valdichiana Promotion S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B L;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. N. 8 di Arezzo;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della dottoressa R L;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Consiglio comunale di Foiano della Chiana, con deliberazione n.75 del 10/11/2006, ha affidato in concessione alla Valdichiana Promotion s.r.l. la gestione della nuova sede farmaceutica, ed ha approvato lo schema del contratto di servizio.

Dopo la stipula della convenzione la predetta società ha pubblicato all’albo pretorio del Comune il bando di gara per pubblico incanto, ai fini della scelta del gestore della farmacia comunale per il periodo 2007/2016.

Avverso tali provvedimenti e gli atti connessi il ricorrente ha dedotto varie censure.

La procedura di gara, espletata il 29/1/2007, ha avuto come esito l’aggiudicazione al dottor L B.

Successivamente la Regione, con delibera consiliare n.16 del 13/2/2007, ha approvato la revisione della pianta organica della provincia.

Gli atti di gara e detta deliberazione regionale sono stati impugnati con motivi aggiunti depositati in giudizio il 5 marzo 2007.

In data 30/3/2007 il Consiglio comunale, con deliberazione n.19, ha preso atto della nuova ubicazione della farmacia in via Piana, n.47/A.

La relativa unità immobiliare è stata quindi interessata da attività edilizie, tanto che ai primi di aprile 2007 la farmacia è stata aperta.

Avverso la predetta delibera consiliare e gli atti propedeutici all’apertura della farmacia stessa il ricorrente è insorto con motivi aggiunti depositati in giudizio il 10 maggio 2007.

In data 11/4/2004 il responsabile dell’Ufficio edilizia privata ha attestato la conformità al regolamento edilizio ed alle norme urbanistiche, mentre il 12/4/2007 l’apposita Commissione dell’U.S.L. ha espresso parere favorevole all’apertura;
conseguentemente il Sindaco del Comune di Foiano, con decreto n.649 del 12/4/2007, ha autorizzato l’apertura dell’esercizio farmaceutico.

Avverso tali atti il ricorrente è insorto con motivi aggiunti depositati in giudizio il 15 giugno 2007.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Foiano della Chiana, la Regione Toscana, la società Valdichiana Promotion, l’U.S.L. n.8 di Arezzo e il controinteressato L B.

La dottoressa L R, titolare della farmacia Rubino afferente la sede n.2 del Comune di Foiano della Chiana, ha presentato atto di intervento ad adiuvandum.

Con ordinanza n.576 del 22 giugno 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 28 maggio 2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che con nota depositata in giudizio il 13 maggio 2009 il ricorrente ha affermato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’impugnativa.

Pertanto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.

Ciò determina l’improcedibilità anche dell’atto di intervento ad adiuvandum.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

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