TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-05-14, n. 201300737
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00737/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2011, proposto dalla Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. L G, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 5;
contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto in Bari, via Sparano da Bari, 149;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. I F, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33;
per l'annullamento
- del decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 554 del 10.12.2010, spedito con nota prot. 5996 del 14.12.2010 e asseverata al protocollo generale dell’Autorità di Bacino il 29.12.2010, nella parte in cui, con riferimento alla posizione dell’ex Segretario generale dell’Autorità di Bacino, Prof. Ing. Antonio C, stabilisce che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità di Bacino della Puglia, che provvederà ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”;
- nella misura in cui abbia contenuto provvedimentale, della nota a firma del Rettore del Politecnico di Bari del 2.11.2010 prot. 5299, asseverata al protocollo generale dell’Autorità di Bacino il giorno 11.11.2010;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti L G, G V e I F;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l'Autorità di Bacino della Puglia chiedeva l'annullamento del decreto del Rettore del Politecnico di Bari nella parte in cui, con riferimento alla posizione dell'ex Segretario generale dell'Autorità, Prof. Ing. Antonio C, stabiliva che "la spesa relativa al trattamento economico spettante all'interessato, per tutto il periodo dell'aspettativa, è a totale carico dell'Autorità dì Bacino della Puglia, che provvederà ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico".
L’istante contesta l’atto rilevandone la nullità per difetto assoluto di attribuzione, l’annullabilità per incompetenza, nonché l'eccesso e/o sviamento di potere per difetto d’istruttoria e per carenza di motivazione, anche in violazione degli artt. l e 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241/90, vizi inficianti l’intera procedura.
Si sono costituiti il Politecnico e la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame.