TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-12-15, n. 201027380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-12-15, n. 201027380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201027380
Data del deposito : 15 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03763/2009 REG.RIC.

N. 27380/2010 REG.SEN.

N. 03763/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3763 del 2009, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Centro Direz. Is. G8 Int.82;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cuma, 28, presso lo Studio Lambiase;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 11666 prot. del 27.04.2009, notificata in pari data, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in essere alla via Partenope n. 50 Parco Letizia (consistenti nella realizzazione di una canna fumaria);
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3763 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver subito un accertamento tecnico da parte l’Amministrazione, con cui si accertava la realizzazione di una canna fumaria al servizio dell’abitazione;

- che l’Amministrazione ne ordinava la demolizione e la riduzione in pristino.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 24.06.2010, con ordinanza n. 1323/10, l’istanza cautelare è stata accolta. All’udienza del 25.11.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione, atteso che non vengono spiegate le ragioni di interesse pubblico a sostegno della demolizione;
la canna fumaria era stata realizzata già nel 1973;
2) eccesso di potere per contraddittorietà perché la stessa Amministrazione aveva ingiunto alla ricorrente il controllo della canna fumaria;
3) eccesso di potere perché l’ordinanza persegue uno scopo diverso dalla tutela del territorio, e cioè gli interessi privati di altri condomini;
4) difetto di istruttoria.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, come già osservato in fase cautelare, si tratta di una semplice canna fumaria, opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale e che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio. Inoltre, si tratta di volume tecnico, e secondo la giurisprudenza di questa Sezione sarebbe possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004: “l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce il Collegio a ritenere che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici”, atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono (già evidenziati in precedenza), sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (Tar Campania, Napoli, VII, 1748/2009).

Per altro, la stessa Soprintendenza, in data 2.09.2010, con parere n.17796 prot., ha espresso parere di compatibilità paesaggistica sulla canna fumaria, proprio ai sensi dell’art. 167 co. 4 d.lgs. 42/2004, e lo stesso Comune, con nota del 14.10.2010, ha preso atto di tale parere invitando la ricorrente a presentare la perizia giurata al fine di determinare la sanzione di cui all’art. 167 co. 5;
tali sviluppi amministrativi confermano la riconducibilità dell’opera tra quelle per la realizzazione delle quali non è necessario il permesso di costruire e, in quanto tali, non soggette alla sanzione della demolizione.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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