TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-12-31, n. 202100897
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Pubblicato il 31/12/2021
N. 00897/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2021, proposto da:
Ab.Med. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati L G M, A R, J F e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. A R, via Ada Negri n. 32;
contro
ATS - Azienda per la Tutela della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P T e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Optikon 2000 S.p.A. - Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Tadei, Elio Leonetti e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione n. 2236 del 20 aprile 2021 del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica – Struttura Complessa Ingegneria Clinica di ATS Sardegna, nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 3 alla Optikon 2000 s.p.a.;
- della presupposta proposta prot. n. 2371 del 15 aprile 2021 (conosciuta solo per estremi), concernente l’aggiudicazione del lotto n. 3 alla predetta Optikon 2000 S.p.A.;
- della comunicazione di aggiudicazione del lotto n. 3, ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016, di cui alla nota ATS prot. n. P.G./2021/0141466;
- del verbale R.U.P. n. 3 del 10 marzo 2021 di “ Approvazione operazioni di gara e proposta di aggiudicazione ”, limitatamente al lotto n. 3;
Ove occorra, dei verbali della Commissione Tecnica:
- n. 2, relativo alle sedute riservate del 14 e 21 settembre 2020, nella parte in cui l'offerta tecnica della Optikon 2000 S.p.A., relativamente al lotto n. 3, è stata ritenuta rispondente “ alle specifiche e condizioni a base di offerta richieste dalla stazione appaltante ”;
- nn. 3 e 4, relativi alle sedute riservate del 5 e del 19 ottobre 2020, nella parte in cui è stato assegnato e confermato il punteggio di 52,13 all'offerta tecnica della Optikon 2000 S.p.A., relativamente al lotto n. 3;
Sempre ove occorra,
- del Capitolato Tecnico (par. 2 pag. 7), nella parte in cui prevede che “ Ogni Apparecchiatura dovrà essere, alla data di presentazione dell'offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi con tale definizione l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l'operatore economico partecipante intende offrire fra quelli in produzione ed a disposizione nel proprio listino dei prodotti ”, ove interpretato nel senso di ritenere applicabile un criterio di modernità del prodotto c.d. “relativo” e, dunque, consentire la fornitura di strumentazione obsoleta;
- di ogni atto ad essi presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti,
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, eventualmente medio tempore stipulato, con declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra;
nonché (in subordine)
qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, di Optikon 2000 S.p.A - Società Unipersonale e dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 22 ottobre 2019 l’ATS Sardegna ha indetto la “ Gara telematica a procedura aperta, in dieci lotti, per l’affidamento di apparecchiature per chirurgia oculista destinate a diversi presidi ATS Sardegna ”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
2. Il lotto n. 3 - ossia quello d’interesse nel presente giudizio - concerneva la fornitura di “ n. 4 Ecooftalmografi da destinarsi alla U.O. di Oculista P.O. Marino Alghero, U.O. di Oculistica P.O. Civile Segni Ozieri, U.O. di Oculistica San Francesco Nuoro, U.O. di Oculistica P.O. di Santa Barbara Iglesias ”, per un valore complessivo di € 200.000,00.
3. In relazione al citato lotto n. 3 presentavano domanda di partecipazione 2 operatori economici:
- l’attuale ricorrente Ab.Med. S.r.l.:
- la controinteressata Optikon 2000 S.p.A.
4. All’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria la Optikon con un punteggio pari a 82,13 punti (52,13 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), precedendo Ab.Med, seconda in graduatoria con 58,79 punti (55,55 per l’offerta tecnica e 3,29 per quella economica).
5. In data 27 aprile 2021 la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti in relazione all’offerta tecnica e alla documentazione a corredo presentata dall’aggiudicataria, successivamente riscontrata da ATS il 21 maggio 2021.
6. Con il ricorso in esame Ab.Med ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione della gara a Optikon 2000 lamentando che l’offerta di quest’ultima sarebbe difforme rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis in quanto il prodotto offerto non rispetterebbe le caratteristiche minime stabilite a pena di esclusione dal capitolato tecnico.
7. Dopo aver ricordato che il disciplinare di gara prescriveva espressamente, a pena di esclusione, che il prodotto offerto dovesse essere conforme e rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, la Ab.Med. ha infatti sostenuto la non conformità dell’offerta aggiudicataria alle prescrizioni di quest’ultimo nella parte in cui, nel sotto-paragrafo rubricato “Caratteristiche tecniche minime e configurazione di base”, precisava che “ Ogni Apparecchiatura dovrà essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi con tale definizione l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’operatore economico partecipante intende offrire fra quelli in produzione ed a disposizione nel proprio listino prodotti ”.