TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-11-07, n. 201901106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-11-07, n. 201901106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201901106
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 01106/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00374/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 79961DP/44/15-10-2013 in data 20 gennaio 2016, con il quale il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza del -OMISSIS--OMISSIS- di attribuzione dell’assegno funzionale pensionabile con decorrenza -OMISSIS-;

- del provvedimento prot. 6/291/13-1 del 28 dicembre 2015, con cui la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha stabilito che il ricorrente abbia acquisito il diritto a percepire l’assegno funzionale pensionabile "con decorrenza giuridica, a decorrere dal -OMISSIS-" e "con decorrenza economica, per gli effetti derivanti dal cosiddetto blocco stipendiale, dal -OMISSIS-" e relativo allegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Per quanto rileva ai fini della controversia in esame, il ricorrente -OMISSIS-:

in data -OMISSIS-veniva arruolato quale allievo carabiniere;

in data -OMISSIS-veniva trasferito alla Tenenza di -OMISSIS-;

in data -OMISSIS-veniva promosso a maresciallo capo;

in data -OMISSIS-veniva “-OMISSIS-ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 27 marzo 2001 n. 97” (decreto n. 332/111-7/2005 del Ministero della Difesa) ed in seguito “considerato in servizio di fatto fino al -OMISSIS-” (foglio n. 1446/28-D/2005 del Comando -OMISSIS-);

in data 25 maggio -OMISSIS-veniva riammesso in servizio, in quanto "-OMISSIS-, disposta con il D.M n. 332/111-7/2005 … cessa di avere efficacia il 24.05.-OMISSIS-e per l’effetto il militare è -OMISSIS-ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19” (decreto n. -OMISSIS---OMISSIS-del Ministero della Difesa);

in data -OMISSIS--OMISSIS-veniva "-OMISSIS-ai sensi dell’art. 21 della legge 31 luglio 1954 n. 599 con determinazione n. 414/III-7--OMISSIS-del 27.09.-OMISSIS-del Ministero della Difesa”;

in data -OMISSIS-rientrava in servizio effettivo “perché riconosciuto idoneo al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri, -OMISSIS-” (foglio n. 1446/154-2005-D/2011 del Comando -OMISSIS-);

in data -OMISSIS-riportava la detrazione di anzianità pari a dodici mesi “dal -OMISSIS-” (decreto n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa).

Con istanze del -OMISSIS-, il ricorrente chiedeva la reintegrazione dell’assegno funzionale a far data dal -OMISSIS-.

Su conforme parere del Centro Nazionale Amministrativo, il Ministero ha alfine respinto l’istanza, stabilendo che il militare aveva “acquisito il diritto a percepire l’assegno di funzione per i -OMISSIS-con decorrenza: a) giuridica a decorrere dal -OMISSIS-;
b) economica, per gli effetti derivanti dal cosiddetto blocco stipendiale, dal -OMISSIS-”.

Il ricorrente deduce, in sintesi, la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987, la violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 348 del 2003, la violazione degli artt. 918 e 921 del d.lgs. n. 66 del 2010, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per irragionevolezza e carenza dei presupposti.

Si è costituito il Ministero della Difesa, depositando documenti e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 25 settembre 2019.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Come è noto, l’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 ha istituito l’assegno funzionale pensionabile, che spetta al militare “al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito”.

L’art. 38 del d.P.R. n. 395 del 1995, oltre a rideterminare gli importi annui lordi da attribuire al personale militare, ha modificato i criteri di attribuzione dell’assegno, prendendo come riferimento il triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il militare abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

L’art. 45 del d.P.R. n. 254 del 1999 ha nuovamente modificato i criteri di attribuzione dell’assegno, prendendo come riferimento il biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, confermando l’esclusione dal computo degli anni in cui il militare abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media''.

L’art. 7 del d.P.R. n. 348 del 2003, oltre a rideterminare gli importi annui lordi, ha anticipato la prima soglia da diciannove a diciassette anni ed ha nuovamente modificato i criteri di attribuzione, stabilendo che ai fini del computo della prescritta anzianità è valutato “il servizio comunque prestato senza demerito” nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Da ultimo, l’art. 31 del d.P.R. n. 51 del 2009 ha previsto la riduzione a da ventinove a ventisette anni della seconda soglia, l’incremento economico dell’assegno annuo per tale fascia e l’istituzione di una ulteriore soglia a trentadue anni di servizio che dà titolo alla corresponsione di un importo maggiorato del 15%.

Nella specie, è documentato che il ricorrente -OMISSIS- è stato -OMISSIS-, a far data dal -OMISSIS-e fino alla data del -OMISSIS-;
successivamente, è stato -OMISSIS-per un anno, dal -OMISSIS--OMISSIS-al -OMISSIS-.

Egli ha maturato i diciassette anni di servizio nell’Arma in data -OMISSIS-.

Dalle disposizioni normative sopra richiamate discende che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio “senza demerito” utile all’attribuzione dell’assegno funzionale, i periodi di sospensione disciplinare, da conteggiarsi in ragione delle decorrenze giuridiche indicate nei rispettivi provvedimenti ministeriali, non potevano essere presi in considerazione dall’Amministrazione.

Ne consegue che il ricorrente, avuto riguardo ai pregressi periodi di sospensione, ha titolo a percepire l’assegno funzionale pensionabile quando siano decorsi almeno due anni dall’effettivo ultimo rientro in servizio, periodo rispetto al quale venga attestata la prestazione di servizio senza demerito, con giudizio complessivo non inferiore a "nella media" e senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore.

E’ perciò legittimo il provvedimento con il quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’assegno di funzione per i diciassette anni, con decorrenza giuridica dal -OMISSIS-.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate, per la novità della questione esaminata.

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