TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-09-21, n. 201904526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-09-21, n. 201904526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904526
Data del deposito : 21 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2019

N. 04526/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03626/2015 REG.RIC.

N. 03755/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3626 del 2015, proposto da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Napoli, c.so Umberto 1^,35;
EL CI, RI TO, NO GR, ID RI AL, TI DI, RI IG SC di LA AV, FR LV, RI LA SO, EL LA, CI CC, TI TA, RO MA, DR NI, EA ELIS, NN RB, PA AR, LO CI, NA LA, CA IS, BE TA, RI ME GO, BA Di LA, ZI OD, LA RE, RM IV, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini e Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Duomo n. 348 (indirizzo PEC: alessandro.biamonte@pec.it);



contro

- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lacatena, Fabrizio Niceforo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa CI n. 85;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
- Consiglio degli Ordine Avvocati di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2015, proposto da:
TI TI e RO SA, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Duomo n. 348, (indirizzo PEC: alessandro.biamonte@pec.it);



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lacatena, Fabrizio Niceforo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa CI n. 85;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
- Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

quanto ad entrambi i ricorsi:

della Direttiva di giunta regionale (DGR) n. 231 del 5 maggio 2015, pubblicata il successivo 1° giugno sul B.U.R.C. n. 1, insieme all’allegato disciplinare, avente ad oggetto “attuazione art.11, comma 8-bis del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche in legge 6 giugno 2013, n. 64.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti Italo Rocco, per dichiarata delega orale ELavv. Lorenzo Lentini, per i ricorrenti, Giuseppe Calabrese, per dichiarata delega orale ELavv. Fabrizio Niceforo, per la Regione Campania e l'Avv. RIno Valente per l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con gli odierni due ricorsi, R.G. n. 3626/2015 ed R.G. n. 3755/2015, i ricorrenti in epigrafe indicati, funzionati avvocati presso l’Avvocatura della Regione Campania, hanno impugnato, per l'annullamento, la delibera n. 235 del 2015 con la quale la Giunta della Regione Campania ha inteso dare attuazione all'art. 11, comma 8-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013, introdotto dalla legge di conversione n. 64 del 2013.

2.- Si rammenta che, allo scopo di contenere la spesa pubblica, la disposizione normativa appena indicata autorizza gli uffici legali della Regione ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.

La Giunta regionale, già con delibera n. 174/2014, aveva dato preliminare attuazione al menzionato art. 11, comma 8-bis, d.l. 35/2013.

Nello specifico, con la menzionata delibera la Giunta aveva, da un lato, affidato all’Avvocatura regionale l’attività di patrocinio e difesa in giudizio per gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico, istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative della Regione, per quanto gli stessi non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, e salva la possibilità di richiedere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, secondo la legislazione vigente.

Dall’altro, aveva riconosciuto agli organismi di diritto privato a totale capitale regionale – a titolo esemplificativo: società, fondazioni e associazioni di diritto privato – la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del patrocinio e della difesa in giudizio dell’Avvocatura regionale, nei limiti in cui gli stessi non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni. A questo fine, la delibera n. 174/2014 aveva previsto il ricorso ad apposite convenzioni tra Avvocatura ed organismi interessati

3.- Ebbene, con la delibera impugnata n. 235/2014, nel fare seguito alla precedente delibera n. 174/2014, la Giunta regionale ha approvato il contenuto tipo delle sopra menzionate “convenzioni”.

A questo fine, ha demandato all’Avvocato Capo dell’Avvocatura regionale la stipula di apposite convenzioni con gli enti richiedenti, secondo il contenuto-tipo approvato con la delibera medesima, nonché ad attivare un “Tavolo” con l’Avvocatura dello Stato per l’individuazione di eventuali modalità di collaborazione nelle materie di interesse comune ovvero per coordinare eventuali richieste di patrocinio autorizzato da parte di enti strumentali o di società partecipate, ai sensi dell’art. 43 T.U. n. 1161/1933.

4.- Con atto depositato il 23 luglio 2015, si è costituita in giudizio, per entrambi i ricorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con atti formali depositati l’11 agosto 2015, si è costituita in giudizio anche la Regione Campania, senza tuttavia svolgere deduzioni difensive.

La Presidenza del Consiglio, in data 27 agosto 2015, ha depositato documentazione.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli non si è costituito in giudizio.

I ricorrenti del ricorso R.G. n. 3626/2015, in data 3 giugno 2019 hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito e precisato le proprie posizioni.

Le cause sono state inserite nel ruolo dell’udienza pubblica del 18 giugno 2019, per essere quindi trattenute per la decisione.



DIRITTO

1.- Con entrambi i ricorsi, i ricorrenti hanno formulato una molteplicità di censure così sintetizzabili:

1) Proprie della delibera impugnata 235/2015: violazione degli artt. 3, 24, 111 e 122 Cost.; della legge 165/2004; della legge 43/1995; del d.l. 35/2013; dello Statuto regionale (legge reg. n. 6/2009) e della legge reg. 4/2009; carenza di potere della giunta regionale; istruttoria lacunosa, motivazione insufficiente.

La delibera n. 231 del 2015 sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 28 del vigente Statuto regionale, posto che, dopo l’indizione delle elezioni

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