TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200040
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Pubblicato il 18/01/2022
N. 00040/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla concessionaria Macchine Agricole e Ricambi Vigorito Angela, in persona dell’omonima titolare, dalla Imec S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla CMG S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., dalla Carrozzeria Briamonte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Ingrosso Alimentare Pacal S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla Cash &Carry Castelluccio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Agriturismo D’A E, in persona dell’omonima titolare, e dai sigg. D B e N C, tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti V Sarano, PEC avvscarano@pec.giuffre.it, e Luigi Lupone, PEC studiolegalelupone@pec.it, in sostituzione degli originari difensori avv.ti Orazio Abbamonte (PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it), e Guido Ciccarelli (PEC guidociccarelli@pec.giuffre.it), domiciliati in Potenza Via Sanremo n. 28 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Romano;
contro
-Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, PEC nicodemo.giovannifrancesco@certavvocatilag.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-della Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’1.12.2020 al 16.12.2020), con la quale il Comune di Sant’Arcangelo ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo alla realizzazione nell’area PIP di un Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
-della Del. C.C. n. 58 del 29.12.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 12.1.2021 al 27.1.2021), con la quale il Comune di Sant’Arcangelo, oltre a confermare l’approvazione del predetto progetto, ha anche modificato l’art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione dell’area PIP;
-della Determinazione n. 15 del 21.1.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 27.1.2021 all’11.2.2021), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha conferito l’incarico per la redazione di una relazione archeologica;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato, oltre che al Comune di Sant’Arcangelo anche al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza Archeologia e Paesaggio della Basilicata, con il quale è stato impugnato il parere favorevole del Soprintendente della Basilicata prot. n. 1727 del 19.2.2021;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arcangelo e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia e Paesaggio della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 374 del 30.4.2018 la Regione Basilicata indiceva un procedimento di evidenza pubblica, per l’erogazione ai Comuni di contributi, finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di Centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prevedendo nel bando:
-all’art. 4.1.1, nell’ambito della documentazione da presentare obbligatoriamente a corredo dell’istanza, nel punto iii) la copia della Deliberazione “riportante”, tra l’altro: “a) la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti o adottati”;
-all’art. 4.3.2, dopo l’ammissione al finanziamento, la stipula di un accordo di programma tra la Regione e l’Ente beneficiario;
-all’art. 4.4.1 l’obbligo degli Enti finanziati di far pervenire alla Regione il progetto definitivo, contenente gli elementi previsti dall’art. 23 D.Lg.vo n. 50/2016, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del predetto accordo di programma:
-ed all’art. 6.2, comma 3, che la Regione avrebbe proceduto “alla revoca parziale o totale del contributo” in 5 casi, tra cui alla lett. c) il non rispetto da parte dell’Ente beneficiario delle “obbligazioni stabilite nel decreto di concessione” ed alla lett. f) la “facoltà” della Regione “di revoca parziale e totale del finanziamento” in tre ipotesi, tra cui: realizzazione del progetto “senza rispettare il cronoprogramma, definito nell’atto di concessione del contributo, e ciò abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti previsti dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Basilicata 2014-2020”;non rispetto dei “compiti assegnati nel decreto di concessione”.
Il Comune di Sant’Arcangelo partecipava al predetto procedimento ed il suo progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione nell’area PIP (ampliata con Del. C.C. n. 48 del 6.11.2007, il cui Piano di Lottizzazione è stato approvato con Del. C.C. n. 6 del 13.5.2008 e le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state approvate con Del. G.M. n. 75 del 25.6.2014) di un Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani veniva ammesso al finanziamento regionale di € 300.000,00 con Del. G.R. n. 145 del 2.3.2020 e dopo la stipula dell’accordo di programma otteneva con provvedimento regionale prot. n. 206333 del 2.11.2020 la proroga fino al 21.12.2020 del citato termine di 120 giorni per la presentazione del progetto definitivo.
Successivamente, il Comune di Sant’Arcangelo:
-con Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’1.12.2020 al 16.12.2020) ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo alla realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in discorso, proposto e validato, in contraddittorio con i professionisti che l’avevano redatto, ai sensi dell’art. 26 D.Lg.vo n. 50/2016 dall’Ufficio Tecnico comunale in data 25.11.2020, attestando la sua conformità al vigente Regolamento Urbanistico, “atteso che l’opera rientra tra i parametri previsti dall’art. 2 L.R. n. 37/1996”, facendo presente che era “in corso di acquisizione il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata” (nelle vicinanze dell’area PIP erano state rinvenute tracce di insediamenti risalenti all’VIII Secolo A.C.);
-con Del. C.C. n. 58 del 29.12.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 12.1.2021 al 27.1.2021) ha confermato l’approvazione di tale progetto, ribadendo che la realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani “non costituisce ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 37/1996 variante allo strumento urbanistico generale”, in quanto la “variazione dello schema di utilizzazione dei due lotti dell’Area C, descritto nell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zona PIP, è connessa alle opere da realizzare sui due lotti, in ragione della funzionalità del medesimo Centro di raccolta, comporta la riduzione considerevole dei volumi, quindi dei parametri tecnici (densità fondiaria, indici di copertura, altezza massima degli edifici, lunghezza massima dei prospetti) di cui all’art. 2 L.R. n. 37/1996”;
-e con Determinazione n. 15 del 21.1.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 27.1.2021 all’11.2.2021) il Responsabile dell’Area Tecnica comunale, dopo aver richiamato la nota prot. n. 421 del 13.1.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologica della Basilicata aveva chiesto documentazione integrativa, ritenuta necessaria per effettuare ai sensi dell’art. 25 D.Lg.vo n. 50/2016 la valutazione dell’interesse archeologico, ed evidenziato che tra il personale del Comune di Sant’Arcangelo non vi era alcun Archeologo, ha conferito l’incarico per la redazione dello studio di valutazione dell’interesse archeologico del sito, oggetto di intervento, stabilendo il compenso di € 1.560,00 e fissando il termine del 28.2.2021, per consentire il rilascio del nulla osta da parte della predetta Soprintendenza.
La concessionaria Macchine Agricole e Ricambi Vigorito Angela, la Imec S.r.l., la CMG S.r.l, la Carrozzeria Briamonte S.r.l., l’Ingrosso Alimentare Pacal S.r.l., la Cash &Carry Castelluccio S.r.l., l’Agriturismo D’A E ed i sigg. D B e N C, che svolgono la loro attività economica nella stessa area PIP:
-prima con istanza del 19.1.2021 hanno evidenziato che l’insediamento nell’area PIP del suddetto Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani avrebbe potuto nuocere alla salubrità dell’aria e ridurre la loro clientela per gli effluvi maleodoranti, il percolato prodotto ed il notevole traffico di mezzi pesanti e pertanto hanno chiesto di accedere: a) a tutta la documentazione trasmessa alla Soprintendenza della Basilicata;b) al progetto di fattibilità tecnica ed economica con gli identificativi catastali e planimetrici e la tipologia di rifiuti conferibili, munito della dichiarazione di conformità urbanistica, presentato dal Comune nell’ambito del suindicato procedimento di evidenza pubblica, ed al progetto definitivo/esecutivo, approvato con le citate Delibere G.M. n. 113 del 30.11.2020 e C.C. n. 58 del 29.12.2020;c) all’accordo di programma, sottoscritto con la Regione;d) con tale istanza è stato anche chiesto il certificato di destinazione urbanistica alla data attuale;
-e poi con il ricorso introduttivo, notificato il 15.2.2021 (lunedì) al Comune di Sant’Arcangelo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata IPA protocollosantarcangelo@ebaspec.it (cfr. art. 28 D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020) e alla Regione Basilicata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata RegInde ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, così come modificato prima dall’art. 1, comma 19, lett. b, L. n. 228/2012 e poi dall’art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 16.2.2021, hanno impugnato le suddette Delibere comunali G.M. n. 113 del 30.11.2020 e C.C. n. 58 del 29.12.2020 e la citata Determinazione comunale n. 15 del 21.1.2021 ed hanno anche chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione Basilicata di annullare e/o revocare la Del. G.R. n. 145 del 2.3.2020, di concessione al Comune di Sant’Arcangelo del suindicato finanziamento, per la realizzazione nell’area PIP del suddetto Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e comunque il suo annullamento, deducendo:
1) la violazione dell’art. 25, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto il Comune di Sant’Arcangelo, violando tale norma, aveva approvato il progetto, di realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui è causa, prima del rilascio del parere archeologico della Soprintendenza della Basilicata, e, comunque, il progetto inviato alla Soprintendenza non era stato corredato dalla relazione archeologica, in quanto solo con Determinazione n. 15 del 21.1.2021 era stato conferito tale incarico professionale, specificando che la predetta illegittimità avrebbe dovuto essere sanzionata con l’annullamento e/o la revoca del finanziamento regionale ex Del. G.R. n. 145 del 2.3.2020, anche perché nelle more è ormai decorso il termine del 21.12.2020, stabilito con provvedimento regionale prot. n. 206333 del 2.11.2020, relativo all’obbligo di presentare il progetto definitivo entro 120 giorni, previsto dalla lex specialis del suddetto procedimento di evidenza pubblico regionale, per l’erogazione ai Comuni di contributi, finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di Centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
2) l’incompetenza ex art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000, attesochè mentre il progetto preliminare e quello definitivo possono essere approvati dagli organi politici degli Enti Locali, in quanto implicano aspetti discrezionali di opportunità, il progetto esecutivo, poiché comporta esclusivamente valutazioni di tipo tecnico, rientra nell’ambito oggettivo della gestione amministrativa dei competenti Dirigenti o funzionari ex art. 109, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 comunali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Arcangelo, il quale ha:
1) eccepito: A) la carenza di interesse dei ricorrenti, in quanto dall’annullamento degli atti impugnati, non riceverebbero alcuna utilità e comunque non hanno provato il danno che il centro comunale di raccolta differenziata di cui è causa provocherebbe alle loro attività;B) l’irricevibilità del ricorso introduttivo, in quanto non era stata impugnata entro il termine decadenziale la Del. G.M. n. 138 del 13.12.2018 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 14 al 29.12.2018), con la quale il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, allegato alla domanda di partecipazione al procedimento, indetto dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 374 del 30.4.2018 per l’erogazione ai Comuni di contributi, finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di Centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quanto con la predetta Del. G.M. n. 138 del 13.12.2018 era già stato individuato il sito, dove doveva essere realizzato il contestato Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;C) l’inammissibilità del ricorso introduttivo, perché non era stato notificato al Ministero della Cultura e/o alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, parte necessaria del giudizio;D) l’inammissibilità dell’impugnazione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale n. 15 del 21.1.2021, in quanto avverso tale atto non era stata dedotta alcuna censura;E) l’improcedibilità della doglianza, relativa all’omesso riscontro della domanda di accesso ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 dei ricorrenti del 19.1.2021, in quanto con nota prot. n. 1921 del 16.2.2021 il Responsabile dell’Area Tecnica aveva comunicato ai ricorrenti che la documentazione richiesta “(raccolta file su CD)” poteva essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico comunale;
2) dedotto l’infondatezza del gravame, attesochè: A) il Comune, come prescritto dall’art. 25, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, aveva trasmesso il progetto, di realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al Soprintendente della Basilicata, il quale, dopo aver esaminato gli ulteriori elaborati progettuali integrativi, inviati dal Comune il 22.1.2021, ed il Documento di Valutazione Preventiva dell’Impatto Archeologico, trasmesso dal Comune il 3.2.2021, con atto prot. n. 1727 del 19.2.2021 ha espresso il parere favorevole alla realizzazione dei lavori, da cui si evince che il predetto progetto rispetta la tutela del confinante sito archeologico, “a condizione che vengano eseguiti nel pieno rispetto di quanto riportato negli elaborati progettuali e trasmessi e delle seguenti prescrizioni”: controllo continuativo di un Archeologo professionista, incaricato dal Comune, che avrebbe dovuto operare sotto la direzione della Soprintendenza;immediata sospensione dei lavori, in caso di ritrovamento nel corso dei lavori di beni archeologici, per eventuali scavi da parte della Soprintendenza;impegno del Comune “ad apportare tutte le eventuali modifiche progettuali che dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell’area”;B) l’approvazione del progetto di cui è causa era stata proposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale dall’Ufficio Tecnico comunale, che l’aveva validato in data 25.11.2020, in contraddittorio con i professionisti che l’avevano redatto, ai sensi dell’art. 26 D.Lg.vo n. 50/2016 e, comunque, soltanto dopo l’approvazione regionale del progetto finanziato subentrerà la gestione dirigenziale per la procedura di affidamento ed esecuzione dell’opera.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 20.4.2021 e depositato il 18.5.2021, oltre che al Comune di Sant’Arcangelo anche al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata, e depositato il 18.5.2021, i ricorrenti hanno impugnato il parere favorevole del Soprintendente della Basilicata prot. n. 1727 del 19.2.2021, deducendo:
4) l’eccesso di potere per illogicità e/o difetto di istruttoria, attesochè il Soprintendente, dopo aver confermato che l’area ricade in un comprensorio territoriale di notevole interesse archeologico, anziché prescrivere carotaggi, prospezioni geofisiche/geochimiche e saggi archeologici, si è limitato a chiedere al Comune la nomina di un Archeologo nella fase esecutiva dei lavori;
5) la violazione dell’art. 25 D.lg.vo n. 50/2016, in quanto, in ogni caso, il Comune di Sant’Arcangelo non aveva osservato le prescrizioni, stabilite dal Soprintendente nell’impugnato parere favorevole prot. n. 1727 del 19.2.2021;
6) la violazione dell’Allegato, relativo ai Criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nella parte in cui prevede che devono essere prese in considerazione le “opposizioni sociali”, in quanto il Comune resistente non aveva esaminato le contestazioni dei ricorrenti.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia e Paesaggio della Basilicata, sostenendo l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti.
Con memoria del 4.6.2021 il Comune ha replicato all’atto di motivi aggiunti, reiterando le suddette eccezioni, già sollevate con la memoria di costituzione, ed in data 8.6.2021 ha depositato le Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica n. 133 del 10.5.2021, di indizione del procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento della realizzazione del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui è causa, e n. 146 del 20.5.2021, di affidamento ad un’Archeologa, iscritta nell’Elenco nazionale del Ministero della Cultura per l’Archeologia preventiva, dell’incarico, sotto la direzione della Soprintendenza, per l’attività di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo e movimento terra del predetto appalto.
Con Ordinanza n. 105 del 10.6.2021 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con memoria del 20.12.2021 il Comune di Sant’Arcangelo ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, in quanto la costruzione del Centro comunale per la raccolta differenziata di cui è causa di cui è causa è stata ultimata in data 1.12.2021 (cfr. certificato di ultimazione di lavori, allegato a tale memoria).
Con memoria del 21.12.2021 i ricorrenti hanno replicato a quest’ultima eccezione, evidenziando che “un esito favorevole” del giudizio “costituirebbe il presupposto per l’esercizio dell’azione risarcitoria”.
All’Udienza Pubblica del 12.1.2022 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, anche perché il centro comunale di raccolta differenziata di cui è causa provocherebbe alcun danno alle attività economiche dei ricorrenti, sollevata dal Comune di Sant’Arcangelo, attesochè i ricorrenti, che svolgono la loro attività economica nella Zona PIP, dove deve essere realizzato il Centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nell’istanza di accesso del 19.1.2021 hanno fatto presente che il predetto impianto avrebbe potuto nuocere alla salubrità dell’aria e ridurre la loro clientela per gli effluvi maleodoranti, il percolato prodotto ed il notevole traffico di mezzi pesanti.
Sempre in via preliminare, va precisato che, tenuto conto dell’infondatezza nel merito, si prescinde:
-sia dalla circostanza che avverso l’impugnata Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale n. 15 del 21.1.2021 non è stata dedotta alcuna censura;
-sia dall’irricevibilità del ricorso per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale della Del. G.M. n. 138 del 13.12.2018 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 14 al 29.12.2018), di approvazione del progetto del progetto di fattibilità dell’intervento, contemplato dall’art. 25, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, con individuazione del sito, dove doveva essere realizzato il Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui è causa;
-sia dall’eccezione, sollevata dal Comune di Sant’Arcangelo con la memoria del 20.12.2021, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, in quanto la costruzione del Centro comunale per la raccolta differenziata di cui è causa di cui è causa è stata ultimata in data 1.12.2021, tenuto conto dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ai sensi del quale, “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto, se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, attesochè secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. da ultimo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6824 dell’11.10.2021;C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2669 del 30.3.2021), per evitare l’improcedibilità dell’azione di annullamento di un provvedimento, che, come nella specie, è stato completamente eseguito, risulta necessario che nello stesso giudizio i ricorrenti abbiano proposto la domanda risarcitoria (o che abbiano già proposto la domanda risarcitoria con altro ricorso) oppure abbiano dimostrato la sussistenza dei presupposti per la proposizione di una successiva azione risarcitoria, indicando concretamente gli elementi strutturali, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, dei danni patiti, non essendo sufficiente la mera e generica intenzione di proporre l’azione di risarcimento danni (cfr. pure TAR Basilicata Sent. n. 82 del 29.1.2018, nella parte in cui viene rilevato che la parte ricorrente non subisce alcun pregiudizio, in quanto può sempre proporre una domanda di risarcimento del danno, previa dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento ed anche dei relativi presupposti giuridici, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti).
Infatti, nel merito, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati.
Al riguardo, va rilevato che risulta la conformità urbanistica del contestato progetto, di insediare nell’area PIP un Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quanto con Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 è stato approvato ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 37/1996.
Tale norma, nel disciplinare gli strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico di livello generale, stabilisce:
A) al comma 2, che “tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modifiche del perimetro conseguenti alla definizione dettagliata delle opere infrastrutturali di contorno previste dallo strumento urbanistico generale, in relazione alla situazione morfologica del contesto e nel limite massimo del 10%”;
B) al comma 3, che “i Piani attuativi possono, altresì, prevedere una diversa sistemazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche definite in sede di pianificazione generale, a condizione che ciò non comporti riduzioni delle superfici destinate a servizi e che la capacità insediativa teorica sia rispettata, con la possibilità di una sua riduzione contenuta entro il 10%”;
C) al comma 4, che “gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, oltre alle modifiche di cui ai commi precedenti, possono prevedere variante allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15%, relativamente ai seguenti parametri tecnici: a) densità territoriale e fondiaria;b) indici di copertura;c) altezza massima degli edifici;d) lunghezza massima dei prospetti”;
D) al comma 5 che “le modifiche e le varianti di cui ai commi precedenti non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale”.
Con la successiva Del. C.C. n. 58 del 29.12.2020 il Comune di Sant’Arcangelo, nel confermare l’approvazione di tale progetto, ha ribadito che la realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani “non costituisce ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 37/1996 variante allo strumento urbanistico generale”, in quanto la “variazione dello schema di utilizzazione dei due lotti dell’Area C, descritto nell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zona PIP, è connessa alle opere da realizzare sui due lotti, in ragione della funzionalità del medesimo Centro di raccolta, comporta la riduzione considerevole dei volumi, quindi dei parametri tecnici (densità fondiaria, indici di copertura, altezza massima degli edifici, lunghezza massima dei prospetti) di cui all’art. 2 L.R. n. 37/1996”.
Mentre i ricorrenti si sono limitati a dedurre la violazione dell’art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione dell’area PIP, nella parte in cui prescrive le distanze minime di 5 m. dal confine e di 10 m. dalla strada di accesso, senza provarlo, non allegando nemmeno la predetta norma urbanistica.
Inoltre, prescindendo dalla circostanza che dalla documentazione, versata in giudizio, non si evince la data in cui il progetto, di realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è stato trasmesso alla Soprintendenza della Basilicata, cioè se tala data è anteriore di 30 giorni rispetto all’approvazione del predetto progetto da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 58 del 29.12.2020 (tenuto conto dell’art. 25, commi 3 e 6, D.Lg.vo n. 50/2016, ai sensi dei quali il Soprintendente entro 30 giorni dal ricevimento del progetto deve attivare la verifica preventiva dell’interesse archeologico, e delle circostanze che non può tenersi conto della precedente Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020, in quanto le modifiche urbanistiche ex art. 2 L.R. n. 37/1996 devono essere approvate dal Consiglio Comunale, e che, comunque, con la predetta Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 era stato specificato che era “in corso di acquisizione il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata”), va, altresì, rilevato che la Soprintendenza della Basilicata, dopo aver esaminato gli ulteriori elaborati progettuali integrativi, inviati dal Comune il 22.1.2021, ed il Documento di Valutazione Preventiva dell’Impatto Archeologico, trasmesso dal Comune il 3.2.2021, con atto prot. n. 1727 del 19.2.2021 ha espresso il parere favorevole alla realizzazione dei lavori, da cui si evince che il predetto progetto rispetta la tutela del confinante sito archeologico (nelle vicinanze dell’area PIP erano state rinvenute tracce di insediamenti risalenti all’