TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-01-18, n. 202200040
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00040/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla concessionaria Macchine Agricole e Ricambi Vigorito Angela, in persona dell’omonima titolare, dalla Imec S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla CMG S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., dalla Carrozzeria Briamonte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Ingrosso Alimentare Pacal S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dalla Cash & Carry Castelluccio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., dall’Agriturismo D’A E, in persona dell’omonima titolare, e dai sigg. D B e N C, tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti V Sarano, PEC avvscarano@pec.giuffre.it, e Luigi Lupone, PEC studiolegalelupone@pec.it, in sostituzione degli originari difensori avv.ti Orazio Abbamonte (PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it), e Guido Ciccarelli (PEC guidociccarelli@pec.giuffre.it), domiciliati in Potenza Via Sanremo n. 28 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Romano;
contro
-Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, PEC nicodemo.giovannifrancesco@certavvocatilag.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-della Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’1.12.2020 al 16.12.2020), con la quale il Comune di Sant’Arcangelo ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo alla realizzazione nell’area PIP di un Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
-della Del. C.C. n. 58 del 29.12.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 12.1.2021 al 27.1.2021), con la quale il Comune di Sant’Arcangelo, oltre a confermare l’approvazione del predetto progetto, ha anche modificato l’art. 6 delle Norme Tecniche di attuazione dell’area PIP;
-della Determinazione n. 15 del 21.1.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 27.1.2021 all’11.2.2021), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha conferito l’incarico per la redazione di una relazione archeologica;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato, oltre che al Comune di Sant’Arcangelo anche al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza Archeologia e Paesaggio della Basilicata, con il quale è stato impugnato il parere favorevole del Soprintendente della Basilicata prot. n. 1727 del 19.2.2021;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arcangelo e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia e Paesaggio della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 374 del 30.4.2018 la Regione Basilicata indiceva un procedimento di evidenza pubblica, per l’erogazione ai Comuni di contributi, finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di Centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prevedendo nel bando:
-all’art. 4.1.1, nell’ambito della documentazione da presentare obbligatoriamente a corredo dell’istanza, nel punto iii) la copia della Deliberazione “riportante”, tra l’altro: “a) la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti o adottati”;
-all’art. 4.3.2, dopo l’ammissione al finanziamento, la stipula di un accordo di programma tra la Regione e l’Ente beneficiario;
-all’art. 4.4.1 l’obbligo degli Enti finanziati di far pervenire alla Regione il progetto definitivo, contenente gli elementi previsti dall’art. 23 D.Lg.vo n. 50/2016, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del predetto accordo di programma:
-ed all’art. 6.2, comma 3, che la Regione avrebbe proceduto “alla revoca parziale o totale del contributo” in 5 casi, tra cui alla lett. c) il non rispetto da parte dell’Ente beneficiario delle “obbligazioni stabilite nel decreto di concessione” ed alla lett. f) la “facoltà” della Regione “di revoca parziale e totale del finanziamento” in tre ipotesi, tra cui: realizzazione del progetto “senza rispettare il cronoprogramma, definito nell’atto di concessione del contributo, e ciò abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti previsti dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Basilicata 2014-2020”; non rispetto dei “compiti assegnati nel decreto di concessione”.
Il Comune di Sant’Arcangelo partecipava al predetto procedimento ed il suo progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione nell’area PIP (ampliata con Del. C.C. n. 48 del 6.11.2007, il cui Piano di Lottizzazione è stato approvato con Del. C.C. n. 6 del 13.5.2008 e le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state approvate con Del. G.M. n. 75 del 25.6.2014) di un Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani veniva ammesso al finanziamento regionale di € 300.000,00 con Del. G.R. n. 145 del 2.3.2020 e dopo la stipula dell’accordo di programma otteneva con provvedimento regionale prot. n. 206333 del 2.11.2020 la proroga fino al 21.12.2020 del citato termine di 120 giorni per la presentazione del progetto definitivo.
Successivamente, il Comune di Sant’Arcangelo:
-con Del. G.M. n. 113 del 30.11.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’1.12.2020 al 16.12.2020) ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo alla realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in discorso, proposto e validato, in contraddittorio con i professionisti che l’avevano redatto, ai sensi dell’art. 26 D.Lg.vo n. 50/2016 dall’Ufficio Tecnico comunale in data 25.11.2020, attestando la sua conformità al vigente Regolamento Urbanistico, “atteso che l’opera rientra tra i parametri previsti dall’art. 2 L.R. n. 37/1996”, facendo presente che era “in corso di acquisizione il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata” (nelle vicinanze dell’area PIP erano state rinvenute tracce di insediamenti risalenti all’VIII Secolo A.C.);
-con Del. C.C. n. 58 del 29.12.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 12.1.2021 al 27.1.2021) ha confermato l’approvazione di tale progetto, ribadendo che la realizzazione nell’area PIP del Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani “non costituisce ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 37/1996 variante allo strumento urbanistico generale”, in quanto la “variazione dello schema di utilizzazione dei due lotti dell’Area C, descritto nell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zona PIP, è connessa alle opere da realizzare sui due lotti, in ragione della funzionalità del medesimo Centro di raccolta, comporta la riduzione considerevole dei volumi, quindi dei parametri tecnici (densità fondiaria, indici di copertura, altezza massima degli edifici, lunghezza massima dei prospetti) di cui all’art. 2 L.R. n. 37/1996”;
-e con Determinazione n. 15 del 21.1.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 27.1.2021 all’11.2.2021) il Responsabile dell’Area Tecnica comunale, dopo aver richiamato la nota prot. n. 421 del 13.1.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologica della Basilicata aveva chiesto documentazione integrativa, ritenuta necessaria per effettuare ai sensi dell’art. 25 D.Lg.vo n. 50/2016 la valutazione dell’interesse archeologico, ed evidenziato che tra il personale del Comune di Sant’Arcangelo non vi era alcun Archeologo, ha conferito l’incarico per la redazione dello studio di valutazione dell’interesse archeologico del sito, oggetto di intervento, stabilendo il compenso di € 1.560,00 e fissando il termine del 28.2.2021, per consentire il rilascio del nulla osta da parte della predetta Soprintendenza.
La concessionaria Macchine Agricole e Ricambi Vigorito Angela, la Imec S.r.l., la CMG S.r.l, la Carrozzeria Briamonte S.r.l., l’Ingrosso Alimentare Pacal S.r.l., la Cash & Carry Castelluccio S.r.l., l’Agriturismo D’A E ed i sigg. D B e N C, che svolgono la loro attività economica nella stessa area PIP:
-prima con istanza del 19.1.2021 hanno evidenziato che l’insediamento nell’area PIP del suddetto Centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani avrebbe potuto nuocere alla salubrità dell’aria e ridurre la loro clientela per gli effluvi maleodoranti, il percolato prodotto ed il notevole traffico di mezzi pesanti e pertanto hanno chiesto di accedere: a) a tutta la documentazione trasmessa alla Soprintendenza della Basilicata; b) al progetto di fattibilità tecnica ed economica con gli identificativi catastali e planimetrici e la tipologia di rifiuti conferibili, munito della dichiarazione di conformità urbanistica, presentato dal Comune nell’ambito del suindicato procedimento di evidenza pubblica, ed al progetto definitivo/esecutivo, approvato con le citate Delibere G.M. n. 113 del 30.11.2020 e C.C. n. 58 del 29.12.2020; c) all’accordo di programma, sottoscritto con la Regione; d) con tale istanza è stato anche chiesto il certificato di destinazione urbanistica alla data attuale;
-e poi con il ricorso introduttivo, notificato il 15.2.2021 (lunedì) al Comune di Sant’Arcangelo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata IPA protocollosantarcangelo@ebaspec.it (cfr. art. 28 D.L. n. 76/2020