TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202301699
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 01699/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Difesa della Valle di OZ e Val Senagra e Lipu Odv, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cusino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Plesio, Comune di Grandola ed Uniti, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Regione Lombardia e Parco Val Senagra, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cusino n. 10 del 30.04.2021 recante: approvazione ai sensi dell'art. 9 comma 15 della L.R. n. 12.2005 del progetto “Realizzazione di un percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di ZO, pubblicata in data 18 maggio 2021, esecutiva in data 2 giugno 2021;
2) della determinazione n. 56 del 06.05.2021 del Sindaco di Cusino Responsabile del Servizio recante: “Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ – Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis della Legge 241/90”;
3) della determinazione n. 67 del 18.05.2021 del Sindaco del Comune di Cusino quale responsabile del servizio, recante: “Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ – Affidamento incarico per valutazione preventiva del rischio Archeologico”;
4) del parere ai sensi degli artt. 43,44 della L.R. 31/08 della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 04.05.2021 in merito ai: “Lavori di realizzazione di un percorso mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ nei comuni di Cusino (capofila), Grandola ed Uniti e Plesio;
5) della delibera di C.C. n. 23 del 19.06.2019 del Comune di Cusino, con il quale si autorizzava la realizzazione di percorso mountain bike mediante il ripristino di pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo-Alpe Ballerona-Mutata di OZ, in applicazione dell'art. 9, comma 15, della L.R. Regione Lombardia n. 12/2005 e smi;
6) delle delibere di Giunta n. 58/2018 del Comune di Cusino, 71/2018 del Comune di Grandola ed Uniti e 92/2018 del Comune di Plesio, con le quali si approvava la bozza di convenzione tra i predetti comuni relativa alla realizzazione di un percorso mountain bike mediante ripristino pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo - Alpe Ballerona - Mutata di OZ (primo stralcio) e di ogni altro atto precedente e/o connesso, presupposto e consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 Registro Deliberazioni del 20.03.2023 del Comune di Grandola Ed Uniti recante “Approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ. I° Lotto;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2021 del Comune di Grandola Ed Uniti;
3) della deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 14.04.2021 del Comune di Plesio con le quale si approvava il progetto definitivo per i lavori di realizzazione tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ e si autorizzava la realizzazione del percorso mountain bike ai sensi dell'art. 9, comma 15 della L. R. 12/2005;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 luglio 2021, la Lipu odv - associazione ambientale riconosciuta, ai sensi degli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, mediante decreto del Ministero dell’Ambiente, con finalità di conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica - e il Comitato di difesa della Valle di OZ e Val Senagra hanno domandato l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cusino n. 10 del 30.04.2021 di autorizzazione alla realizzazione di un percorso mountain bike nel tratto Alpe Nesdale – Mutata di OZ, ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. n. 12.2005;
- della determinazione n. 56 del 06.05.2021 del Sindaco di Cusino, responsabile del Servizio, di determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14 bis della Legge 241/90 e di approvazione del progetto definitivo per i lavori di realizzazione del percorso mountain bike;
- della determinazione n. 67 del 18.05.2021 del Sindaco del Comune di Cusino, responsabile del servizio, di affidamento dell’incarico di valutazione preventiva del rischio archeologico;
- del parere reso ai sensi degli artt. 43, 44 della L.R. 31/08 dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 4.5.2021, in merito ai lavori di realizzazione del percorso mountain bike;
- della delibera del Consiglio Comunale di Cusino n. 23 del 19.06.2019, di autorizzazione alla realizzazione del percorso mountain bike mediante il ripristino di pista tagliafuoco tratto “Sasso Cavallo-Alpe Ballerona-Mutata di ZO ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. n. 12.2005,
- delle delibere di Giunta n. 58/2018 del Comune di Cusino, n. 71/2018 del Comune di Grandola ed Uniti e n. 92/2018 del Comune di Plesio, di approvazione della bozza di convenzione tra i comuni relativa alla realizzazione del percorso mountain bike mediante ripristino pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo - Alpe Ballerona - Mutata di OZ (primo stralcio).
2. I motivi di ricorso sono così rubricati:
I. violazione e falsa applicazione l.r. Lombardia n. 25 del 15.10.2007; violazione e falsa applicazione dell’art. a.5 bando regione Lombardia;
II. eccesso di potere: sviamento, travisamento dei fatti: la c.d. pista “tagliafuoco” non ha il calibro indicato, inoltre i cosiddetti “tratti già esistenti” in realtà non esistono; i costi indicati sono del tutto insufficienti a coprire il costo effettivo delle opere necessarie; l’impatto ambientale e’ notevole;
III. difetto di competenza;
IV. difetto di istruttoria: non valutate adeguatamente le criticità archeologiche, naturalistiche, ambientali: esclusa vas con motivazioni illegittime.
3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta Comunale del Comune di Grandola ed Uniti n. 29 del 20.3.2023, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso mountain bike, con riferimento al primo lotto, la deliberazione del Consiglio Comunale di Grandola ed Uniti n. 15 del 27.03.2021 di autorizzazione alla realizzazione del percorso mountain bike ai sensi dell’art. 9, c. 15, l. reg. n. 12/2005 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.04.2021 del Comune di Plesio di autorizzazione alla realizzazione del percorso mountain bike ai sensi dell’art. 9, comma 15 della L. R. 12/2005.
4. Queste le censure dedotte:
I. difetto di istruttoria, violazione art. 35 d.P.R. n. 207/2010; omesse valutazioni e mancata osservanza di prescrizioni e suggerimenti di carattere geologico, ambientale, archeologico e faunistico;
II. mancanza della ricognizione archeologica ai sensi art. 25, d.lgs 50/2016 richiesta dalla soprintendenza;
III. mancanza di una compiuta valutazione della componente faunistica ed altresì della flora autoctona;
IV. indubbie e gravi carenze nella documentazione progettuale esecutiva come esaminata nel rapporto finale di verifica allegato;
V. omessa VAS, violazione di legge (ci si riporta al motivo illustrato al punto 4 nel ricorso principale).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Cusino, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato di difesa della Valle di OZ e Val Senagra; l’irricevibilità del ricorso principale nelle parti in cui ha ad oggetto la delibera C.C. 19 giugno 2019 n. 23 del Comune di Cusino, le delibere di Giunta del 24 ottobre 2018 n. 58 del Comune di Cusino, del 24 ottobre 2018 n. 71 del Comune di Grandola ed Uniti e del 13 novembre 2018 n. 92 del Comune di Plesio; l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui ha ad oggetto la delibera C.C. 27 marzo 2021 n. 15 del Comune di Grandola ed Uniti e la delibera C.C. 14 aprile 2021 n. 2 del