TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-04-26, n. 201900611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-04-26, n. 201900611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900611
Data del deposito : 26 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2019

N. 00611/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01658/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2018, proposto da
Diddi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Abbadia San Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;

nei confronti

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, F C, Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7;

per l'annullamento

- della nota del 5 novembre 2018 del Comune di Abbadia San Salvatore, recante ad oggetto: “Servizio Integrato Energia – Integrazione istanza accesso agli atti – Mancato accoglimento”, con la quale si comunicava il diniego di accesso agli atti richiesti dalla Diddi S.r.l.;

- nonché - e per quanto occorrer possa - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Abbadia San Salvatore e di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanze datate rispettivamente 16 luglio e 10 agosto settembre 2018 la Società Diddi S.r.l. ha chiesto al Comune di Abbadia S. Salvatore la documentazione relativa sia alla fase di affidamento che alla esecuzione dell’appalto relativo al “Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” affidato al raggruppamento temporaneo di imprese CNS previo svolgimento di gara pubblica.

Le istanze venivano presentate sia ai sensi degli art. 22 e ss della L. 241/90, sull’assunto che la S.r.l. Diddi, avendo partecipato alla gara pubblica avrebbe un interesse personale alla ostensione dei documenti richiesti, sia come domande di accesso civico ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs 33/2013.

Il Comune di Abbadia S. Salvatore ha rilasciato solo la documentazione relativa alla fase di affidamento ritenendo che non vi fosse legittimazione della S.r.l. Diddi ad ottenere quella afferente la fase esecutiva.

Il parziale diniego è stato impugnato con il ricorso di cui in epigrafe.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la accessibilità della documentazione concernente i contratti di appalto sarebbe disciplinata esclusivamente dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che non richiama l’accesso civico.

Non può tuttavia ritenersi che il mancato richiamo determini l’inoperatività del predetto istituto.

Il D.Lgs n. 33 del 2016 all’art. 5 bis elenca in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza senza contemplare fra la materie escluse quella degli appalti pubblici (TAR Milano 45/2019, TAR Napoli, VI, 6028/2017).

La difesa dell’Amministrazione mette in evidenza le difficoltà dei piccoli comuni a far fronte alle richieste di accesso civico ove queste, come accade nella specie, riguardino una notevole mole di documenti.

Il problema, tuttavia, non può essere risolto per via giudiziaria.

Il legislatore lo ha peraltro avuto ben presente, prevedendo al comma 1 ter dell’art. 3 del D.Lgs 33 del 2013 che l'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione possa prevedere modalità semplificate di pubblicazione (e quindi alle risposte alle istanze di accesso civico) per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In questa sede si può solo osservare che l’eventuale sforamento del termine di 30 giorni previsto per la evasione delle istanze di accesso può in taluni casi risultare giustificato e non comportare, quindi, conseguenze sul piano risarcitorio.

Il ricorso deve, quindi essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispostivo.

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