TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-06-16, n. 201401580
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N. 01580/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2013 REG.RIC.
N. 00039/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rottami Metalli Italia - R.M.I. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. M Z, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Dante, 16;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. A F, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti A Z, A B, M F e N M G, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;
Comune di Arese, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e C M, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via S. Vittore, 34;
Comune di Lainate, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Maria Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, largo Augusto, 7;
nei confronti di
A.G.La.R. S.p.A., Particom Uno S.p.A. e Tea S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Orsola Torrani e Giuseppina Incorvaia, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Magenta, 63;
A.B.P. Alfa Business Park S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M G L e M M, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Belgioioso, 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Pe4 S.r.l. e Valore Reale S.G.R. S.p.A. quale gestore del Fondo Bramante, rappresentate e difese dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, piazza Castello, 1;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Immobiliare Cameri Srl (già R.E. Mil, Real Estate Milano S.r.l.), rappresentata e difesa dall'avv. M Z, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Dante, 16;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. A F, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti A Z, A B, M F e N M G, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;
Comune di Arese, rappresentato e difeso dagli avv.ti C M e A C, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via S. Vittore, 34;
Comune di Lainate, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Maria Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, largo Augusto, 7;
nei confronti di
A.G.La.R. S.p.A., Particom Uno S.p.A. e Tea S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppina Incorvaia, Orsola Torrani e Pier Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Magenta, 63;
A.B.P. Alfa Business Park S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e M G L, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Belgioioso, 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Pe4 S.r.l., Valore Reale S.G.R. S.p.A. quale gestore del Fondo Bramante, rappresentate e difese dall'avv. A B, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, piazza Castello, 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 38 del 2013:
nel ricorso principale, della delibera di Giunta Regionale n. 4318 del 26.10.2012;della delibera di Giunta Regionale 28.11.2012 n. 4435;dell’Accordo di Programma in data 5.12.2012;della delibera di Giunta Regionale del 29.11.2010 n. 1156;del decreto regionale 9194 dell’11.10.2012;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti;
nei motivi aggiunti depositati il 22.2.2013, del decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia in data 20.12.2012 n. 12393;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al precedente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio Comunale di Lainate n. 112 del 17.12.2012, la delibera commissariale del Comune di Arese del 12.12.2012 n. 162, la delibera di Giunta Provinciale di Milano n. 439 del 4.12.2012, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nei motivi aggiunti depositati l’8.4.2013, dell’autorizzazione unitaria per la tipologia centro commerciale, rilasciata congiuntamente dal Comune di Arese e dal Comune di Lainate in favore della società Tea Spa;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al precedente, inclusi i verbali della Conferenza di Servizi e i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lombardia, dai Comuni di Arese e Lainate e dalla Provincia di Milano e le delibere di Giunta Provinciale di Milano di compatibilità con il PTCP n. 391 e n. 392 del 6.11.2012;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nei motivi aggiunti depositati il 21.6.2013, della convenzione urbanistica stipulata in data 28.12.2012 con atto notaio D.ssa Donati, non nota nel contenuto, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;
quanto al ricorso n. 39 del 2013:
nel ricorso principale, della delibera di Giunta Regionale n. 4318 del 26.10.2012;della delibera di Giunta Regionale 28.11.2012 n. 4435;dell’Accordo di Programma in data 5.12.2012;della delibera di Giunta Regionale del 29.11.2010 n. 1156;del decreto regionale 9194 dell’11.10.2012;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti;
nei motivi aggiunti depositati il 22.2.2013, del decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia in data 20.12.2012 n. 12393;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al precedente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio Comunale di Lainate n. 112 del 17.12.2012, la delibera commissariale del Comune di Arese del 12.12.2012 n. 162, la delibera di Giunta Provinciale di Milano n. 439 del 4.12.2012, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nei motivi aggiunti depositati l’8.4.2013, dell’autorizzazione unitaria per la tipologia centro commerciale, rilasciata congiuntamente dal Comune di Arese e dal Comune di Lainate in favore della società Tea Spa;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al precedente, inclusi i verbali della Conferenza di Servizi e i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lombardia, dai Comuni di Arese e Lainate e dalla Provincia di Milano e le delibere di Giunta Provinciale di Milano di compatibilità con il PTCP n. 391 e n. 392 del 6.11.2012;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nei motivi aggiunti depositati il 21.6.2013, della convenzione urbanistica stipulata in data 28.12.2012 con atto notaio D.ssa Donati, non nota nel contenuto, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Arese, del Comune di Lainate, di A.G.La.R. S.p.A., di Tea S.p.A., di Particom Uno S.p.A. e di A.B.P. Alfa Business Park Srl,;
Visti agli atti di intervento ad adiuvandum ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Rottami Metallici Spa (di seguito, per brevità, anche solo “RMI”), opera nel settore del recupero dei rottami metallici ed è titolare di un’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per l’attività di recupero di rifiuti speciali nell’impianto sito nei Comuni di Lainate e Garbagnate Milanese.
L’attività è svolta su un’area che a sua volta si colloca in un vastissimo compendio immobiliare, sul quale aveva sede – un tempo - lo stabilimento automobilistico Fiat Alfa Romeo, ormai dismesso.
A seguito della citata cessazione dell’impresa dell’Alfa Romeo, era avviato - a partire dal 1995 - un processo di recupero delle aree industriali dismesse, attuato in una prima fase attraverso la riconversione di una porzione dell’originario compendio.
La seconda fase del recupero dell’area è in corso e ad essa si ricollega il presente contenzioso.
Infatti, con deliberazione di Giunta del 26.10.2012, la Regione Lombardia approvava i contenuti principali di un accordo di programma (AdP) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), accordo sottoscritto il successivo 5.12.2012 fra la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e i Comuni di Arese e Lainate, con l’adesione di una serie di operatori privati (AGLaR Spa, Tea Spa, Particom Uno Spa e ABP Srl).
RMI Spa, volendosi opporre al citato accordo di programma ed alla sua implementazione, impugnava l’accordo e i connessi e presupposti atti della Regione, mediante il ricorso principale RG 38/2013, per i motivi che possono così essere sintetizzati:
1) violazione dell’art. 6 della legge regionale 14.3.2003, dell’art. 7 della legge regionale 2.2.2007 n. 1, dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sviamento di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, violazione dell’art. 30 dello Statuto regionale, carenza di poteri;
2) violazione della convenzione preliminare in data 13.9.1997, violazione e contraddittorietà manifesta con il piano di recupero, violazione degli articoli 7 e 11 della legge 241/1990, dei principi di partecipazione del privato e di legittimo affidamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria;
3) violazione dell’art. 7 della legge regionale 2.2.2007, n. 1, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà manifesta.
In data 22.2.2013, era depositato un primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale erano impugnati il decreto del Presidente della Regione Lombardia del 20.12.2012 di approvazione dell’AdP, oltre a deliberazioni dei Comuni di Arese e Lainate e della Provincia di Milano.
Nei primi motivi aggiunti, sono riproposte le censure del gravame principale.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, depositati in data 8.4.2013, erano gravati l’autorizzazione commerciale per apertura di una grande struttura di vendita rilasciata a favore di Tea Spa, oltre ad una serie di atti pregressi del procedimento di rilascio dell’autorizzazione stessa.
Questi, in sintesi, i secondi motivi aggiunti (nei quali sono dapprima riproposte le censure dei precedenti atti):
4) violazione degli articoli 9 del D.Lgs. 114/1998 e 6 della LR 6/2010, dell’art. 1, comma 3, del regolamento regionale 21.7.2000 n. 3, della DGR Lombardia 4.7.2007, n. 5054, dell’art. 70 del PTCP adottato con delibera di consiglio provinciale 7.6.2012, n. 49, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà manifesta;
5) violazione degli articoli 9 del D.Lgs. 114/1998 e 6 della LR 6/2010, della DGR Lombardia 4.7.2007, n. 5054, dell’art. 70 del PTCP adottato con delibera di consiglio provinciale 7.6.2012, n. 49, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà manifesta.
Con il terzo ed ultimo atto di motivi aggiunti, depositato il 21.6.2013, era impugnata la convenzione urbanistica del 28.12.2012 connessa e richiamata dall’autorizzazione commerciale già impugnata.
I terzi motivi aggiunti ripropongono integralmente le censure sino ad allora svolte dalla ricorrente.
Contro gli atti già impugnati nel ricorso RG 38/2013 era proposto un secondo ricorso con ulteriori tre motivi aggiunti, da parte della società REMil Real Estate Milano Srl (ora denominata Immobiliare Cameri Srl), anch’essa proprietaria di aree già recuperate nel compendio ex-Alfa Romeo, sulle quali insistono parte delle attività industriali di RMI (ricorso RG 39/2013).
Le censure svolte nel secondo dei ricorsi in epigrafe coincidono con quelle del primo ricorso RG 38/2013.
In entrambi i ricorsi si costituivano in giudizio, eccependone la tardività, l’inammissibilità sotto vari profili ed in ogni caso l’infondatezza nel merito, le Amministrazioni pubbliche interessate (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di Arese e Lainate), oltre agli operatori privati aderenti all’accordo di programma.
Nei due ricorsi erano depositati anche due atti di intervento ad adiuvandum , da parte delle società PE4 Srl e Valore Reale SGR Spa – quale gestore del Fondo Bramante – essendo PE4 Srl titolare di un’autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita nel Comune di Garbagnate Milanese ed essendo pertanto interessata, almeno a suo dire, a contestare l’AdP di cui è causa e – soprattutto – l’autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita rilasciata alla società Tea Spa.
Peraltro, giova ricordare che le stesse società intervenienti hanno proposto altresì autonomo ricorso contro l’autorizzazione commerciale rilasciata a Tea Spa e da ultimo citata (ricorso pendente davanti al TAR Lombardia, Milano, RG 984/2013).
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, entrambi i ricorsi in epigrafe erano trattenuti in decisione.
DIRITTO