TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-06-09, n. 201100993

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-06-09, n. 201100993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100993
Data del deposito : 9 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01976/2008 REG.RIC.

N. 00993/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01976/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2008, proposto da:
R C, D V, rappresentati e difesi dagli avv. S C, G G, con domicilio eletto presso Giuseppe Gratteri in Firenze, via Maggio N. 30;

contro

Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. S P, R R, con domicilio eletto presso R R in Arezzo, Uff.Legale Com.Le-p.za Liberta' 1;
Regione Toscana in Persona del Presidente P.T.;

nei confronti di

Guido R, rappresentato e difeso dagli avv. Calogero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20;

per l'annullamento

del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Arezzo in data 27 novembre 2007 n. 230, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi tra cui, in particolare e per quanto occorra, dell’art. 22 delle N.T.A. del Comune di Arezzo, nella parte in cui non prevede per il rilascio del permesso di costruire il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e delle delibere di incogniti numeri e date con cui sono state adottate ed approvate le N.T.A.

Visto l'atto di motivi aggiunti depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in data 7 luglio 2010, proposti per l'annullamento per quanto di ragione delle delibere della Giunta comunale di Arezzo in data 14 maggio 1996 prot. G.C. n..1118, prot.. gen. n.. 32849/10.8.3 e 22 marzo 1993 b.. 844 bis.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T. e di Guido R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. E D S e uditi per le parti i difensori G. Gratteri, G. Tieri delegato da S. Pasquini e U. Franceschetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, le Sig.re R C e D V, nella dichiarata qualità di proprietarie di un immobile sito in Arezzo, Via 10 dicembre 1948, hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 230 del 27 novembre 2007, rilasciato dal Comune di Arezzo al Sig. R, per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare sul terreno confinante.

Le ricorrenti lamentano la violazione delle norme sulle distanze dai confini.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, oltre che l’eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Affermano che la costruzione sarebbe posta ad una distanza di soli 6,36 mt. dalla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà, in asserita violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, nonché dell’art. 22, punto 4, delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Arezzo, nella parte in cui in tema di distanze richiama il citato art. 9.

Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, assumendo che nell’ipotesi in cui il richiamo contenuto nell’art. 22 delle N.T.A. alle distanze previste dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 dovesse intendersi riferito ai soli ampliamenti degli edifici esistenti e non valesse anche per le nuove costruzioni, anche tale disposizione dello strumento urbanistico comunale dovrebbe ritenersi illegittima per le medesime ragioni dedotte con il motivo precedente, tenuto conto della prevalenza dell’art. 9 rispetto alla confliggente disciplina locale.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010, è stata impugnata la circolare interpretativa della Giunta del Comune di Arezzo sulla disciplina delle distanze approvata con delibera n. 1118 del 14 maggio 1996, depositata in giudizio dal Sig. R il 17 giugno 2010, nonché il precedente atto della Giunta municipale n. 844 bis del 22 marzo 1993 richiamato nella suindicata delibera n. 1118/1996.

Deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, in quanto secondo l’interpretazione proposta dalla Giunta municipale con la delibera n. 1118 del 1996 e con quella precedente n. 844 bis del 1993, la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 non troverebbe applicazione qualora la parete finestrata dell’erigenda costruzione non sia finestrata, mentre secondo la giurisprudenza, ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, sarebbe sufficiente che uno solo dei due edifici sia munito di parete finestrata;
ugualmente priva di pregio sarebbe l’ulteriore affermazione contenuta nelle delibere impugnate secondo la quale andrebbe osservata la distanza minima di 10 metri solo nel caso in cui la proiezione ortogonale della parete della nuova costruzione “accechi” la finestra dell’edificio antistante, in contrasto con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell’art. 9 dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici “antistanti” va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato e non alle sole parti che si fronteggiano.

2. L’atto introduttivo del presente giudizio è infondato.

L’area dell’intervento per cui è causa è classificata dal P.R.G. vigente come zona “B” di completamento.

In sostanza viene eccepito che il permesso di costruire n. 230/07 impugnato sarebbe stato rilasciato in contrasto con le norme in materia di distanza fra pareti finestrate.

A riguardo, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 prescrive che, nella costruzione di nuovi immobili non ricompresi (come quello in controversia) in zona A di P.R.G. deve osservarsi la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ora, nel caso di specie, è incontestato che:

- il contenzioso riguarda la parte di costruzione prospiciente un preesistente edificio posto lungo Via Vittorio Veneto;

- tale edificio ha altezze variabili, e la parte prossima al lotto di cui al permesso di costruire n. 230/07 è alta due piani, poi l’edificio arretra e si eleva per un altro piano;

- sul lato destro risultano presenti due aperture (finestre) al piano terra ed una finestra al piano primo, sulla parte mediana e terminale del prospetto destro;

- l’edificio oggetto del permesso in parola (n. 230/07) fronteggia parzialmente l’edificio esistente.

E dalla documentazione versata in atti (cfr., tra gli altri, l’all. n. 3, prodotto dal Comune), emerge che:

- l’edificio oggetto dell’impugnato permesso di costruire fronteggia l’edificio esistente nella prima parte del prospetto destro, ove l’edificio esistente è privo di finestre;

- il piano terra del nuovo edificio è costituito da un porticato avente funzione di parcheggio, e la linea ideale di delimitazione rispetto al fabbricato esistente è posta a mt.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi