TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-09-13, n. 202109756
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Pubblicato il 13/09/2021
N. 09756/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08421/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8421 del 2021, proposto da:
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Formez PA, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ivan Giusti, Alberto Grieco non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,
nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:
1) Della Graduatoria di merito del profilo FT/COE, per come pubblicata sul Portale step one 2019 e sul sito istituzionale Formez Pa in data 29 luglio 2021, nella quale il ricorrente non risulta collocato;
2) Dell'Esito della prova scritta digitale del ricorrente (in relazione al profilo professionale Funzionario esperto tecnico (FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, pubblicato sull'area personale del portale Step One 2019 in data 02.07.2021, per come rettificato;
3) Tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla metodologia di riparametrazione del punteggio in riferimento al quesito “Quale dei seguenti materiali non presenta effetti viscosi?”;
4) Delle comunicazioni relative alla seconda correzione limitatamente al quesito sopra individuato;
5) Della rettifica intervenuta con conseguente riparametrazione di punteggio, sebbene non conosciuti gli atti istruttori sottesi, laddove occorrente;
6) Dei verbali di correzione delle prove;
7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi;b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;c. il Bando pubblicato in GU n. 27 del 06.04.2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente;d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.
Per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0,75), in luogo degli 0 punti, sul quesito annullato “Quale dei seguenti materiali non presenta effetti viscosi?”,
e per l'effetto per il riconoscimento
dell'idoneità del ricorrente in relazione alla prova scritta digitale decentrata (e quindi di un voto pari ad almeno o superiore ai 21/30esimi),
nonché per l'accertamento
del diritto dello stesso ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria di merito inerente il profilo FT/COE,
per la conseguente declaratoria di illegittimità
del modus operandi della P.a. in relazione all'annullamento, alla metodologia di calcolo e alla consequenziale assegnazione di punti al quesito sopra individuato, nonché della riparametrazione dei punti così come attuata,
In via subordinata, per l'accertamento del diritto dello stesso a ripetere la prova scritta digitale decentrata, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo sulla domanda “Quale dei seguenti materiali non presenta effetti viscosi?” e per l'effetto ad inserirlo nella graduatoria di merito ; in subordine, a ripetere/rinnovare la prova scritta digitale relativa al profilo FT nei confronti del ricorrente, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero per la Pubblica Amministrazione e di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. C V;
Rilevato che il difensore del ricorrente ha richiesto la cancellazione dal ruolo del ricorso in epigrafe trattandosi di mero duplicato, identico al ricorso proposto con il n. RG. n. 8452 del 2021 (vedi istanza versata in atti in data 27.8.2021);
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la cancellazione dal ruolo del presente ricorso, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza;