TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202003705
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Pubblicato il 01/09/2020
N. 03705/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2017, proposto da
C.C.P.L. Sc. Consorzio Cooperative Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Melito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto i n. 75;
per il riconoscimento del diritto
del Consorzio ricorrente ai compensi a titolo di revisione prezzi maturati in esecuzione del contratto d'appalto rep. n. 20/88 e successivi atti aggiuntivi, committente il Comune di Melito di Napoli, secondo le causali e voci di danno azionate e quantificate con le domande “4, 5, 6” degli atti introduttivi;con salvezza di ogni aggiornamento e oltre interessi legali e moratori, e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. M S nella udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue:
a) Con bando pubblicato il 10.01.87, il Comune di Melito indiceva licitazione privata per l’aggiudicazione dell’appalto della nuova sede Comunale per un importo a base d’asta di £. 1.932.210.000. Il Consorzio Cooperative Produzione e Lavoro si aggiudicava l’appalto per l’importo netto di £. 1.976.650.830;
b) Il contratto n. 20/88 prevedeva la realizzazione della casa comunale strutturata in più corpi di fabbrica (sala consiglio - uffici amministrativi e demografici ecc.) collegati tra loro;
c) Il termine per l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del contratto di appalto, e dell’art. 71 Capitolato Speciale, veniva fissato in 24 mesi naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla consegna;
d) Con nota prot. n. 695 del 20.07.88 la Edilter Soc. Coop. a r.l., rilevava che le aree consegnate non erano ancora state né liberate, né sgomberate e non erano state messe a disposizione dell’appaltatore;
e) Seguivano una serie di sospensioni, oltre all’approvazione di una perizia in variante;
h) La Committente in corso di esecuzione, liquidando alcune delle rate di acconto della revisione prezzi, riconosceva espressamente la pretesa del Consorzio ricorrente alla revisione prezzi ai sensi dell’art. 77 del Capitolato Speciale d’Appalto, limitandola ai soli primi due certificati di pagamento;
i) La società ricorrente iscriveva in contabilità il 25.01.1994 la riserva n. 2 a titolo di spettanze per revisione prezzi, per mancato pagamento degli importi revisionali riconosciuti e corrisposti per soli £. 63.000.000 in luogo di £. 424.967.140, oltre interessi per ritardato pagamento degli stessi dalla emissione degli stati di avanzamento lavori fino all'effettivo soddisfo calcolati ex art. 33 e 35 Cap. Gen. OO.PP., nonché interessi per ritardata contabilizzazione degli acconti revisionali ai sensi dell'art. 2 L. 741/81 e L. 700/74 per l’importo complessivo di L. 477.951.295;
l) In data 08.02.94 l'impresa formulava, invano, istanza di risoluzione in via amministrativa delle controversie insorte in corso di appalto;
l) Il direttore dei lavori, solo in data 11.04.1994, tardivamente rispetto al termine prescritto dal IV comma dell’art. 54 R.D. n. 350/1895, respingeva le riserve precedentemente iscritte, ritenendo le stesse infondate;
m) Dopo l’ultimazione dei lavori, in data 20.07.1995, l’intera opera oggetto dell’appalto veniva consegnata. L'impresa reiterava l’istanza di risoluzione in via amministrativa delle riserve, ma la richiesta rimaneva priva di riscontro;
n) I crediti dell’impresa ammontanti complessivamente al 30.06.96, a £. 1.956.581.928, come computati nelle riserve iscritte in contabilità e per le causali ivi esplicitate, venivano rivendicati anche attraverso numerosi atti inviati alla Committente e alla Direzione Lavori ed infine con atti stragiudiziali di diffida e costituzione in mora del 17.06.2000 e del 29.10.2004, nonché con telegramma del 29/7/2008;
o) Con atto di citazione notificato il 23.02.2010, pertanto, la società ricorrente azionava le proprie pretese e richieste di ristoro innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano;
p) Con sentenza n. 10100/2014, depositata e pubblicata in data 04.07.2014, il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Marano di Napoli, dichiarava il difetto di giurisdizione;
q) Con sentenza n. 4330 pubblicata in data 06.12.2016, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnativa di CCPL, declinava la giurisdizione del g.o. in relazione alle pretese azionate a titolo di riconoscimento dei compensi per revisione prezzi maturati in corso d’opera, esplicitate in contabilità con la riserva n. 2, e formulate in giudizio con le domande nn. 4, 5, 6, e confermava la declinatoria di giurisdizione del giudice di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere “dell’an e del quantum” delle rivendicazioni di CCPL a titolo di revisione prezzi;
r) con ricorso depositato in data 29.3.2017 presso la segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha proposto in riassunzione la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto dell’appaltatore al riconoscimento ed alla corresponsione della revisione prezzi come quantificata con la Riserva n. 2 esplicitata il 25.01.94, per le causali e gli importi ivi indicati, nonché ad accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo e/o del diniego serbato dal Comune di Melito in ordine alle richieste di adeguamento revisionale formalizzate da CCPL con note del 15.12.1992, 22.03.1993 e del 05.01.1994, ovvero l’illegittimità delle note del DL del 11.04.1994 e del 18.10.1995 (prot. n. 18394).
Il Comune di Melito si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va scrutinata l’eccezione sollevata dal Comune, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché la riserva n. 2 sarebbe stata respinta dal Direttore dei lavori con atto dell’11 aprile 1994 non impugnato tempestivamente dalla ricorrente.
Secondo la ricorrente l’eccezione sarebbe destituita di fondamento, perché solo nel 2016, in seguito alla sentenza della Corte di appello, si è stabilità la giurisdizione del g.a. in relazione alla riserva n.