TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-10-23, n. 201201119
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Testo completo
N. 01119/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2005, proposto da:
ALARIS MEDICAL ITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. R P, D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adelaide Pitera' in Torino, piazza Statuto, 9;
contro
A.S.L. 19 di ASTI, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso P C in Torino, via Rosolino Pilo, 11;
nei confronti di
ABC Medical Srl;
per l'annullamento
- della determinazione del dipartimento tecnico logistico nr. 618/t.l. del 27 ottobre 2004, pubblicata nell’albo pretorio in data 28 ottobre 2004 e divenuta esecutiva in data 8 novembre 2004, successivamente comunicata alla Alaris Medical Italia s.p.a., avente ad oggetto la trattativa diretta per la fornitura di pompe a siringa ad un canale – aggiudicazione fornitura – provvedimento in ordine alla contestazione della ditta Alaris, riformulazione graduatoria e conferma aggiudicazione, comprensiva di relazione della direzione della s.o.c. provveditorato e servizi logistici titolare del procedimento amministrativo, del verbale rettifica punteggi e della tabella comparativa offerte pompa a siringa entrambi in pari data e parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
- della determinazione n. 445/t.l. del 19 luglio 2004, pubblicata nell’albo pretorio in data 20 luglio 2004 e divenuta esecutiva dal 19 luglio 2004, avente ad oggetto la trattativa diretta per la fornitura di pompe a siringa ad un canale. aggiudicazione fornitura;
- di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, ivi compresa la stipula del contratto, ove nelle more fosse intervenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. n. 19 di Asti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso si chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- determinazione del dipartimento tecnico logistico nr. 618/t.l. del 27 Ottobre 2004, pubblicata nell'albo pretorio in data 28 Ottobre 2004 e divenuta esecutiva in data 8 Novembre 2004, successivamente comunicata alla Alaris Mediacal Italia Spa, avente ad oggetto la trattativa diretta per la fornítura di Pompe a siringa ad un canale- aggiudicazione fornitura-provvedimento in ordine alla contestazione della ditta ALARIS, RIFORMULAZIONE GRADUATORIA e conferma aggiudicazione, comprensiva di relazione della direzione della S.O.C. provveditorato e servizi logistici titolare del procedimento amministrativo, del verbale rettifica punteggi e delta tabella comparativa offerte pompa a siringa entrambi in pari data e parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
- determinazione n. 445/t.l. del 19 Luglio 2004, pubblicata nell'albo pretorio in data 20 Luglio 2004 e divenuta esecutiva dal 19 Luglio 2004, avente ad oggetto la trattativa diretta per la fornitura di Pompe a siringa ad un canale. Aggiudicazione Fornitura;
- di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, ivi compresa la stipula del contratto, ove nelle more fosse intervenuto.
Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:
1 - Violazione di legge. Violazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 Del D.Lgs. N.358/1992. Violazione dell'art. 97 cosi. e dei principi in tema di buon andamento della p.a. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della violazione del giusto procedimento, del difetto di istruttoria, del falso presupposto in fatto e per sviamento;
2 - Violazione della lex specialis e del divieto delle offerte in aumento. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 d.lgs. n.358/1992. Violazione dei principi in tema di buon andamento della p.a. eccesso di potere. Si chiede inoltre la condanna della As1 n. 19 di Asti a risarcire alla ricorrente il danno conseguente all'illegittima perdita dell'appalto in argomento, così quantificabile: a) danno emergente, individuabile in ogni evento dannoso che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio;b) lucro cessante, quale mancato utile, pari al 10% dell'importo del contratto, in conformità, per analogia, alle previsioni di cui all'art. 345 della legge 2248/1865, all. F, relativamente ai lavori pubblici;e) danno conseguente alla perdita di chances relative ad altri appalti;d) danno all' immagine imprenditoriale da valutarsi in via equitativa;e) depauperamento delle capacità economiche dell'Impresa, da valutarsi in via equitativa.
L’Azienda Usl 19 di Asti si è costituita in giudizio ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Questo Tribunale amministrativo ha rigettato la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 19 di Asti, avendo in corso la realizzazione della nuova sede ospedaliera, con atto di indirizzo n. 2 del 25.2.2002, approvava il fabbisogno di attrezzature e di anelli da destinare a tale presidio. Con successiva determina del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico n. 468/T.L. del 9 settembre 2002 provvedeva ad adottare una specifica regolamentazione" valevole per tutte le procedure di acquisizione di attrezzature ed arredi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Alla delibera erano allegati un capitolato speciale a lotti, nonché un capitolato speciale lotto unico valevoli per tutte le successive concrete procedure.
In attuazione di tale atto veniva dall'A.S.L. 19 indetta gara n. 2.29 "a trattativa diretta per la fornitura di n. 116 pompe a siringa ad un canale". La lettera di invito, il capitolato speciale e la relativa scheda tecnica venivano pubblicati sul B.U.R. e sui principali quotidiani in data 26 settembre 2002 e successivamente inseriti sul sito dell'A.S.L. 19 il 22 dicembre 2002. Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scadeva il 21 gennaio 2003.
La documentazione di gara definiva le specifiche tecniche delle attrezzature oggetto della procedura, oltre alle indicazioni inerenti la compilazione dell'offerta economica ed i criteri di aggiudicazione. In particolare, relativamente a tale punto, l'art. 9 del capitolato prevedeva che l'aggiudicazione avvenisse a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base al parametro qualità-prezzo, che faceva menzione di tale criterio, e disponeva espressamente, quanto al requisito della qualità del prodotto, il rispetto delle specifiche tecniche prestazionali di base stabilite dalla scheda tecnica allegata al capitolato.
In ordine al requisito del prezzo l'art. 9 del capitolato stabiliva che "il prezzo terrà conto dei seguenti valori: quotazioni complessive di vendita, a configurazione equivalente, riferite ai quantitativi indicati nelle schede tecniche;il costo complessivo dell'assistenza in Contratto Full Risk (con manutenzione preventiva) nei primi cinque anni (al netto degli aggiornamenti ISTAT), computando come gratuiti gli anni di copertura della garanzia;in caso di garanzia di 12 mesi sarà pari al prodotto per 4 del costo del contratto di manutenzione annuo Full Risk;un numero definito di interventi su chiamata ("correttivi", in caso di contratto su chiamata) di n. 8 ore di lavoro cad„ comprensivi dei costi di trasferta e viaggio e di una definita somma correlata al listino di pezzi di ricambio/accessori al netto dello sconto relativo (in caso di sconto 10% si somma il 90% dell'importo indicato)".
Entro la data prevista per la presentazione delle offerte, pervenivano n. 5 plichi contenenti le offerte da parte delle seguenti ditte: Alaris S.p.A., ABC Medical s.r.l., Selefar s.r.1., Viglia s.r.l. e Samed.
La stessa Commissione venne dall'Azienda incaricata di occuparsi anche di altra e diversa procedura (gara n. 2), relativa alla "fornitura per servizio triennale di terapia infusionale parenterale mediante noleggio di pompe infusionali".
Nella successiva seduta del 17.10.2003 la Commissione verificava l'idoneità delle offerte di tutte le cinque ditte partecipanti e stabiliva un calendario delle prove delle apparecchiature.
La valutazione finale delle pompe a siringa ad un canale avveniva nella seduta del 31.05.2004.
La Commissione, dopo aver predisposto ed approvato la scheda riassuntiva dei punteggi di qualità e prezzo attribuiti alle singole offerte, procedeva alla stesura della graduatoria finale relativa alla gara.
Al primo posto si classificava la ditta ABC Medical s.r.l. con il modello "Pilot Delta" con un totale di 90 punti, di cui 40 qualità e 50 prezzo, al secondo posto sempre la ditta ABC Medical s.r.l. con il modello "Modulo Dps" con un totale di 85,76 punti (40 punti qualità e 45,76 punti prezzo), al terzo posto la ditta ricorrente Alaris Medical Italia S.p.A. con il modello ASENA/P 6000 con un punteggio totale di punti 79,50, di cui 49.5 "punti qualità" e 30 "punti prezzo".
I lavori della Commissione venivano approvati con determina del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico n. 445/T.L. del 19 luglio 2004 e la fornitura delle 116 pompe a siringa ad un canale veniva conseguentemente aggiudicata alla Ditta ABC Medical srl di Torino per un importo di € 189.984,00 + I.V.A., spesa complessiva € 227.980,00 I.V.A. inclusa).
La ditta ricorrente Alaris, risultata 3° classificata, aveva chiesto alla Commissione con nota del 2 luglio 2004 una revisione delle modalità di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica.
In data 10 settembre 2004 si riuniva nuovamente la Commissione che, presa visione della relazione dell'Ing. Z, decideva di accogliere la prima obiezione formulata dalla ditta Alaris e non la seconda "in quanto la comunicazione del 27 01.2004, alla quale la ditta fa riferimento, è pervenuta successivamente all'apertura della documentazione tecnica nella quale la ditta Alaris aveva offerto il modulo IDS-Intelligent Doc Stai quale stazione di impilaggio per 4 pompe ed in quanto rappresenterebbe una modifica dell'offerta a valutazione già in corso".
Veniva quindi redatta una nuova tabella di confronto economico ed approvata la nuova graduatoria finale che vedeva comunque occupare, come già nella precedente, il primo posto (punteggio 90) ed il secondo posto (punteggio 85,76) rispettivamente con le offerte "Pilot Delta"e "Modulo Dps" dalla Ditta ABC Medical s.r.l., la ditta Alaris con l'offerta "ASENA/P 6000" si classificava comunque al terzo posto (punti 85,66, maggiori dei precedenti 79,50 ma non sufficienti ad ottenere l'aggiudicazione).
Il verbale "Rettifica Punteggi" del 10 settembre 2004 veniva approvato con determina del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico n. 618/T.L. del 27 ottobre 2004 che confermava la graduatoria finale già approvata con provvedimento n. 445 del 19 luglio 2004 e confermava conseguentemente l'aggiudicazione alla ditta ABC Medical come già disposto con il precedente provvedimento.
Ciò premesso rileva il Collegio che non sussiste l’interesse alla impugnazione in quanto sulla base della valutazione delle offerte la Commissione ha collocato la società ricorrente al terzo posto.
Anche a seguito della richiesta di revisione della graduatoria formulata dalla S.p.A. ALARIS ed alla redazione di nuova tabella comparativa, la ditta ricorrente manterrebbe la posizione originaria (il terzo posto). In questa situazione emerge la carenza di interesse dal momento che la ricorrente non ha dedotto alcuna censura finalizzata a dimostrare di aver titolo ad essere inserita al primo posto in graduatoria, né tanto meno avendo contestato il punteggio attribuito all'aggiudicataria.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.