TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-04, n. 202202191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-04, n. 202202191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202191
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 02191/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01390/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1390 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sezione Operativa di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;

per l’annullamento

A) del provvedimento, di cui alla nota del -OMISSIS-, senza protocollo, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, col quale è stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione n.-OMISSIS-, rilasciata in favore della ricorrente, per l’utilizzo di bitume, per gli usi di cui all’art. 62, comma 5, del D. Lgs. 504/95;

B) ove e per quanto occorra, della verifica del -OMISSIS-, eseguita dal Servizio Controlli ordinari e straordinari, richiamata nel provvedimento sub A);

C) ove e per quanto occorra, della comunicazione del -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento;

D) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sezione Operativa di Salerno

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, premesso d’esercitare attività di “fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale” (codice ATECO -OMISSIS-) ovvero di conglomerato bituminoso per lavorazioni stradali e che, con istanza, prot. n. -OMISSIS-aveva chiesto, all’Ufficio delle Dogane di Salerno, l’attribuzione del codice ditta, nonché l’esclusione dal pagamento dell’accisa sull’olio denso BTZ (CODICE nc: 2710 1962/1964) e sul bitume (codice NC: 2713 2000), ai sensi del D. Lgs. 504/1995, nonché di rimborso dell’accisa, indebitamente pagata nei due anni precedenti, in relazione al bitume ed all’olio denso BTZ, ex art. 14, comma 2, D. Lgs. 504/1995;
che, in particolare, con detta istanza, aveva dichiarato: - di svolgere l’attività e d’essere iscritta alla C.C.I.A.A. con codice -OMISSIS- ed aveva allegato, tra l’altro, apposita relazione tecnica, dalla quale s’evinceva, tra l’altro, che “l’azienda produce essenzialmente quattro mescole bituminose per uso stradale”;
che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisita detta istanza, aveva disposto l’istruttoria e, il -OMISSIS- prima del rilascio dell’autorizzazione, aveva eseguito un sopralluogo, presso la ditta;
che, come s’evinceva dal verbale di constatazione dell’Agenzia, prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS- quest’ultima aveva accertato, tra l’altro, che: - “l’attività della ditta è rivolta alla produzione dei conglomerati bituminosi, Codice Ateco 2007 = -OMISSIS-” ovvero “fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”;
- “il bitume e gli inerti pretrattati sono miscelati in appositi mescolanti costituiti generalmente da vasche con il fondo apribile per lo scarico del materiale impastato. Al termine si ottiene quale prodotto finito l’asfalto”;
- “al fine della determinazione di impiego di bitume, si fa riferimento al periodo -OMISSIS-, dal quale si evincono i seguenti valori: consumo di bitume pari a -OMISSIS-, per una produzione pari a -OMISSIS-di conglomerato bituminoso, con un consumo specifico pari a 72 kg di bitume per un mc di conglomerato bituminoso”;
che, completata l’istruttoria, l’Agenzia aveva rilasciato l’autorizzazione, n.-OMISSIS-;
che, in seguito, sulla base di detta autorizzazione, aveva conseguito tre rimborsi (-OMISSIS-), previo parere favorevole dell’Agenzia;
tanto premesso, lamentava che la stessa Agenzia, dopo due anni dal rilascio dell’autorizzazione e dall’approvazione dei rimborsi, aveva comunicato l’avvio del procedimento d’annullamento/revoca dell’autorizzazione, contestando, sostanzialmente, che il processo produttivo, realizzato presso il suo stabilimento, “non prevede(rebbe) la realizzazione di pannelli, contenente bitume, né manufatti per l’edilizia, intesi come elementi prefabbricati impiegati nell’edilizia” e, per l’effetto, la ricorrente non avrebbe avuto diritto all’esenzione, ex art. 62, co. 5, D. Lgs. 504/95;
segnalava che, in riscontro a tale comunicazione, aveva prodotto articolate osservazioni, rappresentando, in sintesi, che: - aveva sempre evidenziato, sin dall’istanza d’autorizzazione, l’attività esercitata;
- l’Agenzia era sempre stata a conoscenza dell’attività svolta (produzione di “conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose con relativa posa in opera”);
- non s’era verificata alcuna modifica dello stato di fatto, e/o alcun fatto sopravvenuto, che potesse legittimare la revoca;
ma, ciò nonostante, l’Agenzia, con il provvedimento impugnato, aveva comunicato, “(...) stante la carenza in capo alla richiedente SEPA (...) sin dalla presentazione dell’istanza, dei requisiti oggettivi, necessari per poter godere dell’agevolazione in argomento”, l’annullamento, con effetto ex tunc, “dell’autorizzazione all’agevolazione per l’utilizzo di bitumi, usi esenti, concessa dallo scrivente ufficio con provvedimento prot. -OMISSIS- e codice autorizzativo n. -OMISSIS-”;
tanto premesso, avverso gli atti impugnati, articolava le seguenti censure in diritto;

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. L. 241/1990 – ART. 97 COST. – ART. 62 CO. 5 D. LGS. N. 504/1995) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D’AFFIDAMENTO): l’annullamento, con effetto ex tunc, dell’autorizzazione, rilasciata il -OMISSIS-, per l’asserita carenza dei requisiti, sin dall’istanza originaria, costituiva provvedimento in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, che richiedeva la sussistenza di determinati requisiti (interesse pubblico, tempo trascorso e valutazione dell’affidamento, ingenerato nel privato), a suo avviso assenti;
in particolare, era illegittimo per violazione del termine di 18 mesi, previsto dall’art. 21 nonies cit., decorso il -OMISSIS-, mentre il provvedimento era stato adottato il -OMISSIS-;
per l’omessa valutazione dell’interesse pubblico, necessario per l’esercizio dell’autotutela;
per l’omessa considerazione dell’affidamento, ingenerato dal provvedimento autorizzativo, grazie al quale “la ricorrente, confidando nell’agevolazione finanziaria, confermata anche rispetto alle istanze di rimborso, ha rimodulato i prezzi di fornitura dei relativi prodotti, i quali hanno dei margini minimi di ricavo”;

- II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. L. 241/1990 – ART. 97 COST. – ART. 62 CO. 5 D. LGS. 504/1995) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO): il provvedimento era illegittimo, anche nel merito, posto che l’art. 62, co. 5, D. Lgs. 504/1995 ha previsto che "l'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici (...)";
l’art. 9, co. 3, D.M. 557/1996, poi, ha previsto che "i soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per «manufatti per l'edilizia» ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell’edilizia, presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti";
nella specie, come s’evinceva dalla relazione tecnica allegata: “a) l’asfalto è sicuramente un elemento prefabbricato, in quanto viene prodotto in stabilimento e, successivamente, viene posto in opera, presso i luoghi d’esecuzione;
b) allo stesso modo, la realizzazione di una strada e la relativa pavimentazione (con asfalto), costituisce attività edilizia (id est, ogni opera dell’uomo necessaria per rendere il territorio agibile ai fini insediativi)”;
era, quindi, contestata l’affermazione di controparte, per cui “secondo gli accertamenti condotti in sede di verifica del -OMISSIS- e le incontestate risultanze, l’attività di produzione svolta non rientra nella previsione normativa del co. 5 dell’art. 62 D. Lgs. 504/1995, relativa al riconoscimento dell’agevolazione fiscale in argomento”;
del resto, non sarebbe stato vero che nell’istanza di autorizzazione la ricorrente non aveva fatto riferimento alle lavorazioni stradali, giacché dalla relazione tecnica allegata s’evinceva che “l’azienda produce essenzialmente quattro mescole bituminose per uso stradale” (codice ATECO -OMISSIS-: “fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”);
quanto, poi, all’ulteriore osservazione di controparte, per cui la ricorrente "avrebbe avuto modo di rendersi conto che l’attività produttiva, volta all’ottenimento d’asfalto da impiegare nei lavori stradali e la destinazione d’uso del conglomerato prodotto non rientravano tra quelle previste per il riconoscimento dell’agevolazione di che trattasi", osservava che la stessa era fuorviante, perché l’istruttoria era stata svolta dall’Ufficio, al quale competevano, pertanto, le relative valutazioni;

- III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. L. 241/1990 – ART. 97 COST. – ART. 62 CO. 5 D. LGS. 504/1995) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO): i provvedimenti impugnati erano altresì illegittimi, per difetto d’istruttoria e di motivazione;
l’Agenzia aveva verificato sui luoghi, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’attività in concreto esercitata, sicché non si comprendeva per quali ragioni avesse, poi, modificato il proprio convincimento, ritenendo che i prodotti, derivanti dalla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale”, non fossero prefabbricati e non attenessero all’attività edilizia.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, che depositavano memoria, in cui controdeducevano analiticamente alle doglianze attoree, con il supporto di documentazione.

Abbinata al merito l’istanza cautelare, e dopo il deposito di un precedente giurisprudenziale, per il Ministero, e di memoria riepilogativa, per la ricorrente, all’udienza del 21 giugno 2022 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio come la presente controversia concerna l’adozione di un provvedimento di secondo grado, da parte dell’Ufficio delle Dogane di Salerno, avente ad oggetto l’imposta di consumo sui bitumi di petrolio, in particolare venendo contestato, alla società ricorrente, l’utilizzo di bitumi, per usi diversi da quelli previsti dall’art. 62, comma 5, del D. Lgs. 504/1995 (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”), provvedimento in ispecie concretizzatosi nell’annullamento dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per utilizzo di bitume per gli usi di cui al citato art. 62, comma 5, D. Lgs. 504/95, già rilasciata alla stessa società.

L’art. 62, co. 5 cit., segnatamente, prevede: “L’imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l’olio combustibile destinato a tali impieghi”.

Sicché, la centrale censura, avente ad oggetto il merito del provvedimento gravato, esposta dalla ricorrente, concerne l’errata, a suo avviso, esclusione dei bitumi, dalla stessa prodotti, da quelli, per i quali è prevista l’agevolazione d’imposta, di cui si tratta.

Orbene, nell’atto gravato, si legge:

“Con istanza prot. -OMISSIS-. sopra generalizzata, ha chiesto il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 62, co. 5, del D. Lgs. 504/95 per bitumi utilizzati nella produzione di conglomerati bituminosi destinati all’edilizia, presso il proprio stabilimento ubicato in Salerno (…);
Con provvedimento prot. -OMISSIS-, l’Ufficio riconosceva all’istante, a seguito sopralluogo del Servizio Controlli Tecnici in sede del -OMISSIS-, l’agevolazione richiesta, attribuendo il relativo codice autorizzativo n. -OMISSIS-;
Con successiva verifica del -OMISSIS-del Servizio Controlli Ordinari e straordinari, effettuata presso lo stabilimento (…), è emerso che la ditta, pur realizzando un processo produttivo atto alla produzione di conglomerato bituminoso, destina tale prodotto esclusivamente a lavorazioni stradali, come si evince dall’esame delle fatture di vendita relative agli anni -OMISSIS-, escludendo, pertanto, la realizzazione di pannelli contenenti bitume, e di manufatti per l’edilizia, intesi come elementi prefabbricati impiegati nell’edilizia stessa ”.

Il firmatario del provvedimento impugnato specificava, quindi, che “nella documentazione tecnica, prodotta dalla ditta a corredo dell’istanza d’esclusione dell’accisa sul bitume, si legge che l’attività prevalente dell’azienda riguarda "la produzione di conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose con relativa posa in opera", senza alcun riferimento a lavorazioni stradali”;
che “nelle istanze di rimborso, inerenti la predetta agevolazione (omissis), l’istante ha sempre fatto espresso riferimento all’art. 62, co. 5, già co. 7, del citato D. Lgs. 504/95, ribadendo, pertanto la sussistenza, per i quantitativi di bitume oggetto di tali richieste, delle condizioni previste per usufruire del beneficio concesso”;
e che “tali considerazioni hanno portato l’Ufficio alla determinazione che il bitume venisse utilizzato, almeno in parte, per la produzione di conglomerati, intesi come manufatti da destinare all’edilizia” (…) laddove “la ditta avrebbe dovuto rendersi conto che l’attività produttiva, volta all’ottenimento di asfalto, da impiegare nei lavori stradali e la destinazione d’uso del conglomerato prodotto, non rientravano tra quelle previste per il riconoscimento dell’agevolazione”.

Sulla base di tali presupposti, l’autore del provvedimento sub iudice – respinte le osservazioni difensive, licenziate dalla società, ex art. 10 bis l. 241/90 – annullava, con effetto ex tunc, l’autorizzazione, a suo tempo concessa per l’agevolazione per l’utilizzo di bitumi, usi esenti, e comunicava che, con separato atto, si sarebbe proceduto “al recupero delle somme indebitamente percepite, senza applicazioni di interessi e sanzioni”.

A fronte di ciò, parte ricorrente ha sostenuto – nel contesto della propria seconda censura – che l’art. 9 del D. M. Finanze 17.09.1996, n. 557 (“Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi” prevede, al comma 3, che: “I soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per «manufatti per l'edilizia» ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia , presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti. L'UTF provvede all'allibramento della denuncia nel registro degli «Utilizzatori di bitumi in usi esenti», rilasciandone attestazione (…)”.

Sulla base di tale disciplina regolamentare, ha sostenuto, in primis, che l’asfalto è un elemento prefabbricato, in quanto prodotto in stabilimento e, poi, posto in opera, e, in secondo luogo, che “la realizzazione di una strada e la relativa pavimentazione (con asfalto), costituisce attività edilizia (intendendosi, per tale, ogni opera dell’uomo necessaria per rendere il territorio agibile ai fini insediativi)”.

La tesi non può essere seguita.

La “attività edilizia” costituisce, quale dato di comune esperienza, attività diversa, rispetto alla pavimentazione, con asfalto, di una strada, e, in ogni caso l’art. 21 T. U. A. del 1995, sotto la rubrica “Prodotti sottoposti ad accisa” prevede chiaramente, al primo comma, lett. b) che: “Si intendono per prodotti energetici: (…) b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
(…)”;
tale disposizione, letta in combinato disposto con il succitato co. 5 dell’art. 62 T.U.A. (“L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia (…)”), consente di collocare l’agevolazione fiscale de qua in un ambito ristretto, ed assai ben delineato (“fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia”), irriducibile alla nozione di “produzione di conglomerato bituminoso commercializzato esclusivamente per lavorazioni stradali”.

Si cfr. al riguardo, la memoria difensiva dell’Amministrazione, dove, per l’appunto, si argomenta il rigetto della doglianza in questione, nel senso che “l’art. 62 comma 5 del T.U.A stabilisce che: “L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
per il caso che ci occupa, invece, ovvero produzione di conglomerato bituminoso commercializzato esclusivamente per lavorazioni stradali con codice nomenclatura 2713, si applica il disposto di cui all’art. 21 del T.U.A n. 504/95 comma 1 lett. b) per il quale sono “Prodotti sottoposti ad accisa: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715”.

Del resto, l’Avvocatura Erariale ha anche esibito in giudizio, in data -OMISSIS-, resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Salerno, Sezione V, di rigetto dell’appello, proposto dall’odierna ricorrente, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione VI, n. -OMISSIS-, la quale a sua volta aveva respinto il gravame, proposto dalla società ricorrente avverso l’invito al pagamento, dell’Ufficio delle Dogane di Salerno, conseguente all’annullamento dell’autorizzazione del -OMISSIS-, di cui si tratta.

Nella parte motiva di tale decisione, conformemente a quanto sopra rilevato, è dato leggere: “(…) Sulla base del disposto normativo, non può in alcun modo essere condivisa l'affermazione difensiva secondo cui l'esenzione di cui all'articolo 62 comma 5 Dlvo 504/95 debba essere estesa anche al bitume utilizzato per l'asfalto. Ed invero, come condivisibilmente rilevato dall'Agenzia delle Dogane ''per il caso che ci occupa, invece, ovvero produzione di conglomerato bituminoso commercializzato esclusivamente per lavorazioni stradali con codice nomenclatura 2713, si applica il disposto di cui all'art. 21 del TUA n. 504/95 comma 1 lett. b) per il quale sono "Prodotti sottoposti ad accisa: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715". Pertanto, l'utilizzazione del bitume per lavorazioni stradali con codice nomenclatura 2713 rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa per espressa disposizione dell'art. 21 del T.U.A e non per il semplice convincimento del Giudice di prime cure, così come vuol far intendere parte ricorrente (…)”.

Le superiori considerazioni rendono, pertanto, irrilevante la (parte della) seconda doglianza, in cui si lamenta d’aver fatto presente, nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione, che “l’azienda produce(va) essenzialmente quattro mescole bituminose per uso stradale ”, giacché, in ogni caso, la stessa società, per le ragioni anzidette, non avrebbe potuto fruire dell’agevolazione tributaria in oggetto.

Lo stesso dicasi per l’ulteriore sviluppo della censura, dove si contesta l’argomento, speso nell’atto impugnato, per cui “la ditta avrebbe dovuto rendersi conto che l’attività produttiva, volta all’ottenimento di asfalto, da impiegare nei lavori stradali e la destinazione d’uso del conglomerato prodotto, non rientravano tra quelle previste per il riconoscimento dell’agevolazione”: ben può convenirsi, in astratto, sul fatto che la verifica dei requisiti, necessari per l’ottenimento dell’agevolazione in parola, è attività precipuamente riservata all’Amministrazione: ma, comunque, da tale constatazione, nessun effetto invalidante del provvedimento può farsi, poi, evidentemente discendere, a beneficio della ricorrente medesima.

Ciò posto, rileva il Collegio che le altre due censure, la prima e la terza, espresse nell’atto introduttivo del giudizio, impingono, invece, in profili formali.

Segnatamente, il primo motivo di censura è imperniato sul dedotto difetto dei requisiti, ex art. 21 nonies l. 241/90, per poter procedere, l’Agenzia delle Dogane resistente, all’annullamento d’ufficio, con effetti ex tunc, dell’autorizzazione agli usi esenti dall’accisa, di cui in epigrafe, sub specie del mancato rispetto del termine di 18 mesi, ivi stabilito, dal rilascio dell’autorizzazione, della mancata evidenza di un interesse pubblico specifico all’adozione del provvedimento di secondo grado, che non si risolvesse nell’esigenza del ripristino della legalità, asseritamente violata, e, infine, nell’omessa valutazione dell’affidamento, maturato da parte della società ricorrente, a poter continuare a fruire, nell’esercizio della propria attività di produzione di conglomerati bituminosi per lavorazioni stradali, dell’agevolazione de qua.

Al riguardo, parte resistente ha obiettato che “(…) a differenza di quanto previsto dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990, l’annullamento d’ufficio in materia tributaria non è soggetto a limiti temporali, né è subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto”, atteso che “l’impiego dell’autotutela in materia tributaria è disciplinato dal D. L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) e dal D. M. 11 febbraio 1997, n. 37, intitolato “ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di auto accertamento”, norma che prevede la possibilità di annullare o revocare, senza un preciso termine, l’atto in autotutela attivando la procedura, sia spontaneamente che su istanza del contribuente, anche in presenza di giudizio ovvero in caso di non impugnabilità dell’atto” e che “l’unico limite all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei suoi poteri di autotutela è puntualmente indicato al comma 2 del citato art. 2, laddove non si ammette la possibilità di un annullamento d’ufficio dell’atto per motivi in relazione ai quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, favorevole all’Amministrazione finanziaria”.

L’obiezione opposta dall’Avvocatura Erariale è valida: cfr. Comm. trib. reg. Roma, Sez. VIII, 5/04/2017, n. 1891: “Presupposto temporale del potere di autotutela tributaria è la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine fissato per l’accertamento fiscale. Infatti, grazie al potere di autotutela riconosciuto in capo alle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate può compiere atti di verifica e rettifica di situazioni giuridiche preesistenti o annullare d’ufficio provvedimenti adottati in contrasto con la normativa vigente ” (in senso analogo, vedi anche Cassazione civile, Sez. VI, 13/03/2013, n. 6329).

Più in radice, la sottrazione dell’ambito tributario alla disciplina, di cui all’art. 21 nonies l. 241/90, ed agli stringenti limiti, ivi previsti, discende dall’impossibilità, per il contribuente, di continuare a fruire di un’agevolazione, ove la stessa sia riconosciuta illegittima, e tanto attese le finalità d’interesse generale che si correlano all’imposizione tributaria, donde la natura sostanzialmente vincolata dell’esercizio dell’autotutela, in tale settore (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 19/03/2014, n.6398: “ In materia tributaria, il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate, sicché è legittimo l'annullamento, in tale sede, di un atto favorevole al contribuente (nella specie, un provvedimento di abbuono di imposta per furto, non previsto dall'art. 4 d.lg. 26 ottobre 1995 n. 504, vigente "ratione temporis"), non essendone preclusa l'adozione dall'art. 1 del d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, recando quest'ultimo un'elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento in autotutela”)

Ne consegue l’inapplicabilità, in subiecta materia, tanto del limite temporale di mesi diciotto, ex art. 21 nonies l. 241/90, quanto della necessaria esplicitazione di un interesse pubblico specifico, ulteriore rispetto alla necessità di ripristinare la legalità violata, in grado – in tesi – di sorreggere il provvedimento di secondo grado, adottato dall’Amministrazione Finanziaria.

Cfr., in termini, sia pur con riferimento ad altri tipi di incentivi ed agevolazioni fiscali, T. A. R. Lazio – Roma, Sez. III, 29/03/2021, n. 3799: “ Il procedimento di verifica di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011 non è riconducibile al paradigma normativo del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, trattandosi dell'esercizio di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi ”.

Tampoco può rilevare, in senso invalidante, l’asserita mancata considerazione, da parte dell’Ufficio delle Dogane di Salerno, dell’affidamento, maturato da parte della società ricorrente, circa la spettanza dell’agevolazione suddetta, e tanto in virtù dell’autorizzazione, illo tempore rilasciata in suo favore.

In disparte quanto – nel provvedimento impugnato – osservato, circa l’impreciso assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere d’indicare la specifica attività produttiva esercitata, il che avrebbe, a detta del firmatario del medesimo, indotto in errore l’A. F., circa la sussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione in esame, si cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 11/11/2019, n. 29043: “(…) In materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche ”.

Per ciò che concerne, infine, la terza doglianza, sollevata dalla ricorrente, patrocinante un presunto difetto d’istruttoria e motivazione, in ipotesi inficiante l’atto d’autotutela gravato, osserva il Tribunale come, dalla lettura dello stesso, come sopra sinteticamente riportato, si ricavi l’infondatezza di detta censura, stante l’espressione di un corredo giustificativo dell’atto, idoneo ad esprimere le ragioni (per di più, come sopra detto, sostanzialmente di natura vincolata), poste a suo fondamento.

Del resto, come osservato dalla difesa dell’Amministrazione, “quanto contestato alla parte ricorrente è stato accertato in sede di verifica del -OMISSIS- dai funzionari dell’U.D di Salerno, svolta in contraddittorio con la -OMISSIS-, nella persona del legale rapp.te p.t, (…), ed al termine della stessa è stato redatto apposito processo verbale, regolarmente sottoscritto da controparte e richiamato nell’atto per cui è causa” e “la redazione del processo verbale di accesso è strumentale all’esercizio del diritto di difesa del contribuente, che è messo in condizione di conoscere gli elementi posti a base della pretesa tributaria”.

Conformemente alle suddette argomentazioni, il ricorso non può, in definitiva, trovare accoglimento.

Sussistono, per la peculiarità della specie, eccezionali ragioni per compensare, tra le parti, spese e competenze di lite.

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