TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-08, n. 202214553
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2022
N. 14553/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09657/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9657 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa in persona del Min. pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
del provvedimento di non idoneità agli accertamenti psico-fisici adottato nel concorso pubblico per l'ammissione al 21° corso biennale per allievi marescialli dell'Esercito Italiano (G.U., IV S.S. n. 15 del 20.02.2018 e n. 20 del 09.03.2018);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\12\2018:
annullamento della graduatoria finale di merito Concorso 21° Corso Allievi Marescialli dell'Esercito
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa richiesta di sospensiva, del provvedimento di inidoneità agli accertamenti sanitari per il concorso per l’ammissione al-OMISSIS-per Allievi Marescialli dell’Esercito, motivato in relazione alla “ricostruzione-OMISSIS-, senza segni di impegno anatomofunzionale con contemporanea --OMISSIS-”.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
1)Violazione di legge ovvero violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e succ. modifiche: motivazione carente e/o errata e/o erronea. Motivazione palesemente e manifestamente ingiusta e/o illogica e/o contraddittoria, incomprensibile, irragionevole, arbitraria. Violazione di Legge ovvero violazione della Direttiva Tecnica Mistero della Difesa del 04.06.2014. Violazione dell’art. 582, co. 1 DPR 90/2010 e della Direttiva Tecnica sopra riferita, lettera V) n.1. Eccesso di potere per giudizio finale manifestamente erroneo ed illogico. Sviamento logico e grave errore di fatto. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e/o per erroneità dei presupposti.
Assume parte ricorrente che l’esclusione si sarebbe basata su un erroneo presupposto, e cioè sulla intervenuta -OMISSIS-laddove, invece, dalla relazione medica di parte depositata in atti, emergerebbe che l’intervento sarebbe stato di diversa natura e, cioè, di “ricostruzione del -OMISSIS-”, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione di attribuire al ricorrente medesimo il codice 209, incompatibile con l’arruolamento.
Il provvedimento sarebbe stato illegittimo, inoltre, poiché, se anche si fosse voluto ritenere che si fosse trattato di un intervento di meniscectomia, il codice 209 menzionerebbe gli esiti di ricostruzione -OMISSIS-, con ciò significando che, laddove gli stessi non fossero stati presenti – come nel caso del ricorrente che, al contrario, come da relazione medica di parte, risultava del tutto guarito – non sarebbe stata possibile l’applicazione del suddetto codice. La Commissione medica, in sintesi, avrebbe omesso di accertare l’eventuale lesione della funzionalità dell’arto al fine di emettere un giudizio scevro da illegittimità.
Il provvedimento sarebbe ulteriormente ingiusto perché avrebbe omesso di considerare l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio con -OMISSIS- (doc. 4) relativamente all’infermità “trauma -OMISSIS-” da cui è dipeso il successivo intervento ai -OMISSIS-. Circostanza che avrebbe, invece, considerato la Commissione per l’accertamento dell’inidoneità del precedente concorso a VFP4 del 2017, la quale aveva riconosciuto l’idoneità fisica del ricorrente proprio sul presupposto della riconosciuta dipendenza dalla causa di servizio della menomazione riscontrata.
2)Violazione di Legge ovvero violazione del Bando di Concorso lex specialis ovvero violazione