TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-11-08, n. 202300870

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-11-08, n. 202300870
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300870
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 00870/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2017, proposto dalla società F.lli Poscio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati L G ed E P, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

contro

Comune di Trontano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

nei confronti

Provincia del Verbano Cusio Ossola, non costituita in giudizio;

per l’annullamento parziale:

del provvedimento del 31 agosto 2017, n. 20 del Comune di Trontano, nella parte in cui approva e recepisce, quale parte integrante del provvedimento stesso “ la perizia di stima asseverata, redatta dal geom. Renato L, dello studio GEOTER, che quantifica - ai sensi della normativa vigente (

DGPR

8/R-2016 ART. 26 c.2, lett.b) punti 1), 2) 3) - il canone annuo di concessione, il compenso per la perdita dei frutti e il corrispettivo del diritto di superficie trentennale, dovuti dalla Proponente (suoi aventi causa o il soggetto che risulti titolare delle necessarie autorizzazioni anche all’esito della procedura ad evidenza pubblica) per lo svincolo temporaneo delle terre civiche
” interessate dall’opera di derivazione a scopo idroelettrico del rio Margologio, oggetto della domanda di concessione presentata dalla società F.lli Poscio il 31 luglio 2007, nonché nella parte in cui recepisce lo studio di fattibilità dell’ing. Filippo Motto “ al solo fine di dimostrare la sostenibilità dell’intervento compreso nel limite del 3% dei proventi ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trontano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 26 ottobre 1993 la società F.lli Poscio s.r.l. ha presentato alla Provincia di Verbano Cusio Ossola la richiesta di subentro nella titolarità della domanda (già inoltrata in data 10 gennaio 1983 dalla società Internazionale Graniti s.r.l.) per il rilascio di una concessione di derivazione d’acqua a uso idroelettrico dal rio Margologio, nel Comune di Trontano.

A seguito di un lungo iter svoltosi sia in sede amministrativa, sia giudiziaria, il Comune di Trontano ha adottato il provvedimento n. 20 del 31.07.2017 con il quale l’ente si è pronunciato favorevolmente (per quanto di sua competenza) sull’istanza della società F.lli Poscio s.r.l. di sospensione temporanea (trentennale) della natura demaniale dei terreni gravati da vincolo di uso civico, interessati dall’opera di derivazione a scopo idroelettrico dal Rio Margologio e oggetto della suddetta domanda di concessione. Con il medesimo provvedimento l’amministrazione comunale ha individuato l’opera compensativa in un impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica per alimentare la pubblica illuminazione e gli edifici comunali, secondo le caratteristiche tecniche di massima indicate nell’elaborato redatto dall’ingegnere M;
al contempo, il Comune ha dato atto che lo studio di fattibilità “ traccia le caratteristiche di massima dell’opera compensativa al solo fine di dimostrare la sostenibilità dell’intervento compreso nel limite del 3% dei proventi, rinviando ogni approfondimento tecnico, operativo e di dettaglio in sede attuativa, come disposto dal D.M. 219/2010” (cfr. doc. 15 di parte ricorrente). Con il provvedimento in questione il Comune ha poi approvato la perizia di stima asseverata redatta dal geometra L per la quantificazione del canone annuo di concessione, del compenso per la perdita dei frutti e del corrispettivo del diritto di superficie trentennale dovuti per lo svincolo temporaneo delle terre civiche. Infine, con il provvedimento in questione si è autorizzato il Sindaco a presentare alla Regione Piemonte l’istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo della destinazione d’uso dei terreni gravati da vincolo di uso civico, con la previsione della suddetta opera compensativa (docc. 15 -16 di parte ricorrente).

Con il ricorso in epigrafe indicato la società F.lli Poscio ha parzialmente impugnato detto provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, nella parte in cui recepisce integralmente il conteggio del geometra L per la determinazione del canone di concessione, del compenso per la perdita dei frutti e del corrispettivo del diritto di superficie trentennale dovuti per lo svincolo temporaneo. Inoltre, il provvedimento in questione è impugnato anche nella parte in cui recepisce lo studio di fattibilità redatto dall’ing. Filippo M per dimostrare la sostenibilità dell’intervento compreso nel limite del 3% dei proventi.

Si è costituito in giudizio soltanto il Comune di Trontano per resistere alle avverse domande, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 13.12.2022 il Collegio ha rilevato l’erroneità della notifica al Comune e, pertanto, con ordinanza n. 23/23 ha assegnato un termine alla società ricorrente per procedere alla rinnovazione della notifica e ha fissato una nuova udienza per la trattazione della causa.

All’udienza del 19.09.2023, dopo ampia discussione dei difensori delle parti, il Collegio ha assegnato la causa in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

Il Comune di Trontano (p. 9 della memoria depositata in giudizio il 19/07/2023) ha eccepito l’inammissibilità delle nuove censure che sarebbero state introdotte dalla società istante nella memoria depositata il 9 novembre 2022, riferite alla perizia del geometra L.

L’eccezione non ha pregio.

Le suddette censure costituiscono un’articolazione di quelle dedotte nel ricorso (p. 8) e si incentrano, al pari dei motivi di gravame, sull’erroneo computo degli incentivi ai fini della stima dei proventi, con conseguente erroneità del calcolo dell’utile e, a cascata, della quantificazione del canone annuo e dello studio di fattibilità.

Passando alla trattazione del merito della causa, il Collegio ritiene fondato il primo e unico motivo di ricorso proposto nell’interesse della società F.lli Poscio s.r.l..

2. L’istante lamenta la illegittimità - per violazione del D.M. 23 giugno 2016, nonché per eccesso di potere - della delibera del Consiglio comunale n. 20 del 31 luglio 2017, nella parte in cui recepisce lo studio di fattibilità delle caratteristiche di massima dell’opera compensativa “ al fine di dimostrare la sostenibilità dell’intervento compreso nel limite del 3% dei proventi” , nonché la stima asseverata del geometra L, che quantifica il canone annuo di concessione, il compenso per la perdita dei frutti e il corrispettivo del diritto di superficie trentennale, “ dovuti dalla proponente … per lo svincolo temporaneo delle terre civiche” (cfr. p. 8 del ricorso) .

In particolare, espone la società ricorrente che sia lo studio di fattibilità, sia la perizia di stima determinano gli incentivi (da computare ai fini della soglia dovuta del 3% dei proventi, del canone di concessione e del corrispettivo per la sospensione degli usi civili) sulla base dei valori “vigenti”, ossia quelli indicati nel Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo economico “ Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” (doc. 16 di parte ricorrente), ma tale presupposto di calcolo è errato in quanto la ricorrente non può accedere agli incentivi in parola.

In effetti, il suddetto D.M. 23 giugno 2016 prevedeva, all’art. 3, comma 2 che: “[…] l’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all’art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2”
e il successivo comma 3 che: “ Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE” (all. 16 di parte ricorrente).

Condizione per accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal citato D.M. (al di fuori dei casi di accesso diretto ex art. 4, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016, doc. 16 di parte ricorrente) è di essere iscritti in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza (art. 4, comma 1 e 9, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016, doc. 16), di essere titolari di concessione (art. 10, comma 1, D.M. 23 giugno 2016) e, ai sensi del comma 9 dell’art 4 del D.M. 23 giugno 2016, ai fini dell’ammissione all’incentivo, il produttore di impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico deve allegare “ un’attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, tenuto conto dell’art. 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall’art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (doc. 16 di parte ricorrente).

Ciò precisato, la ricorrente è rimasta estranea alla graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, collocati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per gli impianti idroelettrici, secondo quanto indicato nel bando del 20 agosto 2016 (doc. 17 di parte ricorrente), a conferma dell’impossibilità per la ricorrente stessa – non ancora titolare della concessione di derivazione di acqua – di accedere agli incentivi in questione per raggiungimento del limite di potenza previsto dall’art. 9, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016.

Tuttavia nel caso di specie l’amministrazione ha individuato, sulla base dello studio di fattibilità redatto dall’ingegnere M, una misura compensativa nella costruzione di un impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica per alimentare la pubblica illuminazione e gli edifici comunali, computando, ai fini del calcolo dell’incidenza di tale misura compensativa (da contenere nella misura del 3% dei proventi) gli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 (cfr. studio di fattibilità, doc. 4 depositato dal Comune e la relazione del geometra L, doc. 5 depositato dal Comune), che, tuttavia, risulta provato in via documentale che non spettano alla società ricorrente.

3. Il Comune ha precisato che il provvedimento impugnato richiama gli elaborati solo per individuare le “caratteristiche tecniche di massima” dell’opera da realizzare, salvo rinviare ogni approfondimento tecnico, operativo e di dettaglio in sede attuativa, ai sensi del D.M. 219/2010 (p. 8 della memoria depositata dal Comune, nonché doc. 1 di parte ricorrente), che la società si era comunque resa disponibile ad elargire misure compensative nella misura massima consentita (ossia del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivante dall’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto, p. 8 della memoria di costituzione depositata dal Comune e p. 4 della memoria di replica del Comune) e che, in ogni caso, la società non ha fornito calcoli alternativi o la prova che – considerando gli incentivi – si supera il valore percentuale consentito dalla normativa di riferimento.

Reputa tuttavia il Collegio che se, da un lato, la disponibilità dell’impresa non implica che la stessa debba sostenere incondizionatamente un costo nella misura del 3% dei proventi realizzati, ciò che rileva non è il rispetto o meno della soglia fissata dalla legge (atteso che non è in discussione il superamento della stessa), quanto l’applicazione corretta dell’incidenza degli incentivi nel calcolo del valore della misura compensativa e la connessa quantificazione del canone di concessione. Pertanto, atteso che la delibera impugnata recepisce precipuamente la relazione dei tecnici (tanto che, per la presentazione dell’autorizzazione alla Regione, si prevede espressamente “ di individuare quale opera compensativa, su cui riversare il contributo conseguente la cosiddetta compensazione … un impianto idroelettrico … secondo le caratteristiche tecniche di massima indicate nell’elaborato a firma dell’ing. Filippo M” nonché “ di approvare la perizia di stima asseverata, redatta dal geom. Renato L” , cfr. doc. 1 di parte ricorrente), risulta meritevole di pregio la censura della ricorrente volta a espungere dal calcolo in questione incentivi mai ricevuti e ormai non più conseguibili alla data di adozione della delibera comunale, stante il raggiungimento della quota prevista dall’art. 9, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016.

4. In particolare, quanto all’evidenziata argomentazione del Comune secondo cui la ricorrente non ha comprovato che l’individuata misura di compensazione eccede il limite del 3% dei proventi, valgono le seguenti considerazioni.

Poiché il dichiarato scopo dell’impugnata delibera consiliare è quello “di dimostrare la sostenibilità dell’intervento compreso nel limite del 3% dei proventi”, l’evidente errore nella quantificazione dei proventi inficia alla base la dimostrazione di cui il Consiglio Comunale si è assunto l’onere. Pertanto, non incombeva sulla ricorrente l’onere di fornire un calcolo alternativo a quello condotto dall’Ente, essendo acclarato che l’erronea istruttoria nella stima dei proventi e nel calcolo del valore venale del terreno, rilevanti ai fini del canone annuo, ha inficiato in radice la dimostrazione della sostenibilità dell’intervento perseguita e deliberata dall’amministrazione. Rileva quindi il contrasto della contestata deliberazione con l’art. 26, comma 2, lett. b, del D.P.G.R. n. 8/R del 27.6.2016.

5. Priva di pregio è l’ulteriore considerazione, formulata dal Comune, secondo cui “ stante il lasso di tempo ormai intercorso, in continuità con il D.M. 6 luglio 2012 ed il D.M. 23 giugno 2016, la disciplina attuale è ora contenuta nel D.M. 4 luglio 2019 che, con il medesimo fine di promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento e disciplina le modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza. Nello stesso DM si legge che i suddetti parametri sono in parte mutati ” (p. 9 della memoria depositata dal Comune), giacché la contestata deliberazione richiama le relazioni dei tecnici incaricati dall’amministrazione, che hanno preso espressamente in considerazione i parametri indicati nel D.M. 23 giugno 2016, a nulla rilevando – quindi – che nel tempo il MISE abbia adottato ulteriori decreti.

6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

La particolarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

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