TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-12-23, n. 201602225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-12-23, n. 201602225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201602225
Data del deposito : 23 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2016

N. 05409/2016 REG.RIC.

N. 02225/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05409/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5409 del 2016, proposto da A P, rappresentato e difeso dagli avvocati A B C.F. BNTNGL62P20F537X, R M C.F. MRGRFL89L20G813D, F S C.F. SCLFNC78T03F839J, con domicilio eletto presso A B in Napoli, C.Direzionale - Esedra Is.F/11;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Immacolata Gennarelli, Giuseppina Coppola, Giovanna Ianuale, Germano Basile non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. n. miur 0012987 (non ammissione alla prova orale).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto ad un primo esame tipico della fase cautelare che le doglianze di cui al ricorso non siano meritevoli di accoglimento, posto che dall’esame della documentazione non risultano irregolarità nell’attribuzione del punteggio e che l’asserita correzione materiale del voto inserito nella scheda non sembra essere altro che la conferma del punteggio effettivamente attribuito al candidato, senza che vi siano elementi per ritenere che possa essere stata fatta in un secondo momento.

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