TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-22, n. 202401482
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 01482/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2023, proposto da
B P, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota n. 5355 prot. del 22.03.2023 e del silenzio rigetto apposto avverso il ricorso gerarchico promosso contro il suddetto parere e la sua conferma da parte dell'Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- dell'eventuale provvedimento del Comune di Messina con il quale, ove si aderisca al suddetto parere, respingerà l'istanza di sanatoria ex legge n.326/2003 promossa dalla ditta ricorrente in data 10.12.2004 con prot. n. 3431;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, della Circolare Assessoriale n.2 del 30.12.2022 (prot. n.62212).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, premesso di essere proprietario dell’unità immobiliare indicata, ricadente in zona A1 dell’attuale P.R.G., sul quale è stato realizzato, in data antecedente al 2003, un abuso (consistente in ristrutturazione dei due vani esistenti con trasformazione degli stessi da non residenziale in residenziale, con sostituzione della originaria copertura con tetto a falde in legno, nonché ampliamento tramite struttura in legno e vetri, ospitanti gli attuali vani, di cui uno destinato a w.c. e l'altro a vano tinello, con contestuale realizzazione del vano ripostiglio), oggetto di richiesta di condono presentata al Comune di Messina in data 23.12.2004, ha impugnato i seguenti atti:
a) il parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota n. 5355 prot. del 22.03.2023 di diniego all’istanza presentata il 30.04.2021, in conseguenza della istanza di condono prot. n. 3431/03 del 23.12.2004, avente ad oggetto le opere abusive realizzate dal ricorrente in data antecedente al 2003;
b) il silenzio rigetto formatosi per decorso del termine su ricorso gerarchico promosso contro il suddetto parere;
c) l’eventuale provvedimento del Comune di Messina con il quale, ove si aderisca al suddetto parere, respingerà l’istanza di sanatoria ex lege n.326/2003 promossa dalla ditta ricorrente in data 10.12.2004 con prot. n. 3431;
d) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la Circolare Assessoriale n.2 del 30.12.2022 (prot. n. 62212).
Parte ricorrente ha chiesto, con il gravame in epigrafe, l’annullamento degli atti impugnati, deducendo le seguenti censure:
A) avverso il diniego di nulla osta:
I) Violazione della legge n.241/90 e ss.mm.ii. (artt. 7 e 10 bis) e l.reg. N.10/91 e ss.mm.ii.- Assoluta mancanza del preavviso di rigetto:
- la mancanza di un effettivo contraddittorio inficerebbe i provvedimenti impugnati anche perché ciò avrebbe impedito alla parte ricorrente di esplicitare la descrizione dell’opera abusiva e la definizione della sua natura e qualificazione, venendo in questione nel caso un abuso minore;
II) Carenza assoluta di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione di legge (art. 3, c. 1^, lett. e.6), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). Violazione della legge n.308/2004 (condono ambientale). Violazione della circolare assessoriale n.3 del 28.03.2014:
- l’omessa motivazione nel caso di specie sarebbe vieppiù rilevante ove si consideri che non era richiesto di pronunciarsi su un nuovo volume edilizio e/o su un nuovo immobile, ma sulla mera chiusura (con infissi amovibili) di una preesistente veranda;
- il manufatto oggetto della sanatoria rientrerebbe anche tra quelli consentiti alla luce del vigente P.T.P., che ammette esplicitamente il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi i limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti;
- le precedenti istruttorie condotte dalla Soprintendenza sarebbero in linea con la suddetta interpretazione;
III) Travisamento della sentenza n.252/2022 della corte costituzionale. Falsa applicazione della circolare assessoriale n.02/2022. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 (c. 27, lettera d) e 33, del d.l. n. 269 del 2003 - art.39 l.n.724/94 - e artt.23, 32 e 33 legge regionale n.37/85). Violazione circolare Ministero LL.PP. n.2241/ul del 17.06.1995:
- anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022 in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 dovrebbe considerarsi riferito unicamente ai c.d. vincoli “assoluti” e non anche a quelli c.d. relativi (tra i quali rientra certamente quello imposto con il Decreto n.7720 del 6.10.1995 e anche quello previsto dalla Circolare 2/2022, che prevede come sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza, tra i quali la circolare stessa cita espressamente le opere che non comportino nuovi volumi o superfici);
- a fronte di istanza di condono del 2004 e di richiesta di parere alla Soprintendenza, da ultimo integrata nel 2017, nel caso di specie si sarebbe formato il silenzio assenso, sicché il potere dell’amministrazione sarebbe limitato alla mera autotutela, di cui difetterebbero i presupposti;
IV) Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo):
- la risalenza dei fatti avrebbe imposto una motivazione rafforzata, nel caso inesistente;
- non vi sarebbe traccia del pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato;
V) Violazione dell’art.136 della costituzione. violazione di legge (l. n.87/1953):
- l’atto amministrativo avrebbe una sua vita e non resterebbe direttamente travolto dalla cessazione di efficacia della legge, potendo essere rimosso solo ed esclusivamente a seguito di una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento;
B) avverso il provvedimento del Comune di Messina:
VI) Carenza dei presupposti. illegittimità derivata ;
VII) Violazione di legge. Carenza dei presupposti. Domanda restitutoria:
- il provvedimento del Comune di Messina di rigetto della sanatoria dovrà comprendere quanto meno l’impegno finanziario alla restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione già corrisposti dalla ricorrente;
- propone, anche ai fini interruttivi, domanda di restituzione di quanto già corrisposto.
2. L’Avvocatura distrettuale di Catania si è costituita in giudizio per assumere la difesa dell’Amministrazione regionale intimata, producendo memoria e documentazione.
3. In data 22 dicembre 2023 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa ad altra pubblica udienza.
4. In data 28 febbraio 2024 parte ricorrente ha avanzato istanza istruttoria tesa alla verificazione dello stato dei luoghi e dell’opera oggetto di sanatoria.
5. All’udienza pubblica del 9 aprile 2024, il Collegio ha dato alle parti presenti avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del cod. proc. amm., della possibile parziale inammissibilità del ricorso limitatamente alla domanda restitutoria; indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per accordare la richiesta di rinvio formulata dalla parte ricorrente, la cui dichiarata