TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-09-15, n. 202003805
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2020
N. 03805/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03805/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Benevento del 19.9.2019 di cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente;
di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e ripristinare le misure di accoglienza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 settembre 2020 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nato in Senegal e giunto in Italia attraversando la Libia, presentava domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato presso la Questura di Benevento e, indi, veniva temporaneamente accolto nel centro di accoglienza straordinario per le persone richiedenti la protezione internazionale denominato “ Bei Park Hotel ”, e sito in Apollosa.
1.1. In data 23.6.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari decideva di non riconoscere la protezione internazionale, “ rilevando la manifesta infondatezza della domanda ”.
1.2. Avverso tale provvedimento il ricorrente spiegava impugnazione avanti il Tribunale di Napoli che, con provvedimento del 28 luglio 2017, rigettava la istanza di sospensione, all’uopo rimarcando, tra l’altro, che “ i motivi posti a fondamento della richiesta di protezione (gli scarsi guadagni del commercio ambulante di tessuti) esulano del tutto dalle ipotesi cui la normativa vigente riconnette l’esigenza della protezione internazionale ”.
1.3. In data 19.9.2019, indi, la Prefettura di Benevento, tenuto conto della natura del diniego opposto dalla Commissione territoriale e della sua piena efficacia e valenza esecutiva –in mancanza della sospensione giudiziale- disponeva la cessazione delle misure di accoglienza temporanea disposte in favore del ricorrente.
1.4. Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, ad unico motivo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge (art. 19 comma 4 e 5 del D. lgs 150/2011, art. 35 comma 14 del D.Lgs 2008/25, D.lgs n.150/2011, L. n.46/2017, L. n.132/2018, circolare n.2255 del 30.10.2015 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione) - eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento ed insufficiente valutazione della situazione di fatto, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, stante la pendenza di un giudizio di impugnazione avanti la Corte di Appello di Napoli avverso la decisione del Tribunale di Napoli, confermativa del provvedimento negativo della Commissione territoriale, tenuto conto della applicazione del vecchio rito (antecedente alla novella portata dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46) e della mancata adozione da parte della Commissione territoriale della procedura “accelerata” che contraddistinguerebbe i casi di “manifesta infondatezza” delle domande di protezione internazionale.
1.5. Si costituiva l’intimato Ministero, instando per la reiezione del gravame.
1.6. La causa, infine, all’esito della pubblica udienza del 9 settembre 2020, veniva introitata per la decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Com’è noto, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, reca, tra l’altro, la disciplina in tema di accoglienza dei cittadini di Paesi extracomunitari e degli apolidi richiedenti protezione internazionale in Italia.
2.2. L’operatività di siffatte misure è strettamente connessa alla:
- pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all’interessato;
- in caso di negativo scrutinio della domanda, alla natura del provvedimento di diniego adottato dalla competente Commissione territoriale;
- al giudizio di impugnazione eventualmente promosso dall’interessato avverso il diniego di riconoscimento, che assume generalmente carattere “sospensivo” della efficacia del diniego (nel senso che consente allo straniero la permanenza nel territorio nazionale fino alla irretrattabile definizione del gravame);e ciò fatte salve particolari ipotesi, in cui tale sospensione automatica non opera ed è, indi, condizionata alla concessione di un espresso provvedimento cautelare da parte del Giudice dell’impugnazione.
2.3. Va, all’uopo, richiamato il complesso impianto normativo, nel tempo succedutosi, e ratione temporis applicabile in subiecta materia :
- “ Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova ” (art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015);
- “ La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo ” (art. 19, commi 4 e 5, d.lgs. 150/11).
2.3.1. Sono queste, invero, le disposizioni che governano la fattispecie che ne occupa, comechè afferente ad un giudizio di impugnazione del diniego della Commissione territoriale esperito in data antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni processuali recate dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), espressamente dichiarate applicabili soltanto “ alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ” (art. 21 D.L. 13/17, come modificato dalla l. 46/17).
2.3.2. Ad una piana lettura delle richiamate disposizioni emerge, dunque, che, al di fuori dei casi in cui il ricorrente si trovi nelle situazioni descritte dalle lettere da a) a d) del comma 4 dell’art. 19 (per le quali la sospensione presuppone un provvedimento giudiziario), la proposizione del gravame avverso la decisione negativa sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, senza distinzione tra primo e secondo grado, determina, ope legis , la sospensione del diniego impugnato (CdS, III, 3 agosto 2018, n. 4808).
2.3.3. Trattasi, peraltro, di una soluzione normativa affatto aderente al dettato della direttiva 2013/32 (cfr., CGUE, 27 settembre 2018, in causa C-422/18), ove all’art. 46, paragrafi 5 e 6, è testualmente dato leggere che “ 5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.