TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2010-01-15, n. 201000202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2010-01-15, n. 201000202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201000202
Data del deposito : 15 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10705/2009 REG.RIC.

N. 00202/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 10705/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10705 del 2009, proposto da: Soc Autocarrozzeria Leader Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A P, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Santa Maria Capua Vetere, (CE) corso Garibaldi, 61;


contro

Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - Spa, (già Sviluppo Italia Spa) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F F, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Archimede, 120;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di non ammissione alle agevolazioni ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, comunicata con missiva data 21.9.2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RILEVATO che il CIPE, con deliberazione 14/2/2002, ha stabilito che Invitalia, ai fini della individuazione dei settori di appartenenza delle iniziative proposte, deve fare riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche, e che quella applicabile al caso de quo (Codice Ateco 2007, in vigore dal 1°/01/2008) inquadra l’attività “Riparazione di carrozzeria di autoveicoli” nell’ambito del settore “Commercio”;

RITENUTO che il ricorso non appare sorretto da convincenti elementi di fondatezza, tenuto conto che l’attività svolta dalla società ricorrente non rientra nelle categorie contemplate dalla normativa applicabile (combinato disposto art. 6, d.lgs. 185/2000 e d.m. 250/2004) ai fini della concessione delle chieste agevolazioni finanziarie, che indica, invece, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

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