TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-07-13, n. 202100596

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-07-13, n. 202100596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100596
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 00596/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00168/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del provvedimento prot. n. 7731 del 18/01/2019 del Comune di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 18/01/2019, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio (acquisita al Comune con pratica n. 2800) diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria di un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano quarto (quinto f.t.) di un fabbricato a sei elevazioni f.t. sito in Reggio Calabria alla Via Salita

ENEL

Saracinello n. 129/A;

-del provvedimento prot. n. 7733 del 18.01.2019 del Comune di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 18.01.2019, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio (acquisita al Comune con pratica n. 6168) diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria di un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano quarto (quinto f.t.) di un fabbricato a sei elevazioni f.t. sito in Reggio Calabria alla Via Salita

ENEL

Saracinello n. 129/A;

-del provvedimento prot. n. 7734 del 18.01.2019 del Comune di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 18.01.2019, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio (acquisita al Comune con pratica n. 9107), diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria di un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano quinto (sesto f.t.) di un fabbricato a sei elevazioni f.t. sito in Reggio Calabria alla Via Salita

ENEL

Saracinello n. 129/A;

-del provvedimento prot. n. 13026 del 25.01.2019 del Comune di Reggio Calabria, notificato al ricorrente in data 01.02.2019, con cui è stato disposto l’ordine di demolizione e sgombero delle opere abusive, già oggetto dei predetti provvedimenti di diniego di condono edilizio;

-ove occorra: delle note prot. nn. 199412, 199420 e 199434 del 20.12.2018 del Comune di Reggio Calabria, notificate al ricorrente in data 08/1/2019, con cui venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di condono acquisite al Comune, rispettivamente, con pratiche nn. 2800, 9107 e 6168;

-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e/o comunque consequenziali ai predetti provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. A D C nell'udienza del giorno 9 giugno 2021, tenutasi ex art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176), senza discussione orale e attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -O-, già proprietario di un fabbricato a sei elevazioni f.t. sito in Reggio Calabria alla Via Salita

ENEL

Saracinello n. 129/A, nel marzo del 1995 presentava al Comune tre distinte istanze di condono edilizio ex art. 39 L. n. 724/1994 riguardanti due unità immobiliari ad uso abitativo poste al piano quarto (quinto f.t.), un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano quinto (sesto f.t.) ed annessi box/garage di pertinenza.



2. Tali immobili, in applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011 adottata nei confronti del ricorrente, venivano successivamente sottoposti a confisca con decreto n. 24/15 del Tribunale di Reggio Calabria in data 06.02.2015, divenuto definitivo con decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 50/2016 SIPPI (n. 57/2015 RGMP del 19.12.2015).



3. Con separati provvedimenti adottati in data 18.01.2019, anticipati dalla comunicazione di preavviso di rigetto notificato l’08.01.2019, il Comune di Reggio Calabria rigettava le tre istanze di condono per carenza della documentazione obbligatoria prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/01 e dall’art. 39 L. n.724/1994, per mancanza dei pareri attestanti il superamento dei vincoli gravanti sull’area e per mancanza di attestazione del versamento delle somme dovute a titolo di oblazione edilizia e costi di costruzione.



4. Con successiva ordinanza n. 13026 del 25.01.2019, notificata il 04.02.2019, il Comune di Reggio Calabria ingiungeva la demolizione degli immobili abusivi, già oggetto dei dinieghi di condono, nonché dei box/garage realizzati in area condominiale, dando atto che i beni immobili in questione erano stati definitivamente confiscati ed entrati nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati ("ANBSC", d’ora in avanti Agenzia).



5. Con ricorso notificato e depositato nei termini e nelle forme di legge, il sig. -O- ha impugnato sia i tre dinieghi di condono sia, in via derivata ma anche autonoma, l’ordinanza di demolizione e di sgombero, deducendo i seguenti vizi di illegittimità:

-quanto ai dinieghi di condono: a) la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale per inosservanza dei termini assegnati nelle comunicazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, avendo l’Amministrazione intimata fatto coincidere la data del diniego delle istanze di condono con la scadenza dei dieci giorni dovuti all’interessato per garantire il contradittorio;
b) l’eccesso di potere per irragionevolezza, ritenendo di aver adempiuto agli oneri documentali previsti dalla normativa applicabile (art. 31 della legge 47/1985 ed art. 39 della legge 72/1994);

-quanto all’ordinanza di demolizione: 1) l’eccesso di potere per irragionevolezza, atteso che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione è stato confiscato dallo Stato a far data dal 2015 ed è quindi definitivamente sottratto alla disponibilità materiale e giuridica del ricorrente;
2) la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale di cui alla legge n. 241/90;
3) l’erronea applicazione della misura sanzionatoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, anziché di quella meno afflittiva dell’art. 34: 4) la violazione del legittimo affidamento in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto che avrebbe richiesto un più intenso onere motivazionale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi