TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-07-12, n. 201206371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-07-12, n. 201206371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206371
Data del deposito : 12 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03958/1998 REG.RIC.

N. 06371/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03958/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3958/1998, proposto da:
B M P V B, rappresentata e difesa dagli avv. M C e M M, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Civinini, 12;

contro

Ministero della Difesa Aeronautica, n.c.;

per l'annullamento

del diniego riconoscimento decesso a seguito di infermità contratta per causa di servizio


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 3 marzo 1998, depositato nei termini, la Sig.ra Maria Pasqua Bachini, vedova del Sig. Aldo Bittarello, ha chiesto l’annullamento del verbale della Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, comunicato con prot. n. 074/C.S.A. del 9 gennaio 1998, con il quale l’infermità “Adenocarcinoma del colon metastatizzato” con conseguente decesso non è considerata dipendente da causa di servizio.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Si lamenta che l’Amministrazione non ha tenuto conto del lungo e gravoso servizio svolto dal defunto Capitano Bittarello.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va premesso che, secondo una costante giurisprudenza, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora comitato per la verifica per le cause di servizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461), anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Da ciò consegue che il sindacato su detti giudizi è consentito esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione.

Peraltro, trattandosi, nella fattispecie, di un parere espresso da un organo tecnico, non è ravvisabile il dedotto vizio di difetto di motivazione, atteso che il sindacato di legittimità sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia, deve necessariamente limitarsi ai soli casi di evidente travisamento dei fatti e di manifesta illogicità, che nel caso non si ravvisano.

Per quanto concerne la richiesta formulata nella memoria conclusiva dalla difesa della ricorrente di una consulenza tecnica, va precisato che non sussistono i presupposti per l’espletamento della richiesta consulenza tecnica, tenuto conto dei limiti che l’utilizzo di tale mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.

In effetti, nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 3380 del 2008).

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre non si provvede sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

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