TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-23, n. 202006929
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/06/2020
N. 06929/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08497/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8497 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dalle Avvocatesse O M e M M, con domicilio eletto presso la Prima, in Roma, via G.G. Belli n. 36;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è
ex lege
domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della comunicazione datata -OMISSIS-prot. n. 614 e del verbale di visita medica di pari data con il quale il Ricorrente è stato dichiarato idoneo al transito nei ruoli civili e non più idoneo al servizio presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 il dott. M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ricorrente, all’epoca dei fatti di causa Agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Roma “ -OMISSIS- ”, il -OMISSIS-veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti all’interno della struttura carceraria (gr. 0,33 di cocaina).
In conseguenza di detto fatto veniva sospeso dal servizio e sottoposto a giudizio penale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che si concludeva con sentenza n. -OMISSIS-di assoluzione “ perché il fatto non sussiste ” (lo spaccio).
Rientrato in servizio in data -OMISSIS-successivo veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera (CMO) di Roma che, con verbale del -OMISSIS-, lo dichiarava inidoneo al servizio per giorni 120.
In detta sede la Commissione rilevava, alla voce “ -OMISSIS- ” una “ -OMISSIS- ”: alla voce “ -OMISSIS- ” una “r -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;alla voce “ -OMISSIS- ” una “ -OMISSIS- ”;alla voce “ -OMISSIS- ” veniva definito “ -OMISSIS- ” e, infine, alla voce “ -OMISSIS- ”, si evidenziava uno “ -OMISSIS- ”.
Il complessivo giudizio diagnostico, accertava una “ -OMISSIS- ”.
La Commissione Medica di 2^ istanza, innanzi alla quale il Ricorrente contestava l’inidoneità temporanea accertata dalla CMO, con verbale del -OMISSIS-(visita effettuata l’8 giugno precedente) lo giudicava “ -OMISSIS- ”.
In particolare, il Ricorrente veniva ritenuto “ ad unanimità di voti ” affetto da “ -OMISSIS-” .
Il Ricorrente con il presente ricorso, notificato il 22 settembre 2010, impugnava l’esito da ultimo intervenuto deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio il 13 ottobre 2010 con memoria formale e un primo deposito documentale, seguito da una seconda produzione il 19 ottobre successivo.
Nella camera di consiglio del 4 novembre 2010, con ordinanza n. 4854/2010, veniva respinta l’istanza di sospensione.
Con memoria depositata il 12 giugno 2020, l’Amministrazione rappresentava che:
- il Ricorrente, precedentemente alla proposizione del presente ricorso, presentava istanza di transito ex art. 75 del D. Lgs. n. 443/1992 nei ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria nel profilo di “ Collaboratore ” area II F2;
- con decreto del -OMISSIS-, il Ricorrente veniva inquadrato nel ruolo richiesto ed assegnato alla Casa Circondariale di Torino ove assumeva servizio il 9 marzo 2011;
- con P.D.G. del 3 dicembre 2013, veniva determinata la cessazione dal servizio del Ricorrente dal Corpo della Polizia Penitenziaria con decorrenza dalla data di assunzione in servizio nel diverso ruolo.
All’esito dell’udienza del 19 giugno 2020, celebrata con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la causa veniva decisa.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che ricorra l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo “ nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014 n. 4825;sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3407;sez. IV, 12 giugno 2014 n. 2998;T.A.R. Molise, 25 luglio 2014 n. 508)” (TAR Toscana, Sez. II, 16 febbraio 2015, n.278).
Come in parte anticipato, il Ricorrente, con istanza del -OMISSIS-, dichiarava di “ accettare il giudizio sopra espresso dalla 2^ Commissione Medica Ospedaliera di Roma in data -OMISSIS- ” (atto impugnato) dichiarando contestualmente “ di voler transitare come collaboratore Area II – F2 nei corrispondenti ruoli civili dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 443/92 ”.
In ragione della manifestata acquiescenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (TAR Toscana, n. 278/2015, cit.).
In ogni caso, il ricorso sarebbe stato improcedibile per mancata impugnazione del successivo, e sopra richiamato, provvedimento che disponeva il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Penitenziaria e del decreto, anch’esso già richiamato, che determinava la dispensa dal servizio.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.