TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2014-10-30, n. 201401731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2014-10-30, n. 201401731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401731
Data del deposito : 30 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01540/2014 REG.RIC.

N. 01731/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01540/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-W e M S, quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati R G e L S, con domicilio eletto presso l’avvocato R G in Firenze, via Ponte all'Asse n.5;

contro

-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio

XV

Ambito Territoriale Provincia di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale la Dirigente scolastica dell'Istituto ha comunicato, in data 5.09.2014, in sede di riunione pubblica GLIS, 09.2014 l'assegnazione al minore di n. 14 ore di sostegno per l'anno scolastico 2014/2015;

di ogni altro atto connesso;

e per la condanna al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell’Ufficio

XV

Ambito Territoriale Provincia di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso:

- che con il ricorso in epigrafe è stata contestata la mancata assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno scolastico in favore dell’alunno -OMISSIS-, -OMISSIS-, frequentante il quinto anno della scuola primaria, ed è stato chiesto a questo Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, di ordinare alle Amministrazioni intimate di assicurare al predetto alunno l’insegnante di sostegno secondo quanto indicato dal corpo docente (40 ore settimanali), con condanna altresì al pagamento del risarcimento del danno;

- che la documentazione in atti evidenzia una discordanza tra le ore di sostegno effettivamente assegnate all’alunno interessato ( n. 14 ore –documento n. 1 allegato al gravame-) e quanto richiesto dal corpo docente in data 28.5.2014 (n. 40 ore, come da verifica finale del PEI);

Considerato:

- che questo Tribunale, con orientamento costante ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012 n. -OMISSIS-), ha sancito che gli alunni -OMISSIS-hanno un diritto soggettivo a fruire del sostegno scolastico secondo quanto stabilito dal loro piano educativo individualizzato, mentre le risultanze di quest’ultimo possono essere contestate con apposita azione di annullamento;

- che tanto è stato stabilito perché le modalità concrete del diritto all’integrazione scolastica devono essere definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno -OMISSIS-, rapportando il suo bisogno alla miglior soluzione possibile che deve essere individuata in base alle sue effettive esigenze e non in riferimento ad elementi estranei, come le ristrettezze di bilancio;

Rilevato che il livello ottimale di prestazioni a favore dell’alunno non può essere assicurato, in via alternativa, dall’assistenza di un educatore;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alle Amministrazioni intimate di assegnare al minore indicato in premessa le ore di sostegno a lui occorrenti, relativamente all’anno scolastico 2014/2015, in base alla proposta dei docenti, fissando un termine per adempiere e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di inadempimento;

Ritenuto di respingere la domanda risarcitoria in quanto, allo stato attuale, non sussiste un danno da risarcire per equivalente, né sul punto è stato fornito un principio di prova;

Ritenuto infine di liquidare, a carico del solo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le spese processuali ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, nella misura di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, tenuto conto da un lato della fondatezza della domanda di annullamento, e dall’altro della soccombenza della parte ricorrente relativamente all’azione risarcitoria.

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