TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202402350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202402350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402350
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 02350/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui in data 31 ottobre 2023 la Direzione Territoriale per la Sicilia dell'Ufficio dei Monopoli di Palermo ha approvato la graduatoria del concorso per l’assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di -OMISSIS-, indetto con avviso del 31.03.2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale per la Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con avviso del 31 marzo 2023, per l’assegnazione di una rivendita ordinaria generi di monopolio nel Comune di -OMISSIS-.

La selezione in parola era riservata a coloro che potessero disporre di un locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell’Ufficio dei Monopoli, e rientrassero nelle seguenti categorie:

“a) profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, ovvero in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all’assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;

b) invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge;

c) decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro”.

La ricorrente avendo la disponibilità di un locale idoneo, ed appartenendo alla categoria b) in quanto invalida ed anche orfana di guerra inoltrava rituale istanza di partecipazione ma, in esito alla procedura selettiva, con provvedimento del 31 ottobre 2023 veniva collocata al quinto posto della graduatoria, che vedeva nella prima posizione e vincitore della selezione il signor -OMISSIS-, odierno controinteressato, pure appartenente alla categoria b), in quanto orfano di vittima di mafia, equiparato in forza della legge n. 407/1998, ma preferito in ragione del carico di famiglia costituito da moglie e due figli.

2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento, prot. -OMISSIS-, con cui il 31 ottobre 2023 l’Amministrazione ha approvato la graduatoria della ridetta selezione è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 dicembre 2023 e depositato il 4 gennaio 2024.

L’impugnazione è affidata ad un’unica censura, con la quale si denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 21 e 25 della legge n. 1293/1957 e dell’art. 50 del D.P.R. n. 1074/1958.

Sostiene in sintesi la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare la circostanza che la stessa cumula due dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1 del bando, ossia le condizioni di orfano e di invalido di guerra e

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