TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-06-18, n. 202006707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-06-18, n. 202006707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006707
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 06707/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13338/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13338 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici (prot. n.376526/2-11 del 08.10.2019), con il quale il ricorrente è stato escluso dal Concorso per allievi carabinieri, in virtù di un’incompatibilità della -OMISSIS-, di cui al d.m. del 4 giugno 2014, recante la “Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”);

di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui il verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica uomini e nei limiti dell’interesse il bando di concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4ˆ serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, nonché la predetta direttiva tecnica;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 24\2\2020:

della graduatoria “Lettera B” pubblicata il 2.12.19, con la quale il ricorrente è stato escluso dal Concorso per allievi carabinieri, in virtù di un’incompatibilità -OMISSIS-, di cui al d.m. del 4 giugno 2014, recante la “Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”);

di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che – in linea, peraltro, con l’orientamento assunto con il decreto presidenziale n. 1022 del 23 marzo 2020 – le impugnative proposte siano infondate, atteso che:

- con ordinanza collegiale n. 440 del 2020, la Sezione ha disposto una verificazione per accertare l’effettiva sussistenza della causa di inidoneità riscontrata a carico del ricorrente dall’Amministrazione in fase di valutazione dei requisiti psico-fisici richiesti per l’arruolamento di cui al concorso in epigrafe;

- nella relazione depositata in adempimento all’ordinanza de qua in data 5 febbraio 2020, il ricorrente è stato sì ritenuto in possesso di “-OMISSIS-” compatibili con il prosieguo dell’iter concorsuale ma, comunque, dopo avere posto in evidenza una -OMISSIS-);

- preso atto che tale significativa differenza - riscontrabile, tra l’altro, anche in esito al confronto con quanto riportato nel certificato dell’ASL di Lecce del 18 ottobre 2019, prodotto dal ricorrente in allegato all’atto introduttivo del giudizio (in cui figura -OMISSIS-) - non può definirsi contenuta entro parametri comunque giustificabili, atteso che la differenza riscontrata supera i canoni, ritenuti fisiologici di dimagrimento, nella evenienza di ripetizione della prova (come previsto dal punto 8 della lettera c) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 6 agosto 2018), nella interpretazione costituzionalmente orientata della riferita previsione si ravvisano validi motivi per non discostarsi dall’orientamento assunto dalla Sezione in numerosi precedenti pronunce (cfr, tra le altre, ord. n. 4763 del 2019;
ord. n. 7008 del 2018, confermata dal Consiglio di Stato con ord. n. 307/2019) e, dunque, per affermare che l’esito della verificazione “è palesemente inficiato da un dato eclatante”, identificabile con la non indifferente perdita di peso del ricorrente, sicché l’ammissione alla procedura sulla base di esso non potrebbe che implicare la messa “in crisi dell’intero sistema di reclutamento” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 638);

Ritenuto, in conclusione, che le impugnative de quibus debbano essere respinte;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità della vicenda in esame e, ancora, dell’orientamento non sempre univoco della giurisprudenza in materia – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del compenso dell’organo verificatore, il quale – liquidato, come da richiesta di quest’ultimo, in € 500,00 – è posto a carico del ricorrente;

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