TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-03-16, n. 202301702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-03-16, n. 202301702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301702
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 01702/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02689/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Parco Archeologico di Pompei e Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di Pompei n.-OMISSIS-, con cui è stato disposto: a) il recesso dall'atto transattivo rep.-OMISSIS-b) di non procedere al pagamento dell'importo di €. -OMISSIS- riconosciuto alla ricorrente;
c) di revocare il decreto direttoriale n. -OMISSIS- con il quale veniva approvato l'atto di transazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Archeologico di Pompei e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente, appaltatrice dei lavori di adeguamento e revisione della recinzione perimetrale degli scavi di Pompei (-OMISSIS-), nel corso dei lavori iscriveva riserve negli atti contabili, sulle quali la Commissione ex art. 240, co. 14, del d.lgs. n. 163/06 formulata il 17/12/2016 una proposta conciliativa, prevedente il riconoscimento in suo favore della somma di € -OMISSIS-.

Tale importo formava oggetto del contratto di transazione sottoscritto il -OMISSIS-

Con il decreto impugnato il Parco Archeologico ha operato il recesso dalla transazione, disposto di non procedere al pagamento e annullato l’atto che autorizzava la transazione.

Ciò in quanto la Società era stata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli il -OMISSIS- (comunicato il 2/10/2020).

La ricorrente è insorta avverso il provvedimento, deducendone l’illegittimità per violazione delle garanzie partecipative e, altresì, per insussistenza dei presupposti giustificativi (sostenendo che trattasi di somme maturate per lavori già eseguiti, non incorrendosi in ragione di ciò nel divieto, dettato dall’art. 67 del codice antimafia, all’erogazione di somme per contributi, sovvenzioni, ecc., in favore dell’impresa destinataria di un’informazione antimafia).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere.

Il 9/2/2023 la Società si è costituita in giudizio con il patrocinio dei nuovi difensori che, con atto notificato il 13/2/2023, hanno chiesto l’adozione di misure cautelari, rappresentando che, con decreto del Tribunale di Potenza - Sezione Misure di Prevenzione dell’-OMISSIS- la Società è stata ammessa al controllo giudiziario, ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, discendendone la sospensione degli effetti dell’interdittiva e, per quanto interessa in questa sede, l’insussistenza del presupposto che ha fondato il decreto impugnato.

La Società ha poi depositato agli atti di causa il provvedimento del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei del -OMISSIS-con il quale, sulla scorta di quanto sopra, è stato revocato il decreto impugnato e disposto che “ l’atto di transazione rep. n. -OMISSIS- riprende totale efficace ”.

All’udienza in camera di consiglio del 15 marzo 2023 è stato formulato l’avviso ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata assegnata in decisione.

2.- Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso e dell’istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

Il provvedimento con cui è stato revocato il decreto impugnato sottrae all’interessato ogni utilità dalla decisione nel merito della causa, essendo l’atto lesivo superato dalla successiva determinazione dell’Amministrazione, satisfattiva dell’interesse vantato.

Nella specie, non può darsi atto della cessazione della materia del contendere (che è riservata all’ipotesi in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, ex art. 34, u.c., c.p.a), poiché il successivo provvedimento non presta adesione alle ragioni della parte, bensì tiene conto del mutato quadro fattuale, derivante dall’ammissione della Società al controllo giudiziario.

In tal caso, come peraltro dichiarato in udienza dalla parte, è manifesta per le suddette ragioni l’insussistenza dell’interesse alla decisione della controversia, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del comportamento osservato dall’Amministrazione resistente nel far luogo alla revoca (considerando la valenza del fattore sopravvenuto), sussistono giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione.

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