TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-29, n. 202100962

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-29, n. 202100962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100962
Data del deposito : 29 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2021

N. 00962/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2021, proposto da Ecologia Oggi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F A C e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Calabria – Settore “Vice Segreteria, Appalti, Partecipate”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A G O, Raffaello Giuseppe Orofino ed Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della determina di aggiudicazione n. 2602 del 20.08.2021, assunta dall'Amministrazione intimata e notiziata con comunicazione del 21.08.2021, anch'essa oggetto di impugnativa, con cui, a definizione della procedura “per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi”, è stata aggiudicata la gara in favore della Società Teknoservice;

- della “presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 2602 del 20.08.2021” n. 2753 del 10.09.2021, nonché della relativa comunicazione “di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione già disposta con determinazione dirigenziale n. 2602 del 20.08.2021” prot. n. 0164846 del 10.09.2021 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, nonché dei verbali di gara successivi alla fase di prequalifica, con particolare riferimento a: verbale del 27 luglio 2021, verbale del 30 luglio 2021 e delle sedute riservate del 6 e 9 agosto 2021, in cui la S.A. ha valutato “positivamente” l'offerta avversa, verbali del 19 agosto 2021, in cui la Commissione giudicatrice ha anche proposto l'aggiudicazione in favore della Soc. Teknoservice;

- e per la declaratoria di accertamento di decadenza dalla posizione di prima graduata della Soc. Teknoservice a r.l., con conseguente ulteriore declaratoria del diritto della ricorrente ad assumere la posizione di prima graduata e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato fra l'Ente Appaltante e l'aggiudicatario della gara;

quanto al ricorso incidentale presentato da Teknoservice S.r.l. l’1 novembre 2021:

- per l'annullamento in via incidentale di tutti gli atti e provvedimenti gravati dal ricorrente principale, soprattutto nella parte in cui lesivi per la controinteressata e, in particolare, quelli meglio specificati di seguito, tutti adottati nel corso della procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di Reggio Calabria:

a) tutti i verbali di gara e gli inerenti allegati, inclusi i verbali della fase di qualifica e di prequalifica, compresi: il verbale del 27.7.2021, il verbale del 30.7.2021, i verbali delle sedute riservate del 6.8.2021 e del 9.8.2021, il verbale del 19.8.2021;

b) laddove ritenuto utile, il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, i chiarimenti e tutti gli atti costituenti la lex specialis , nelle parti lesive per la Teknoservice ovvero interpretate in senso contrario all'interesse della deducente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e della Teknoservice S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione del settore "Vice Segreteria - Appalti - Partecipate", n. 629 del 27.02.2021, il Comune di Reggio Calabria ha indetto una gara a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in appalto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi”, il valore complessivo presunto della commessa era di euro 118.000.000,00 oltre IVA al 10%, di cui euro 94.400.000,00 per importo a base d'asta ed euro 23.600.000,00 per opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.

L’amministrazione ha ritenuto di aggiudicare l’appalto in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, sulla scorta dei criteri che sarebbero stati successivamente indicati nella lettera d'invito spedita ai soggetti ritenuti idonei dopo la fase di prequalifica.

Avviata la gara, con determinazione n. 1656 del 31.05.2021 è stato approvato il verbale del 26.05.2021, recante l'elenco degli operatori economici che – superata la citata fase di prequalifica – sono stati ammessi alla successiva procedura ristretta, previa trasmissione di apposita lettera di invito.

Con ulteriore determinazione, n. 1930 del 18.06.2021, è stato approvato il progetto del servizio costituito da una serie di elaborati (relazione tecnica illustrativa, norme di gara, capitolato speciale d'appalto, quadro economico dell'intervento, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, disciplinare tecnico prestazionale, schema di contratto) e, in data 26 giugno 2021, si è provveduto all'invio agli operatori ammessi della lettera di invito e dei relativi allegati, stabilendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del 27 luglio 2021.

Entro il termine stabilito presentavano le loro offerte solamente due ditte: la Teknoservice S.r.l e la Ecologia Oggi S.p.A.

2. In esito alla valutazione delle offerte presentate, con determinazione n. 2602 del 20.08.2021, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto alla Teknoservice S.r.l (alla quale la commissione di gara ha attribuito punti 59,480 per l’offerta tecnica e punti 13,584 per l’offerta economica, e così in totale punti 73,064), seconda gradata risultava invece la Ecologia Oggi S.p.A. (alla quale sono stati invece attribuiti punti 46,218 per l’offerta tecnica e punti 20,000 per l’offerta economica, e così in totale punti 66,218).

Con nota prot. 0151491.U del 21.08.2021, la stazione appaltante provvedeva a comunicare l’aggiudicazione alle due ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016

Verificato che l’aggiudicataria possedesse i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, con successiva determinazione, n. 2753 del 10.09.2021, il Comune di Reggio Calabria ha provveduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione in precedenza disposta.

Con nota prot. 0164846. U del 10.09.2021, anche questa ultima determinazione veniva comunicata alle due ditte concorrenti.

3. Per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con le citate determinazioni n. 2602 del 20.08.2021 e n. 2753 del 10.09.2021, nonché delle note (del 21.08.2021 e del 10.09.2021) con cui le determinazioni in parola sono state comunicate è insorta la Ecologia Oggi S.p.A con il ricorso in epigrafe affidato alle seguenti censure:

3.1. Illegittima aggiudicazione per mancata esclusione della Teknoservice o quantomeno disattenta e superficiale valutazione e verifica della di lei documentazione amministrativa, in punto di "affidabilità", con quanto ne debba conseguire. Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 80, comma 5 lettere c) e c-ter) d.lgs. 50/16, in combinato disposto con il successivo comma 7 per aver acconsentito in bonis senza indagine e supporto argomentativo, alla valutazione di integrità dell'aggiudicatario. Violazione del generalizzato obbligo di motivazione e quindi disapplicazione dell'art. 3 l. 241/90, anche nel richiamo di cui all'art. 30, comma 8 c.c.p.

Contesta la ricorrente che la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente approfondito la verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’aggiudicataria in corso di gara, dalla quale risultano il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Teknoservice S.r.l. proprio in relazione ad una – in ipotesi – illecita attività di gestione di rifiuti, ed alcune esclusioni da analoghe commesse per presunti inadempimenti in fase di esecuzione.

Tali circostanze sono state qualificate sic et simpliciter ininfluenti dal seggio di gara, mentre la tesi dell’odierna ricorrente è che esse avrebbero potuto condurre all’esclusione della Teknoservice S.r.l. dalla procedura.

È denunziato, in altri termini, che l’amministrazione intimata non avrebbe svolto i doverosi approfondimenti in ordine all’affidabilità morale della ditta poi risultata aggiudicataria. Sostiene la difesa della ricorrente che le circostanze dichiarate dall’aggiudicataria e gli strumenti di self cleaning adottati da essa avrebbero dovuto essere oggetto di attente valutazioni da parte della stazione appaltante, e che di tali valutazioni essa avrebbe dovuto dare conto motivando adeguatamente la decisione poi assunta di ammettere la Teknoservice S.r.l. alle successive fasi della gara.

3.2. Illegittimità dell'aggiudicazione per mancata esclusione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi