TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-01-26, n. 201000094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-01-26, n. 201000094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000094
Data del deposito : 26 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00694/2007 REG.RIC.

N. 00094/2010 REG.SEN.

N. 00694/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 694 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B P, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso lo stesso avv. F A in Catania, via L.Capuana,32;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

1) del teledispaccio N.MD/GMIL/03/1I/7/4/2006/0095336 in data 5.l2.2006 notificato il 13 gennaio 2007 con il quale veniva negata la concessione della rafferma biennale oltre alla ferma quinquennale VFT scadente il 5 12 2006,

2) del congedo illimitato per termine ferma triennale (VFT )con rafferma biennale, rilasciato il 4/12/2006,

3) di ogni altro atto precedente coevo o successivo, con cui l’amministrazione nega al ricorrente il diritto all’ulteriore rafferma di anni due (ricorso introduttivo);

nonché

1) del teledispaccio DGPM/11/7 del 18/07/2008 e notificato il 25/07/2008 con cui è determinato che, in esecuzione dell’ordinanza 489/2007, il provvedimento n. 0095336, datato 5 dicembre 2006, con il quale la direzione Generale per il Personale Militare ha respinto l’istanza prodotta dal Sottocapo VFB (ora in congedo) B P, nato il 25 ottobre 1980, tesa ad ottenere la seconda rafferma in servizio, è confermato,

2) di ogni altro atto precedente, coevo o successivo, con cui l’amministrazione, nonostante l’ordinanza del Giudice amministrativo nega al ricorrente il diritto all’ulteriore rafferma di anni due;

per la declaratoria

che il provvedimento impugnato è inficiato da violazione di legge ed eccesso di potere e che l’intera condotta dell’Amministrazione è carente oltre che in violazione di comandi di legge (ricorso per motivi aggiunti).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9.3.2007 e depositato il 29.3.2007, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso straordinario quale volontario in Ferma Breve della Marina Militare Italiana per l’anno 2000.

Prima della prestazione in qualità di VFB assolveva agli obblighi della leva militare. Successivamente come volontario era ammesso alla ferma triennale con decorrenza dal 4.12.2001. Alla scadenza chiedeva di raffermarsi per altri due anni, e la relativa richiesta era accolta, così che l’ulteriore prestazione (sempre svolta da imbarcato su navi militari) andava a scadere il 4.12.2006. Prima di detta data, richiedeva, alla stregua dell’art. 15 comma 2°, Decreto Legislativo 8.5.2001, n. 215, l’ulteriore rafferma biennale.

Ma l’amministrazione, in data 4.12.2006, lo poneva in congedo illimitato. Solo in data 13.01 .2007, comunicava l’impossibilità di accogliere la domanda di ulteriore rafferma biennale con la

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