TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-15, n. 201801485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-15, n. 201801485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201801485
Data del deposito : 15 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2018

N. 01485/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00392/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2017, proposto da
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto in Lecce, via S. Trinchese n. 63;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, n. 1111/2014 V.G. depositato in cancelleria il 31/10/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89, ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme ivi indicate, oltre accessori di legge.

Il decreto è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.

Nella camera di consiglio del 10.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuto pagamento, da parte della Corte di Appello di Lecce, delle somme dovute alla parte ricorrente.

Per tali ragioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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