TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-01-25, n. 201700045
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Pubblicato il 25/01/2017
N. 00045/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01567/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2010, proposto da:
V A, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari-Ceglie Del Campo, via Domenico di Venere, n. 10/B;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
per l'annullamento
dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per utilizzazione immobile in assenza di certificazione agibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 19.10.2010 e depositato il 27.10.2010 il sig. V A, premettendo di essere proprietario di un immobile sito in Bari, alla via Abbrescia 25, identificato al catasto al fg. 31, p.lla 188, subalterno 10, impugnava l’ordinanza - ingiunzione in epigrafe indicata, a mezzo della quale gli è stato contestato l’utilizzo del suddetto cespite privo del certificato di agibilità.
Riferiva il ricorrente che nel gravato provvedimento è menzionata una precedente ordinanza di apertura del procedimento sanzionatorio n. 219711, a seguito di verbale di accertamento della Polizia Municipale del 19.08.2009, che non gli sarebbe stata notificata.
Affermava, inoltre, la sua estraneità alla vicenda per mancanza di disponibilità dell’immobile in questione, locato ed oggetto di procedimento di sfratto per finita locazione.
2. - Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo la reiezione del ricorso. Con memoria del 27.09.2016 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e ribadito la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
3. – All’udienza pubblica del 18.01.2017, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
5. - La fattispecie portata all’esame del Collegio, infatti, ha ad oggetto l’impugnativa di una sanzione amministrativa con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento di una somma di danaro in relazione a violazioni di carattere edilizio.
Essa rientra a pieno titolo, tra le ipotesi in cui, pur avendo gli atti amministrativi impugnati un collegamento con la materia edilizia, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario, in quanto la sanzione amministrativa impugnata interferisce direttamente su un diritto soggettivo perfetto del ricorrente, che è in definitiva il diritto a non vedersi depauperare il patrimonio in forza di provvedimenti amministrativi non sorretti da una effettiva causale.
5.1. - Occorre rilevare, in proposito, che nella emissione della ingiunzione di pagamento non vi è esercizio di discrezionalità, costituendo essa un atto dovuto, conseguente all’accertamento dell’illecito amministrativo, potendosi al più ravvisare l’esercizio di discrezionalità nella quantificazione della sanzione non determinata dalla legge in misura fissa. Tuttavia, anche l’impugnazione di una ordinanza –ingiunzione si traduce sempre nella contestazione di non dover pagare, in tutto o in parte, una somma di danaro, e per tale ragione finisce sempre per incidere su un diritto soggettivo perfetto (Cfr. in tal senso T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, sent. n. 2019 del 3 settembre 2008).
5.2. - A ciò si aggiunga quanto sostenuto dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, secondo cui “ Le norme sancite dagli artt. 22, co. 1, e 22 bis, l. n. 689 del 1981 (quest’ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto), affidano al giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l’attribuzione dell’intera «materia» delle sanzioni amministrative alla giurisdizione <<piena>>del giudice ordinario (potendo annullare o riformare l’atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, quanto previsto dall’art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo, le controversie come quella oggetto del presente giudizio;in quest’ottica è sufficiente rilevare, per completezza, che l’art. 296 d.lgs. n. 152 del 2006 cit. –Controlli e sanzioni – nel richiamare espressamente la l. n. 689 del 1981, si colloca nell’alveo della su esposta impostazione sistematica”. (Cons. Stato, Sez. V, sent. 3787 del 27.06.2012).
6. - Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario presso il quale la controversia potrà essere riproposta nel termine di legge (art. 11 c.p.a.), fatte salve le eventuali decadenze e preclusioni intervenute.
7. - Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.