TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2012-02-02, n. 201200085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2012-02-02, n. 201200085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201200085
Data del deposito : 2 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00045/2012 REG.RIC.

N. 00085/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00045/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da:


Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. G D V, S M, con domicilio eletto presso G D V in Bologna, via S. Stefano 16;


contro

Comune di Modena in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. V V, S M, R M, con domicilio eletto presso R M in Bologna, via Larga 22/2;

nei confronti di

Longwave S.R.L, rappresentato e difeso dagli avv. G B, Giorgio Bertolani, con domicilio eletto presso Giliana Binni Brugni in Bologna, via Farini 24;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'appalto di "Affidamento dei servizi di aggiornamento, messa in sicurezza e manutenzione del sistema telefonico comunale" data dal Comune di Modena alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 15.12.2011 (doc. 1);

- della determinazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 2011/141476 del 29.11.2011, non cognita alla ricorrente ma, come tale, nota in quanto citata nella predetta comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- della comunicazione di aggiudicazione provvisoria "Pubblicazione esito di gara" del 30.9.2011 (doc. 2);

- della comunicazione prot. n. 148506 in data 15.12.2011 con cui il Comune di Modena, in risposta alla richiesta di accesso agli atti di gara formulata dalla ricorrente, ha reso noto che alla ricorrente medesima "sarà consentito

l'accesso agli atti di gara tramite la sola presa visione", senza possibilità di estrazione di copia alcuna (doc. 3);

- dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice, tanto quelli delle sedute riservate del 15, 19, 20 e 22 settembre 2011 — sub doc. 4), quanto quelli delle sedute pubbliche dell'1, 15 e 30 settembre 2011 (sub doc. 5);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale, connesso e/o collegato, anche non cognito alla ricorrente;

nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente di ottenere l'aggiudicazione e, quindi, di subentrare nel contratto di affidamento dei servizi di aggiornamento, messa in sicurezza e manutenzione del sistema telefonico comunale, previa declaratoria di inefficacia di quello eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata;

e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il TAR, pur accertando l'illegittimità dell'aggiudicazione, non dovesse dichiarare l'inefficacia del contratto eventualmente già stipulato ed accogliere la domanda di subentro,

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, con riserva di specificazione e quantificazione in corso di causa o comunque da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del TAR.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modena in Persona del Sindaco P.T. e di Longwave S.R.L;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. U G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la decisione n.13 del 2011 dell’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa che il ricorso appare meritevole di approfondimento nel merito, anche in relazione alla censura rilevante violazione del principio della necessaria pubblicità delle operazioni di verifica dell’integrità dei plichi e regolarità formale delle offerte di cui al 3° motivo di ricorso;

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