TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-06-12, n. 201500996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-06-12, n. 201500996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500996
Data del deposito : 12 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00034/2014 REG.RIC.

N. 00996/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2014, proposto da:
S G, C B, G M, E L, R T, G P, rappresentati e difesi dagli avv.ti A M C, F M, con domicilio eletto presso l’avv.to F M in Torino, Via Amedeo Peyron, 47.

contro

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. to R C, con domicilio eletto presso l’avv.to D S in Torino, corso Re Umberto I, 6.

nei confronti di

Teresa Frangella, Renato Riccio, non costituiti.

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica del 25.10.2013, Reg. Ord. n. 602 e Prot. n. 8622 del Sindaco di Alessandria, notificata a S G il 29.10.2013, a Bellasio Claudio il 30.10.2013, a Mottino Giancarlo il 28.10.2013, a Lionello Eleonora il 29.10.2013, a Taverna Riccardo il 4-11-2013, a Polesel Giovanna il 4-11-2013, con la quale si è ordinato ai ricorrenti "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente";

nonchè

di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso con l'atto impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l’amministrazione resistente ha ordinato loro il ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato e l’eliminazione di una serie di impianti di riscaldamento autonomi dai medesimi realizzati nei propri appartamenti, siti in un condominio Alessandria, via Bensi.

Deducono i ricorrenti di essere condomini del condominio Flora, con l’eccezione del solo ricorrente Sanelli che ne è amministratore pro tempore . Il condominio è privo di specifico locale di proprietà da adibire a caldaia;
l’impianto di riscaldamento era collocato in un locale del condominio adiacente condotto in locazione.

A seguito di recesso da parte del locatore e dell’impossibilità per l’assemblea condominiale di individuare altro locale idoneo all’installazione di una caldaia, dopo lo smantellamento della preesistente caldaia, il condominio deliberava di passare al riscaldamento autonomo, cosa che veniva regolarmente fatta per la maggioranza dei ventidue alloggi;
solo sei restavano privi di riscaldamento.

In data 25.10.2013, a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco, veniva contestata una violazione della l.r. Piemonte n. 13/2007 che qualifica con disfavore gli impianti di riscaldamento autonomo.

Successivamente il Sindaco emetteva l’ordinanza in epigrafe, avverso la quale venivano mosse le seguenti censure:

Violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000;
insussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente, carenza di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, travisamento e difetto di motivazione. Lo strumento extra ordinem adottato non sarebbe legittimo sia per carenza della sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, sia per carenza di rischi per l’incolumità pubblica, sia perché surrettiziamente volto ad imporre una regolazione ed un assetto stabile di interessi, oltre che a svolgere una funzione sanzionatoria.

Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. L’ordinanza imporrebbe un facere irrealizzabile, accollando ad un ristretto numero di condomini l’onere di ripristinare l’impianto centralizzato;
stante le scelte dell’assemblea condominiale lo stesso amministratore non sarebbe in condizione di operare in contrasto con la volontà espressa dall’assemblea.

Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 19 co. 1 l.r. Piemonte n. 13/2007. Eccesso di potere per travisamento delle D.G.

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