TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2017-04-07, n. 201701786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2017-04-07, n. 201701786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701786
Data del deposito : 7 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2017

N. 00901/2017 REG.RIC.

N. 01786/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00901/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. 901 del 2017, proposto da F G, rappresentato e difeso dagli avvocati A I C.F. RTLNNL85C46H224Q, Adele Maria Peda' C.F. PDEDMR82B51H224Y, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adele Maria Peda', in Reggio Calabria, via Magna Grecia, n.1/e;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro-tempore e Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato nella

GU

4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 15-11-2016, nella parte in cui, all'art. 2: “ Requisiti di ammissione ” prevede che gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver compiuto 37 anni di età, non ammettendo, conseguentemente alla selezione i concorrenti che abbiano superato il 37° anno di età;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’amministrazione resistente a procedere alla ammissione, senza limitazione o riserva alcuna, del ricorrente alle prove d’esame previste dall’impugnato bando di Concorso Pubblico, ed in caso di esito positivo delle prove di concorso, al suo inserimento in graduatoria e conseguente assunzione e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:

-diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato martedì 31 gennaio 2017 sul sito http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=9840 , dove, al sesto capoverso, è sancito che “ L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal bando” .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui si evidenzia che il Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato martedì 31 gennaio 2017 sul sito http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=9840 , prevede che l’espletamento delle prove preselettive avrà luogo dal 29 maggio 2017 al 12 giugno 2017 e si deduce che il ricorrente, pur essendo stato ammesso dal sistema digitale alla procedura preselettiva, avendo superato i 37 anni, potrebbe essere escluso in qualunque momento dalla prova, a mente dell’art. 3 del bando impugnato (norma richiamata anche nell’avviso di diario della prova preselettiva);

Ritenuto che, nel caso di specie, non emergono e neanche vengono specificatamente addotti concreti elementi, atti a comprovare una condizione di periculum in mora , apprezzabile ai sensi dell’art. 56 cpa, nel periodo intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio del 3.5.2017, utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, cpa;

Ritenuto altresì che il dedotto periculum in mora non ha i requisiti della attualità e della concretezza e che potrebbe essere qualificato soltanto alla stregua di un mero metus ;

Ravvisata l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;

Ritenuto che la P.A., per esigenze di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie dedotta in giudizio, anche in via di autotutela;

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 maggio 2017, ore di rito;


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