TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-07-10, n. 202300979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-07-10, n. 202300979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300979
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00979/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00706/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Istituto tecnico tecnologico Panetti Pitagora di Bari;
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

“- del giudizio del Consiglio dei Docenti della classe -OMISSIS- del 14 giugno 2023 di non ammissione del ricorrente all'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore;

-del Verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- dell'Istituto tecnico tecnologico “Panetti Pitagora” di Bari atto ignoto, nella parte di interesse in cui l'alunno non risulta essere ammesso all'esame di stato per l'anno scolastico 2022/2023 e in cui non è stato attribuito il credito scolastico;

- dell'elenco degli ammessi all'esame di stato per l'anno scolastico 2022 /2023 del 14 giugno 2023 nella parte in cui non compare il nome dell'alunno -OMISSIS-;

- della valutazione finale del Consiglio della Classe -OMISSIS- dell'Istituto tecnico tecnologico “Panetti Pitagora” di Bari atto ignoto, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato dell'alunno -OMISSIS- e non ha attribuito il credito scolastico;

- dello scrutinio finale 2° quadrimestre a.s. 2022/23 della Classe -OMISSIS- dell'Istituto tecnico tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari, relativo all'alunno -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche allo stato non noto, compresi i giudizi individuali dei docenti che hanno concorso a deliberare la non ammissione dello studente -OMISSIS- all'Esame di Stato”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi gli avvocati Giacomo e R V per la parte ricorrente, nessuno è comparso per il Ministero resistente;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


Il giovane ricorrente ha frequentato la scuola secondaria di secondo grado nell’Istituto tecnico tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari, sezione-OMISSIS-.

Il suo precedente percorso scolastico risulta regolare.

Nell’atto introduttivo del giudizio si riferisce che, nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2022/2023, all’esito del primo quadrimestre, però, ha riportato una serie di voti insufficienti in varie materie (matematica, sistemi e reti, informatica e tecnica e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni - TIPSIT). Infine, il consiglio di classe non l’ha ammesso a sostenere gli esami di Stato, in virtù del giudizio espresso il 14 giugno 2023.

L’interessato contesta tale valutazione, deducendo i motivi così rubricati:

“I. VIOLAZIONE DI LEGGE: D.P.R. N. 122/2009;
L. N. 107/2015 E D.LGS. N. 59/2004;
D.LGS. 62/2017. ECCESSO DI POTERE (sviamento;
erroneità dei presupposti;
irrazionalità manifesta;
contraddittorietà, motivazione apparente)”;

“II.- VIOLAZIONE DEL D.M. N. 80/2007.

ECCESSO DI POTERE (sviamento;
erroneità dei presupposti;
irrazionalità manifesta)”.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2023, fissata per la trattazione istanza cautelare, previo avviso alle parti, ex articolo 60 del codice del processo amministrativo, il collegio si è riservato di decidere la causa nel merito con una sentenza immediata, sussistendone i presupposti.

Il ricorso è infondato.

Quanto alle censure sub I, le eleganti argomentazioni sviluppate nell’atto introduttivo del giudizio, che fanno leva sui risultati ottenuti nei precedenti anni scolastici, sul miglior profitto registrato nel secondo quadrimestre e sulla media finale che nel complesso sfiora il 6, non possono smentire il dato oggettivo su cui si fonda il negativo giudizio del consiglio di classe.

Lo studente, che ha frequentato l’istituto tecnico tecnologico ad indirizzo informatico, è stato così valutato, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato (verbale n. 6 del 12 giugno 2023):

“Il candidato ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, con numerose entrate alla seconda ora, dimostrando capacità generali e competenze elaborative non adeguate;
la partecipazione al dialogo educativo è stata passiva. I risultati conseguiti a livello di conoscenze, competenze e capacità specifiche non sono sufficienti nelle materie di indirizzo ed in matematica. Ha evidenziato maggiori difficoltà e scarso impegno nelle seguenti discipline: matematica, sistemi e reti, TPSIT e informatica anche nel primo quadrimestre, avendo superato il debito esclusivamente in Informatica. In considerazione di quanto sopra esposto, il consiglio di classe, valutando non adeguata la preparazione globale dello studente, nonché dell’Articolo 6 del D.P.R. 122/2009 e dell’Articolo 3 della Ordinanza Ministeriale n. 45 del 09/03/2023, ne dispone la non ammissione agli esami di Stato”.

È perciò evidente che la non ammissione agli esami di Stato rappresenta la corretta applicazione dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, secondo il quale “L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

[…]

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo”. Disposizione questa che deve leggersi in collegamento funzionale con l’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo che prevede: “L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi […]”.

Le censure sub II non convincono.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza (per tutte, Consiglio di. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 617;
17 gennaio 2011, n. 236), il giudizio del consiglio di classe non è correlato alla mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico dei corsi di recupero.

La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi