TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-16, n. 202407442

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-16, n. 202407442
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407442
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 07442/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04177/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da C S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C V, M P, G C, F T, con domicilio legale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone, n. 44;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, G B D L, con domicilio legale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;
Enea - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Società Ricerca Sul Sistema Energetico - Rse S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017, ricevuta il successivo 6 marzo 2017, avente per oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A. ”, tramite cui il GSE stesso ha comunicato a COLACEM S.p.A. che la Richiesta di Verifica e Certificazione n. -OMISSIS- non può essere accolta;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, fra cui espressamente, il provvedimento del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 22 novembre 2016 con cui il GSE ha comunicato il “preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241 del 1990 della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A” e la nota prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2016 con la quale la Società Ricerca Sul Sistema Energetico-RSE S.p.A. ha chiesto integrazioni relative alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLACEM S.P.A. il 28 luglio 2020, per l'annullamento

- dell'atto del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2020, avente per oggetto “ istanza di riesame prot. -OMISSIS- del 11 marzo 2020 in relazione al provvedimento del GSE prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017. Conferma del diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A.” ;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLACEM S.P.A. il 29 ottobre 2020, per l'annullamento

- della nota del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017, ricevuta il successivo 6 marzo 2017, avente per oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A. ”, tramite cui il GSE stesso ha comunicato a COLACEM S.p.A. che la Richiesta di Verifica e Certificazione n. -OMISSIS- non può essere accolta;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, fra cui espressamente, il provvedimento del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 22 novembre 2016 con cui il GSE ha comunicato il “ preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241 del 1990 della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A” e la nota prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2016 con la quale la Società Ricerca Sul Sistema Energetico-RSE S.p.A. ha chiesto integrazioni relative alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A.

- dell'atto del GSE S.p.A. prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2020, avente per oggetto “ istanza di riesame prot. -OMISSIS- del 11 marzo 2020 in relazione al provvedimento del GSE prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017. Conferma del diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata da COLACEM S.p.A.” e di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C S.p.A. il 2 febbraio 2022, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

- della nota del GSE S.p.A. -OMISSIS- del 19 novembre 2021, avente per oggetto “ istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. -OMISSIS- del 21 luglio 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017 ”;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C S.p.A. il 10/1/2023:

per l'annullamento parziale

- della nota del 28 ottobre 2022 del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente per oggetto “ applicazione dell'art. 42 commi 3bis e 3ter, del D.Lgs n. 28/11 alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS- – Comunicazione di esito ”, nelle sole parti di cui alla narrativa;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ivi compreso l'atto del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “ istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. -OMISSIS- del 21 luglio 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017 – Chiarimenti a seguito dell'Ordinanza TAR Lazio, sez. III-ter, n. 1096/2022 ”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. e di Enea - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 maggio 2017 e depositato il 10 maggio 2017, la società C S.p.a. ha impugnato per l’annullamento la nota prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017, ricevuta il successivo 6 marzo 2017, con cui il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito anche “GSE”) ha rigettato la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. -OMISSIS-, presentata dalla stessa C in data del 30 giugno 2016.

C ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso alla citata nota di rigetto, fra cui il preavviso di rigetto della citata RVC (nota prot. -OMISSIS- del 22 novembre 2016, adottato dal GSE ex art. 10 bis della legge n. 241/90, e la nota prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2016, con la quale la Società Ricerca sul Sistema Energetico-RSE S.p.A. ha chiesto integrazioni sulla citata RVC.

Espone in fatto COLACEM:

- di aver presentato in data 19 dicembre 2013 al GSE, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e della Delibera

AEEGSI

9/2011, la proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) n. 0115705054113T017, relativa a un progetto finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell’uso finale di energia primaria, da misurarsi in termini di TEP, da realizzarsi con riguardo alla linea di raffreddamento del clinker dell’impianto di produzione del cemento sito in Galatina (LE). Ciò al fine di ottenere i relativi titoli di efficienza energetica;

- che la suddetta PPPM è stata approvata dal GSE con provvedimento prot. 2687 del 6 febbraio 2014;

- di aver presentato in data 9 marzo 2015 la prima RVC -OMISSIS-, per la rendicontazione dei risparmi conseguiti nel periodo dal 9 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, approvata dal GSE con provvedimento prot. 22295 dell’8 maggio 2015;

- di aver presentato il 30 giugno 2016 la RVC -OMISSIS-, per la rendicontazione dei risparmi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. In relazione a detta RVC, con nota prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2016 RSE ha chiesto a C di fornire ulteriore documentazione e chiarimenti a dimostrazione dell’addizionalità dell’intervento, di indicare la data di installazione dei motori alimentati dagli inverter e di ridefinire la vita tecnica dell’intervento in base alla vita tecnica residua delle apparecchiature oggetto dello stesso;

- di aver ha fornito riscontro con la RVC -OMISSIS-_REV1 del 29 2016;

- che, con nota del 22 novembre 2016 (prot. GSE/-OMISSIS-), il GSE ha comunicato a C il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, rilevando che “ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (…)” ;

- che il 13 gennaio 2017, C ha presentato le proprie osservazioni ex art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- che, con provvedimento prot. GSE P20170019268 del 24 febbraio 2017, il GSE ha comunicato il rigetto della RVC n. -OMISSIS- per mancanza di addizionalità.

Avverso la richiesta di integrazione documentale, il preavviso di rigetto e il provvedimento del 24 febbraio 2017 di rigetto della RVC, la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:

I. violazione dell’art. 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. violazione degli art. 12, 14 e 16 delle linee guida. sviamento di potere. violazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e dei principi di efficienza e certezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene la ricorrente che, nonostante l’approvazione della PPPM e della prima RVC, il GSE avrebbe, attraverso la valutazione della seconda RVC, operato in sostanza una nuova valutazione della PPPM già approvata con provvedimento del 6 febbraio 2014. Il provvedimento impugnato del 24 febbraio 2017 si configurerebbe, quindi come un annullamento d’ufficio dell’approvazione della PPPM, pur in assenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.

II. Violazione degli art. 12, 14 e 16 delle linee guida. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e dei principi di efficienza e certezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento. Sviamento di potere, in quanto i controlli svolti dal GSE ai sensi delle Linee guida non possono avere la finalità di rivalutare il progetto originariamente assentito, tanto meno sulla base di nuovi e illegittimi criteri non considerati nel procedimento concluso con l’approvazione della PPPM.

III. Con riferimento all’asserita insussistenza del requisito dell’addizionalità e di baseline : eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 1 delle linee guida dell’AEEGSI e della guida operativa 3.1 dell’ENEA. Violazione degli artt. 6, comma 2, e dell’art. 15, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012. La ricorrente deduce, in particolare, che il GSE avrebbe erroneamente valutato il requisito dell’addizionalità sia sotto il profilo dell’asserita natura non innovativa dell’intervento, sia perché avrebbe introdotto “un criterio di natura economico-finanziaria ” in violazione della normativa di riferimento.

Si è costituita in giudizio l’ENEA - Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, eccependo il suo difetto di legittimazione a resistere e chiedendo per l’effetto di disporne l’estromissione dal giudizio.

Si è altresì costituito il GSE per resistere alle censure ex adverso proposte.

In data 11 marzo 2020, C ha presentato istanza di riesame del provvedimento di rigetto, allegando una Relazione Tecnica a dimostrazione dell’addizionalità tecnica ed economica dell’intervento.

Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2020, il GSE ha rigettato la citata istanza di riesame, attesa la persistenza dell’originario motivo ostativo indicato nel provvedimento di rigetto del 24 febbraio 2017. In particolare, il GSE ha ritenuto che “ dall’analisi della documentazione integrativa fornita l’11/03/2020, la RVC non risulta conforme alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012. In particolare, dalla documentazione fornita, considerato il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento e valutato il confronto tra i risparmi di energia conseguibili e i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali”.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2020, con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 luglio 2020 e depositato il 28 luglio 2020, C ha riproposto sostanzialmente le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Nelle more, con nota del 21 luglio 2020 (prot. -OMISSIS-), la ricorrente ha formulato istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, chiedendo al GSE di revocare il provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2017.

Considerato il decorso del suddetto termine di sessanta giorni previsto dall’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, con ricorso R.G. 10650/2021, proposto innanzi a questo Tribunale, la ricorrente ha chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’accertamento in via principale del silenzio-assenso e, in subordine, del silenzio-inadempimento formatosi a seguito della presentazione dell’istanza di C S.p.A. ex art. 56 del DL 76/2020.

Successivamente alla notifica del suddetto ricorso RG 650/2021, il GSE ha comunicato alla Società il provvedimento del 19 novembre 2021 con il quale ha rigettato l’istanza ex art. 56 del D.L. 76/2020 sostenendo che “ l’art. 56 del D.L. n. 76/2020, comma 8, si applichi ai soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso o decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e non anche, come nel caso di specie, ai provvedimenti con i quali il GSE ha disposto il rigetto delle richieste di verifica e certificazione, valutate ai sensi del dell’art.16 delle L.G. EEN 9/11 ”.

Avverso il provvedimento del 19 novembre 2021, con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 gennaio 2022 e depositato il 18 febbraio 2022, la ricorrente ha interposto impugnativa, previa sospensione degli effetti. Sostiene, in particolare, la ricorrente che i commi 7 e 8 dell’art. 56 del DL avrebbero portata ricognitiva delle norme e dei principi già applicabili, in tal modo confermando i vizi già dedotti, o in subordine che abbiano valenza retroattiva, tanto di interpretazione autentica, quanto – in via ulteriormente gradata – innovativa. Dal combinato disposto dei commi 7 ed 8 del D.L. 76/20 discenderebbe, in particolare, la possibilità di dedurre l’illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, per chiederne l’annullamento ex tunc. Posto, inoltre, che il provvedimento del 24 febbraio 2017 è stato erroneamente qualificato dal GSE come un rigetto della RVC, anziché come atto di annullamento d’ufficio, e tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza n. 237 del 13 novembre 2020) ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 56 a tutti gli atti di diniego adottati dal GSE, sussisterebbero tutti i presupposti per l’applicazione della disposizione al caso di specie;
l’istanza della ricorrente sarebbe dunque ammissibile.

In data 21 dicembre 2020, la ricorrente ha trasmesso al GSE un atto di intimazione a provvedere, chiedendo, in via principale, il riconoscimento di tutti i TEE sin dal sorgere del relativo diritto e dalla prima rendicontazione dei risparmi energetici e, in subordine, la decurtazione compresa tra il 10% e il 50% dei certificati bianchi per il periodo residuo di incentivazione.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, C ha proposto il ricorso (R.G. 10650/2021) avverso il silenzio serbato dal GSE.

Successivamente alla notifica del suddetto ricorso R.G. 10650/2021, il GSE ha rigettato l’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del DL 56/2020, sostenendo che “l’art. 56 del D.L. n. 76/2020, comma 8, si applichi ai soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso o decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e non anche, come nel caso di specie, ai provvedimenti con i quali il GSE ha disposto il rigetto delle richieste di verifica e certificazione, valutate ai sensi del dell’art.16 delle L.G. EEN 9/11”.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2022, con ordinanza n. 1096, questo Tribunale ha ritenuto “ opportuno, in vista dell’udienza che verrà successivamente fissata, anche ai fini della valutazione circa l’ammissibilità dell’istanza ex art. 56 comma 8 DL 76/2020, che il Gestore chiarisca la portata e gli effetti del potere esercitato mediante l’adozione del contestato rigetto della RVC, con riferimento alla PPPM approvata ”.

Il 5 maggio 2022 il GSE ha dato riscontro all’ordinanza, comunicando che avrebbe applicato l’art. 42 del D.lgs. 28/2011, introdotto dall’art. 56 del D.L. 76/2020, chiedendo a C di inviare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all’assenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva, aventi ad oggetto il progetto di efficientamento energetico in esame.

La Società ha trasmesso la dichiarazione richiesta, confermando l’insussistenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva.

Con atto del 28 ottobre 2022, il GSE ha concluso il procedimento di applicazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 28/2011, confermando la rendicontazione già approvata con la RVC n. -OMISSIS- e stabilendo che gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione RVC n. -OMISSIS- avrebbero avuto decorrenza a partire dal periodo di rendicontazione oggetto della medesima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.

Avverso detta nota del 28 ottobre 2022 del GSE C ha presentato il quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 dicembre 2022 e depositato il 10 gennaio 2023, col quale ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di rigetto con riferimento alla seconda RVC, deducendo: violazione dell’art. 42 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 56, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito con legge 120/2020. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca;
illegittimità in via autonoma e derivata per i vizi dedotti con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che il provvedimento del 22 ottobre 2022, avendo completamente omesso la duplice valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990 e, in subordine, la decurtazione in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, violerebbe il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, il quale prevede che “ il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione ”.

In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata da ENEA, atteso che, essendo impugnati unicamente provvedimenti emessi dal Gestore, l’Ente in questione è sostanzialmente estraneo alla materia del contendere.

2. Con il primo e con il secondo motivo di censura del ricorso introduttivo C ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, e la violazione del principio del legittimo affidamento, assumendo che il provvedimento di rigetto della RVC avrebbe dato luogo ad un procedimento di secondo grado, volto non alla verifica della RVC, ma ad una nuova valutazione della PPPM in violazione dei principi sanciti dall’art. 21-nonies della legge 241/90 e del legittimo affidamento.

2.1. La doglianza è, nel suo complesso, destituita di fondamento.

2.2. Giova innanzitutto osservare che, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento e dalla fonte normativa in esso richiamata, spetta al Collegio la qualificazione giuridica del potere esercitato (Tar Lazio-Roma, sez. III-ter, 3.6.2021, n. 6554).

In proposito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidatasi sul punto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 18.12.2023, n. 10920, che ha integralmente confermato la sentenza di questo TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 21.09.2021, n. 9860), secondo cui:

- il potere di verifica da parte del GSE della spettanza dei benefici concessi ha carattere “immanente”, la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso;

- l’atto emesso dal Gestore ai sensi dell'art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011 non è manifestazione del potere di autotutela, ma è espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato;

- ad un diverso inquadramento giuridico non può condurre la modifica all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, introdotta dall'art. 56, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, atteso che “ la nuova disposizione non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti al momento dell'entrata in vigore ed ancora sub iudice, solo a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni indicate dall'art. 56 comma 8, d.l. n. 76/2020 (Tar Lazio-Roma, sez. III Ter, 5.5.2023, n. 7651).

2.3. Con specifico riferimento al regime dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche denominati certificati bianchi, i poteri di verifica e controllo del GSE trovano conferma anche nel D.M. del 28 dicembre 2012, che all’art. 14 prevede espressamente che il GSE esegua “ i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi ”. Inoltre, ai sensi del comma 3, “ nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi, il GSE dispone l’annullamento dei certificati imputabili all’irregolarità riscontrata ”.

Anche tale potere è stato inquadrato non già nel paradigma dell’autotutela, bensì in un potere di accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell'impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato (Cons. Stato Sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095).

2.4. Da ciò discende che l’approvazione della PPPM non determina automaticamente il diritto al conseguimento dei certificati bianchi, in quanto la verifica e certificazione avviene solo a seguito della presentazione di ogni singola RVC, come previsto dall’art. 12 delle Linee Guida, con relativa valutazione da parte del GSE.

In questa prospettiva, occorre richiamare il costante orientamento di questo Tribunale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 22 giugno 2022, n. 8255), dal quale il Collegio non intende discostarsi, secondo cui “ il procedimento (a formazione progressiva) di attribuzione dei TEE “si articola in più fasi: preliminarmente, il proponente o Soggetto Titolare deve presentare al GSE (in passato, l’AEEG) una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) descrittiva dell’intervento e, successivamente all’approvazione di quest’ultima, il Soggetto Titolare deve presentare periodicamente delle Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi conseguiti (RVC). A seguito del positivo esito della RVC, che dunque non consegue automaticamente all’approvazione della PPPM, richiedendo invece diverse e autonome valutazioni, viene infine riconosciuto un certo numero di Certificati Bianchi (CB), corrispondenti al risparmio energetico effettivamente raggiunto (da ultimo, questa Sezione, sentenza n. 13316/2021).

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