TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2015-05-14, n. 201500768

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2015-05-14, n. 201500768
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201500768
Data del deposito : 14 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00051/2007 REG.RIC.

N. 00768/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2007, proposto da:
N A, rappresentata e difesa dagli avv.ti M T e L C, con domicilio eletto in Cagliari presso la Dott.ssa M Casu Ponticelli, Via La Vega n. 11;

contro

il Comune di Alghero, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C R, con domicilio eletto in Cagliari presso Doc Service Snc, Via Cimarosa n. 40;

nei confronti di

C M A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale e con i motivi aggiunti depositati in data 09.02.2007:

della delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 7.11.2006, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Alghero a decorrere dal 20.11.2006 mai notificata o altrimenti comunicata (nota a seguito di accesso agli atti del 7.12.2006 ad eccezione degli allegati, non affissi all'Albo e mai consegnati), avente ad oggetto, nominalmente, " attuazione Sentenza (TAR Sardegna) 551/2005 Integrazione disciplina urbanistica dell'area di proprietà della ricorrente in località Cuguttu " ;

della nota del Commissario ad Acta del 9.11.2006 prot. 4176, nella quale si indica - erroneamente - che il Comune avrebbe deliberato la riclassificazione delle aree;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alghero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2015 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Novelli è proprietaria dei terreni in Comune di Alghero, località “Orti di Cuguttu”, distinti in catasto al foglio 61, mappali 747 sub a - 636 sub a, meglio descritti e individuati nel titolo di provenienza (verbale di conciliazione giudiziale, Tribunale di Sassari, RGAC n. 1851/96 del 28 gennaio 2003 e relativi allegati).

Espone in ricorso che tali terreni erano classificati dal PRG del Comune di Alghero, approvato con D.A.

5.11.1984 n. 1427/U, parte come strada e parte PEEP ex legge n. 167/62.

Tali terreni erano dunque soggetti ai vincoli restrittivi preordinati all’espropriazione, divenuti inefficaci e decaduti per l’avvenuto decorso del termine quinquennale.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 10/1977, erano divenuti “zona bianca”.

Con ripetute istanze la sig.ra Novelli diffidava l’amministrazione comunale affinché provvedesse all’integrazione dello strumento urbanistico in relazione ai predetti terreni.

Non avendo ottenuto riscontro, proponeva ricorso giurisdizionale nanti questo TAR (ric. n. 111/2005), che veniva accolto con sentenza n. 551/2005.

In assenza di riscontro da parte dell’amministrazione comunale malgrado la notifica dell’anzidetto provvedimento giurisdizionale, la sig.ra Novelli proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato.

Con sentenza n. 28 del 19 gennaio 2006 il Tribunale ordinava al Comune di Alghero di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente ai fini della riqualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà, disponendo, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva.

Con l’impugnata delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 7.11.2006 il Comune di Alghero dava inizio al procedimento per l’esecuzione dell’anzidetta statuizione.

In conseguenza di tale delibera consiliare, con nota del 9.11.2006 prot. 4176 il Commissario ad acta comunicava che stante l’intervenuta delibera di riclassificazione dell’area in questione doveva dichiararsi cessata la propria attività.

Con il ricorso in esame la sig.ra Novelli contesta, tuttavia, la legittimità di tali atti chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Nullità – Inesistenza – Carenza di potere – Elusione del giudicato – In subordine: violazione del giudicato: in quanto l’atto adottato dall’amministrazione comunale non sarebbe conforme al giudicato del giudice amministrativo;

2) Violazione di legge (mancata applicazione dell’art. 20 L.R. n. 45/1989) – Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento: in quanto la delibera impugnata non costituirebbe una variante e sarebbe comunque inidonea ad incidere sulla illegittima permanenza della qualifica di area bianca del terreno impugnato;

3) Sviamento di potere – Reiterazione – Permanenza del vincolo: in quanto nella sostanza si sarebbe avuta una illegittima reiterazione del vincolo in danno delle aspettative del privato;

4) Eccesso di potere per contraddittorietà: sia rispetto agli atti preparatori del procedimento sia in relazione a delibere concernenti terreni siti nella stessa località;

5) Violazione di legge – Falsa applicazione dell’art. 15, comma 5, PPR: in quanto l’area per cui è causa avrebbe in equivocamente vocazione edificatoria (riconosciuta di zona B o C) e non potrebbe essere legittimamente destinata a zona G anche in relazione alle norme del PPR;

6) Specificità della variante – Eccesso di potere: in quanto la variante approvata non avrebbe i caratteri della generalità ed astrattezza propri dell’atto di pianificazione urbanistica ma riguarderebbe solo i terreni della ricorrente;

7) Travisamento ed erronea valutazione – Omessa contestualizzazione dell’area nel tessuto urbano: in ordine al criterio utilizzato dall’amministrazione per addivenire alla classificazione dell’area della ricorrente come zona G, considerandola avulsa dal contesto nella quale si trova;

8) Violazione dei termini dell’ottemperanza: in quanto l’amministrazione avrebbe provveduto dopo i termini concessi dal giudice amministrativo per l’ottemperanza;

9) (motivo 10 del ricorso) Violazione di legge – mancata applicazione dell’art. 2 legge 19.11.1968 n. 1187, dell’art. 38 legge 22.10.1971 n. 865;
degli artt. 8 e 9 legge 18.4.1992 n. 167;
artt. 3 e ss. L.R. n. 45/1989;
D.A. RAS 20.12.1983 n. 2266/U: in quanto la scadenza di entrambi i vincoli insistenti sull’area di proprietà della ricorrente comporta l’obbligo del Comune di procedere alla effettiva integrazione dello strumento urbanistico;

10 (11 di ricorso) Violazione di legge (art. 8 L. 1150/1942): con riguardo alla lesione del diritto della ricorrente alla regolamentazione urbanistica dell’area;

11 (12 di ricorso) Violazione dell’art. 42 Cost.: in quanto con il suo operato l’amministrazione avrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto il diritto di proprietà della ricorrente.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati con declaratoria dell’obbligo del Comune di Alghero di integrare lo strumento urbanistico con riguardo ai terreni per cui è causa, e con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti da quantificarsi successivamente, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Alghero che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

In vista della trattazione del merito della causa le parti hanno integrato le loro difese insistendo, infine, nelle già rassegnate conclusioni.

Alla pubblica udienza del 1° aprile 2015, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La sig.ra Novelli lamenta, anzitutto, l’illegittimità/nullità dei provvedimenti impugnati per violazione/elusione del giudicato scaturito dalla sentenza del TAR Sardegna n. 551 del 25 marzo 2005.

Con l’anzidetta decisione, invero, questo TAR aveva dichiarato l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulla richiesta della ricorrente integrando la disciplina urbanistica venuta meno per effetto della decadenza di vincoli preordinati all’espropriazione, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale di indirizzo dello sviluppo urbanistico.

Aveva infatti precisato il TAR che “… il silenzio serbato dal Sindaco sull'istanza della ricorrente, volta ad ottenere provvedimenti urbanistici necessari e conseguenti alla decadenza di vincoli previsti dal piano regolatore generale, debitamente fatto constatare mediante atto di diffida, comporta inadempimento all'obbligo di provvedere in quanto, dilatando nel tempo la doverosa integrazione del piano e privando il territorio del necessario ed organico disegno urbanistico, lascia la proprietà privata in uno stato indefinito di incertezza, con effetto surrettizio analogo al vincolo decaduto ”.

Aveva peraltro espressamente ricordato il Tribunale che “… l'accertamento giudiziale dell’illegittimità dell'inerzia del Comune, attivato mediante il procedimento del silenzio rifiuto, ha l'effetto di imporre al Comune l'obbligo di integrare la disciplina urbanistica vigente, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali e, quindi, non necessariamente nel senso richiesto dal privato (in merito, non vi è dubbio che il vincolo possa anche essere reiterato, seppure con adeguata motivazione) ”.

Orbene, con l’impugnata delibera n. 53 del 7 novembre 2006 il Consiglio comunale di Alghero, sia pur tardivamente, nel dare attuazione alla sentenza del giudice amministrativo, ha classificato l’area per cui è causa “zona G9 servizi generali” con le seguenti prescrizioni:

L'area è destinata ad edifici, attrezzature ed impianti privati riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione, i beni culturali, la sanità lo sport e le attività ricreative, il credito e le comunicazioni.

In ogni caso devono essere rispettate le seguenti norme esecutive:

1) garantire la viabilità pubblica;

2) non superare l'indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq;

3) gli interventi dovranno essere orientati alla ricomposizione spaziale e figurativa dell'esistente e dovranno essere orientati a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri del contesto;

4) gli interventi dovranno essere orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature collettive esistenti ”.

Rileva peraltro il Collegio che, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della legge regionale n. 45/1989, le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento previsto per l’approvazione del PUC ai sensi dei commi 1 e seguenti dello stesso art. 20:

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