TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201000528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201000528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201000528
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00765/2010 REG.RIC.

N. 00528/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00765/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 765 del 2010, proposto da:


A V, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso F G in Bologna, Galleria Marconi N. 2;
Primetta Berti;


contro

Comune di Ozzano dell'Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. G D, Anovaldo Bonacorsi, con domicilio eletto presso G D in Bologna, via D'Azeglio N.39;
Provincia di Bologna;

nei confronti di

L N, Valeria Bugane';

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle Ordinanze n.48 e 49 del 03.05.2010, successivamente comunicate, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ozzano dell'Emilia ha dichiarato l'inabitabilità di due immobili di proprietà dei ricorrenti, siti in Ozzano dell'Emilia, Via Mercatale Settefonti n.3 int. A.e B. e ne ha contestualmente ordinato lo sgombero;

nonchè in parte qua, della delibera del Consiglio Comunale di Ozzano dell'Emilia, n.11 del 19.03.2009, successivamente pubblicata, che ha approvato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune;

nonchè della "Comunicazione di preavviso di rilascio immobile";..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ozzano dell'Emilia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;

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