TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2023-11-15, n. 202307185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2023-11-15, n. 202307185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307185
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 07560/2018 REG.RIC.

N. 07185/2023 REG.PROV.PRES.

N. 07560/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7560 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G L C, rappresentato e difeso dagli avvocati H B, L G T, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;

contro

Corte dei Conti, Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Alberto Stancanelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento

- della nota prot. n. 212/CP/Ris. in data 31 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti aveva deliberato nell'adunanza del 29-30 maggio 2018 di non accogliere l'istanza di accesso agli atti in data 14 maggio 2018 presentata dalla parte ricorrente;

- dei verbali dell'adunanza del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti del 29-30 maggio 2018 con i quali è stato deliberato di non accogliere l'istanza di accesso agli atti in data 14 maggio 2018 presentata dalla parte ricorrente;

- di qualunque altro atto precedente, presupposto, conseguente, e comunque connesso, anche non conosciuto ovvero implicito;

per la declaratoria

del diritto della parte ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con la suddetta istanza presentata in data 14 maggio 2018 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a.,

nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALVI GIAN LUCA il 16\10\2018 :

per la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento

- della nota prot. n. 212/CP/Ris. in data 31 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti aveva deliberato nell'adunanza del 29-30 maggio 2018 di non accogliere l'istanza di accesso agli atti in data 14 maggio 2018 presentata dalla parte ricorrente;

- dei verbali dell'adunanza del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti del 29-30 maggio 2018 con i quali è stato deliberato di non accogliere l'istanza di accesso agli atti in data 14 maggio 2018 presentata dalla parte ricorrente;

- di qualunque altro atto precedente, presupposto, conseguente, e comunque connesso, ivi espressamente inclusa la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 130/2017 del 24-25 gennaio 2017;
anche non conosciuto ovvero implicito;

per la declaratoria

del diritto della parte ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con la suddetta istanza presentata in data 14 maggio 2018 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a.,

nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 giugno 2018;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, a seguito della notifica alle parti costituite, da parte della Segreteria del Tribunale, di apposito avviso, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, anzi citato;

Che, pertanto, il predetto ricorso è da ritenersi perento ai sensi del medesimo art. 82, comma 1, cod. proc. amm.;



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