TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-09-16, n. 202201651
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Pubblicato il 16/09/2022
N. 01651/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio, e -OMISSIS- nella qualità di già esercenti la potestà genitoriale sul predetto, rappresentati e difesi dagli avv.ti C C e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania e Istituto Tecnico Commerciale e per -OMISSIS- ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
1.del provvedimento datato 08.06.2022 senza numero di protocollo, con il quale si comunicava che l'alunno -OMISSIS-della classe 5 sez B corso Informatica e telecomunicazioni non veniva ammesso a sostenere gli esami di maturità, a causa delle “gravi e diffuse insufficienze riportate nello scrutinio finale;
2.di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
3.di tutti gli atti connessi e consequenziali, successivi al provvedimento impugnato e del quale si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
4.di ogni atto connesso e consequenziale non conosciuto da essi ricorrenti, nonostante l'istanza di accesso agli atti come notificata;
e
per la declaratoria
del diritto dell'alunno -OMISSIS-ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere l'esame di stato ovvero le prove scritte e le prove orali, anche previa riconvocazione del consiglio di classe per il riesame;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
5.del provvedimento datato 08/06/2022 senza numero di protocollo con il quale si comunicava che l'alunno -OMISSIS-della classe 5 sez B corso Informatica e telecomunicazioni non veniva ammesso a sostenere gli esami di maturità, a causa delle “gravi e diffuse insufficienze” riportate nello scrutinio finale;
6.di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
7.di tutti gli atti connessi e consequenziali, successivi al provvedimento impugnato e del quale si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia;
8.di ogni atto connesso e consequenziale non conosciuto da essi ricorrenti, nonostante l'istanza di accesso agli atti come notificata.
e
per la declaratoria del diritto dell'alunno -OMISSIS-ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere l'esame di stato ovvero le prove scritte e le prove orali, anche previa riconvocazione del consiglio di classe per il riesame.
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
9. del provvedimento datato 08/06/2022 senza numero di protocollo, con il quale si comunicava che l'alunno -OMISSIS-della classe 5 sez B corso Informatica e telecomunicazioni non veniva ammesso a sostenere gli esami di maturità, a causa delle “gravi e diffuse insufficienze riportate nello scrutinio finale;
10. di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
11.di tutti gli atti connessi e consequenziali, successivi al provvedimento impugnato e del quale si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
12. di ogni atto connesso e consequenziale non conosciuto da essi ricorrenti, nonostante l'istanza di accesso agli atti come notificata;
e
per la declaratoria del diritto dell'alunno -OMISSIS-ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere l'esame di stato ovvero le prove scritte e le prove orali, anche previa riconvocazione del consiglio di classe per il riesame.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell’Istituto Tecnico Commerciale e per -OMISSIS-
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che il ricorso, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, non sia provvisto del prescritto fumus bonis juris , avuto riguardo alle gravi carenze in alcune materie fondamentali dell’indirizzo di studio, come documentate dell’ampia produzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
RITENUTO, altresì, sempre alla luce della produzione documentale dell’Amministrazione resistente, che verosimilmente non sussista il lamentato deficit informativo in danno di parte ricorrente;
RITENUTO di regolare le spese della presente fase cautelare secondo il principio della soccombenza;