TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400152
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00152/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01051/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L M T e B L D, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato B L D in Catania, Piazza Cavour n. 14;

contro

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Albani, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10;

per l'annullamento,

- della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.02.2012 della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, trasmessa dal Comune di -OMISSIS- in data 24.02.2012, con cui il Dirigente responsabile UO VII, ed il Soprintendente reggente, hanno dichiarato che il progetto di approdo turistico proposto dalla -OMISSIS- non presenta requisiti di ammissibilità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, del Dipartimento Territorio Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 27 novembre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato nelle date 23 aprile e 2 maggio 2012 e depositato in data 7 maggio 2012 -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.

-OMISSIS- ha presentato, in data 15 luglio 2008, un’istanza di concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un approdo turistico nell’ambito del Porto grande di -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, recepito in Sicilia con l’art. 75 della L. R. n. 4/2003.

All’esito dei lavori della conferenza dei servizi di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 509/97, su parere favorevole di tutti gli Enti partecipanti, il progetto preliminare è stato ammesso, con provvedimento n. 506 del 14 ottobre 2009, alla fase di cui al successivo art. 6, relativa all’approvazione del progetto definitivo.

L’istante, in data 19 aprile 2011, ha depositato il progetto definitivo dell’approdo presso l’ufficio del RUP, che lo ha trasmesso, in data 20 aprile 2011, a tutte le altre Amministrazioni partecipanti, per il relativo esame e la successiva approvazione.

Nonostante già ad ottobre del 2011 fossero abbondantemente trascorsi i termini previsti dalla legge, la fase relativa all’approvazione del progetto definitivo, di cui all’art. 6 cit. non fu prontamente avviata.

Al contrario, la Soprintendenza di -OMISSIS- ha richiesto, con nota prot. n. 15125 del 20 settembre 2011, la riconvocazione della conferenza dei servizi per un riesame del parere positivo reso sul progetto preliminare già ammesso alla successiva fase con il provvedimento n. 506 del 14 ottobre 2009.

Il Comune di -OMISSIS- ha accolto la richiesta della Soprintendenza e ha riconvocato la conferenza dei servizi sul progetto preliminare per il 16 dicembre 2011;
in questa sede, i rappresentanti della Soprintendenza di -OMISSIS- hanno disposto l’avvio del procedimento di annullamento del parere espresso in conferenza dei servizi del 2 luglio 2009.

Nella successiva seduta del 16 gennaio 2012, la sostanzialmente Soprintendenza ha concluso il procedimento di secondo grado senza procedere all’annullamento del parere positivo reso il 2 luglio 2009 e, quindi, confermandone il contenuto.

A questo punto, il Comune di -OMISSIS- ha provveduto a convocare, per il 30 gennaio 2012, la conferenza dei servizi al fine di procedere all’approvazione del progetto definitivo così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 509/1997.

Durante questa seduta diversi Enti (Capitaneria di Porto, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Genio Civile di -OMISSIS-, Soprintendenza del Mare, Provveditorato OO. PP. Marittime) hanno espresso o ribadito il proprio parere favorevole, alcuni Enti (Agenzia delle Dogane,

ARTA

Servizio VIA/VAS,

ARTA

Demanio marittimo) hanno chiesto precisazioni o integrazioni di immediata esecuzione.

La Soprintendenza di -OMISSIS-, invece, ha statuito unilateralmente che il progetto avrebbe dovuto essere integrato e modificato secondo una serie di prescrizioni.

A conclusione della conferenza dei servizi, il RUP ha così assegnato un termine di 60 giorni per adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite dagli Enti partecipanti.

Avverso il verbale della conferenza dei servizi del 30 gennaio 2012 è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritto al n. r.g. 732/2012.

In data 24 febbraio 2012, il Comune di -OMISSIS- ha trasmesso alla -OMISSIS- la avversata nota prot. n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2012 della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, con cui il dirigente responsabile UO VII, ed il Soprintendente reggente, hanno dichiarato, con riferimento alla procedura VIA-VAS, che il progetto di approdo turistico proposto dalla -OMISSIS- non presenta requisiti di ammissibilità, considerata l’intervenuta adozione del piano paesaggistico della Provincia di -OMISSIS- da parte dell’Assessorato Regionale ai Beni culturali.

Il decreto dell’Assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana-OMISSIS- dell’1 febbraio 2012, pubblicato all’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- a partire dall’8 febbraio 2012, di adozione del piano paesaggistico della provincia di -OMISSIS- è stato impugnato dalla -OMISSIS- innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso iscritto al n. r.g. 889/2012.

La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame (in sintesi):

- con il primo ha dedotto il vizio di Illegittimità derivata (in particolare, avendo la società ricorrente impugnato con ricorso iscritto al n. r.g. 889/2012 il decreto di adozione del piano paesaggistico della Provincia di -OMISSIS-, ha argomentato che gli atti avversati con il ricorso in epigrafe sono viziati per illegittimità derivata;
con memoria depositata in data 26 ottobre 2023 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso);

- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 26, 142, 143, 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Incompetenza ;

- con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 509/97, così come recepito, modificato ed integrato dall’art. 75 della L.R. 16 aprile 2003, n.

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