TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301928
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 01928/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
L M, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pasubio 6;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA
e VAS;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana;
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia;
Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale della Regione Siciliana;
Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attività Produttive;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Città Metropolitana di Messina, tutti non costituiti in giudizio;
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Pace del Mela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Duferco Sviluppo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Briguglio, Ettore Chiti, Armando Gamalero ed Emanuele Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Arci Messina Aps, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

del Decreto dell'Assessore e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 273/GAB del 29.11.2022, - pubblicato in G.U.R.S. n. 57 parte prima, del 23.12.2022, con il quale è stata rilasciata l'AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica”, sito nel Comune di Pace del Mela (ME);

degli atti connessi, con particolare riguardo al Decreto del Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M., n. 261 del 31/08/2020, che aveva escluso la necessità di sottoposizione a Via del progetto relativo a tale impianto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, del Comune di Pace del Mela e di Duferco Sviluppo Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’istanza prot. A.R.T.A. n. 69393 del 22/10/2019 la ditta Duferco Sviluppo S.p.A. aveva avanzato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’installazione dell’“ Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica da realizzare in via Diramazione viaria B, nella frazione di Giammoro del comune di Pace del Mela (ME)” unitamente alla documentazione tecnica necessaria. In esito allo svolgimento dei necessari passaggi endoprocedimentali, con D.A. n. 110/GAB del 02/07/2021, l’Assessore al ramo aveva infine decretato di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al suo art. 3, dell’installazione.

Il predetto provvedimento veniva impugnato da soggetti residenti nella stessa frazione del Comune dove avrebbe dovuto sorgere l’opera contestata, ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di accoglimento n. 2077/2022: che confermava la bontà delle censure secondo le quali l’AIA era stata rilasciata sul presupposto di un parere ex art. 216 del R.D. n. 1265/1934 del Sindaco del Comune di Pace del Mela viziato da difetto di motivazione, ed in carenza di un piano di monitoraggio e controllo (PMC) valido e definitivo, mentre “ nel caso di specie, la definizione di un piano di monitoraggio sarebbe stata, peraltro, tanto più essenziale alla luce dei limiti oggettivi, sopra indicati, dei risultati e della stessa rete di monitoraggio degli inquinanti predisposta dall’ARPA: ove, infatti, i dati disponibili nella fase istruttoria del procedimento autorizzatorio appaiano caratterizzati, come nel caso in esame, da lacune oggettive derivanti dalla ridotta rete di rilevazione (seppur in termini tali da non inficiare la complessiva validità e sufficienza dei dati disponibili), la preventiva definizione delle regole di monitoraggio dell’attività nel corso del suo svolgimento appare tanto più necessaria per la verifica dell’effettivo contenimento delle immissioni inquinanti entro i limiti prescritti ”.

Dopo la pubblicazione di quella sentenza – che in base alle esistenti evidenze informatiche non risulta essere stata impugnata dalla ditta Duferco Sviluppo S.p.A. nemmeno entro il termine lungo di cui al terzo comma dell’art. 92 c.p.a. -, quest’ultima, con atto del 10/08/2022 ricevuto dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a prot. n. 60931 dell’11/08/2022, formulava istanza ai sensi dell'art. 21-decies della L. n. 241/1990 per la riemissione del provvedimento di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l'esercizio di una centrale Peaker per il bilanciamento della rete elettrica regionale, annullato dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali.

Successivamente, con nota del 16/09/2022 (prot. DRA n. 67846 del 19/09/2022) la società Duferco Sviluppo S.p.A. ha trasmesso le integrazioni della documentazione già agli atti quali:

• Studio fluidodinamico che ha portato alla definizione del posizionamento dei bocchelli di campionamento per ottenere risultati rappresentativi dei valori di emissioni confrontabili con quelli ottenibili dai punti di campionamento definiti in conformità ai disposti della norma UNI EN 15259:2008;

• Disegno costruttivo del camino con il posizionamento dei bocchelli derivato dallo studio fluidodinamico;

E nel proseguo ed ancora, con nota del 26/09/2022 (prot. DRA n. 69981 del 27/09/2022), la società Duferco Sviluppo S.p.A. ha trasmesso:

• Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 4 del 02/09/2022;

• Manuale SME rev.2 del 26/08/2022.

Il Servizio 1/DRA dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha pertanto rieditato il procedimento amministrativo in forma semplificata al fine di superare i vizi procedurali evidenziati, convocando la conferenza di servizi decisoria nota prot. D.R.A. n. 71782 del 04/10/2022 ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del parere di ARPA Sicilia sul Piano di monitoraggio e controllo. Si passava dunque attraverso la conferenza di servizi decisoria tenutasi il 17/10/2022, che si concludeva con “ la determinazione motivata favorevole di conclusione della medesima CdS sulla base delle posizioni favorevoli e unanimi espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla CdS tramite i rispettivi rappresentanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)”. Ad essa faceva poi seguito il D.A. 237/GAB del 29/11/2022, con il quale “ si rilascia (va), ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell’installazione IPPC “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica” sito nel Comune di Pace del Mela (ME), Zona Industriale Giammoro - Categoria IPPC 1.1 dell’Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – Gestore IPPC: Duferco Sviluppo S.p.A. con sede legale e amministrativa via Armando Diaz n. 248, San Zeno Naviglio (BS) (P.IVA n. 03594850178 ”.

I Sig.ri L M e -OMISSIS-, entrambi residenti a Pace del Mela (ME), ed -OMISSIS-, residente a Santa Lucia del Mela, impugnavano il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 27/12/2022, ivi proponendo doglianze che possono così esser riassunte:

a) la documentazione presentata dalla Duferco Sviluppo s.p.a. non rispondono ai contenuti minimi previsti per le domande di AIA dal comma 1 dell’art. 29-ter del codice ambientale, ed è stata valutata erroneamente completa la documentazione presentata, con ciò violando anche il comma 4 dell’art. 29-ter;

b) è stato violato l’art. 21 decies della L. n. 241/1990, perché il relativo procedimento, sino all’adozione del provvedimento che lo ha concluso, ha avuto corso malgrado l’assenza del passaggio in giudicato della sentenza n. 2077/2022 di questa Sezione;

c) mancato avvio di una nuova ed autonoma procedura autorizzativa, in modo da garantire compiutamente al

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