TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301928
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 01928/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
L M, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pasubio 6;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica - Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA
e VAS;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica;

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana;

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia;

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale della Regione Siciliana;

Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attività Produttive;

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

Città Metropolitana di Messina, tutti non costituiti in giudizio;

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Pace del Mela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Duferco Sviluppo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Briguglio, Ettore Chiti, Armando Gamalero ed Emanuele Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Arci Messina Aps, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

del Decreto dell'Assessore e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 273/GAB del 29.11.2022, - pubblicato in G.U.R.S. n. 57 parte prima, del 23.12.2022, con il quale è stata rilasciata l'AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica”, sito nel Comune di Pace del Mela (ME);

degli atti connessi, con particolare riguardo al Decreto del Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M., n. 261 del 31/08/2020, che aveva escluso la necessità di sottoposizione a Via del progetto relativo a tale impianto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, del Comune di Pace del Mela e di Duferco Sviluppo Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’istanza prot. A.R.T.A. n. 69393 del 22/10/2019 la ditta Duferco Sviluppo S.p.A. aveva avanzato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’installazione dell’“ Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica da realizzare in via Diramazione viaria B, nella frazione di Giammoro del comune di Pace del Mela (ME)” unitamente alla documentazione tecnica necessaria. In esito allo svolgimento dei necessari passaggi endoprocedimentali, con D.A. n. 110/GAB del 02/07/2021, l’Assessore al ramo aveva infine decretato di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al suo art. 3, dell’installazione.

Il predetto provvedimento veniva impugnato da soggetti residenti nella stessa frazione del Comune dove avrebbe dovuto sorgere l’opera contestata, ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di accoglimento n. 2077/2022: che confermava la bontà delle censure secondo le quali l’AIA era stata rilasciata sul presupposto di un parere ex art. 216 del R.D. n. 1265/1934 del Sindaco del Comune di Pace del Mela viziato da difetto di motivazione, ed in carenza di un piano di monitoraggio e controllo (PMC) valido e definitivo, mentre “ nel caso di specie, la definizione di un piano di monitoraggio sarebbe stata, peraltro, tanto più essenziale alla luce dei limiti oggettivi, sopra indicati, dei risultati e della stessa rete di monitoraggio degli inquinanti predisposta dall’ARPA: ove, infatti, i dati disponibili nella fase istruttoria del procedimento autorizzatorio appaiano caratterizzati, come nel caso in esame, da lacune oggettive derivanti dalla ridotta rete di rilevazione (seppur in termini tali da non inficiare la complessiva validità e sufficienza dei dati disponibili), la preventiva definizione delle regole di monitoraggio dell’attività nel corso del suo svolgimento appare tanto più necessaria per la verifica dell’effettivo contenimento delle immissioni inquinanti entro i limiti prescritti ”.

Dopo la pubblicazione di quella sentenza – che in base alle esistenti evidenze informatiche non risulta essere stata impugnata dalla ditta Duferco Sviluppo S.p.A. nemmeno entro il termine lungo di cui al terzo comma dell’art. 92 c.p.a. -, quest’ultima, con atto del 10/08/2022 ricevuto dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a prot. n. 60931 dell’11/08/2022, formulava istanza ai sensi dell'art. 21-decies della L. n. 241/1990 per la riemissione del provvedimento di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l'esercizio di una centrale Peaker per il bilanciamento della rete elettrica regionale, annullato dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali.

Successivamente, con nota del 16/09/2022 (prot. DRA n. 67846 del 19/09/2022) la società Duferco Sviluppo S.p.A. ha trasmesso le integrazioni della documentazione già agli atti quali:

• Studio fluidodinamico che ha portato alla definizione del posizionamento dei bocchelli di campionamento per ottenere risultati rappresentativi dei valori di emissioni confrontabili con quelli ottenibili dai punti di campionamento definiti in conformità ai disposti della norma UNI EN 15259:2008;

• Disegno costruttivo del camino con il posizionamento dei bocchelli derivato dallo studio fluidodinamico;

E nel proseguo ed ancora, con nota del 26/09/2022 (prot. DRA n. 69981 del 27/09/2022), la società Duferco Sviluppo S.p.A. ha trasmesso:

• Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 4 del 02/09/2022;

• Manuale SME rev.2 del 26/08/2022.

Il Servizio 1/DRA dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha pertanto rieditato il procedimento amministrativo in forma semplificata al fine di superare i vizi procedurali evidenziati, convocando la conferenza di servizi decisoria nota prot. D.R.A. n. 71782 del 04/10/2022 ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del parere di

ARPA

Sicilia sul Piano di monitoraggio e controllo. Si passava dunque attraverso la conferenza di servizi decisoria tenutasi il 17/10/2022, che si concludeva con “ la determinazione motivata favorevole di conclusione della medesima CdS sulla base delle posizioni favorevoli e unanimi espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla CdS tramite i rispettivi rappresentanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)”. Ad essa faceva poi seguito il D.A. 237/GAB del 29/11/2022, con il quale “ si rilascia (va), ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell’installazione IPPC “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica” sito nel Comune di Pace del Mela (ME), Zona Industriale Giammoro - Categoria

IPPC

1.1 dell’Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – Gestore IPPC: Duferco Sviluppo S.p.A. con sede legale e amministrativa via Armando Diaz n. 248, San Zeno Naviglio (BS) (P.IVA n. 03594850178
”.

I Sig.ri L M e -OMISSIS-, entrambi residenti a Pace del Mela (ME), ed -OMISSIS-, residente a Santa Lucia del Mela, impugnavano il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 27/12/2022, ivi proponendo doglianze che possono così esser riassunte:

a) la documentazione presentata dalla Duferco Sviluppo s.p.a. non rispondono ai contenuti minimi previsti per le domande di AIA dal comma 1 dell’art. 29-ter del codice ambientale, ed è stata valutata erroneamente completa la documentazione presentata, con ciò violando anche il comma 4 dell’art. 29-ter;

b) è stato violato l’art. 21 decies della L. n. 241/1990, perché il relativo procedimento, sino all’adozione del provvedimento che lo ha concluso, ha avuto corso malgrado l’assenza del passaggio in giudicato della sentenza n. 2077/2022 di questa Sezione;

c) mancato avvio di una nuova ed autonoma procedura autorizzativa, in modo da garantire compiutamente al pubblico la partecipazione al processo decisionale, malgrado il proponente avesse presentato, nell’ambito del “procedimento semplificato”, una nuova documentazione sostanzialmente diversa dalla versione sottoposta alla valutazione del pubblico;

d) mancata valutazione del “ complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell’aria nella zona interessata”;

e) assenza di motivazione quanto al mancato recepimento di alcune delle prescrizioni indicate nel parere endoprocedimentale ex art. 269 della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina;

f) mancata individuazione, da parte Commissione Tecnica Specialistica, delle ragioni per le quali la completa applicazione delle BAT - con particolare riguardo a quelle n. 4 e n. 17 - sia stata reputata non necessaria ai fini del parere favorevole poi rilasciato;

g) mancata approvazione di un piano di monitoraggio e controllo completo, valido e definitivo, considerato che l’ARPA, in sede di rilascio di parere favorevole sul piano di monitoraggio e controllo aggiornato del 02/09/2022, ha precisato che “la scrivente Agenzia approva il Piano di Monitoraggio e Controllo – revisione 4 del 02.09.2022, nonché il Manuale Gestione SME Rev. 1, a condizione che quest’ultimo venga revisionato come da parere endoprocedimentale prot. n. 54243 del 17.10.2022 della U.O.C. P3 – U.O.S. Controlli Emissioni in Atmosfera, che si allega alla presente”;

h) difetto di motivazione del parere sanitario del Sindaco ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934, n. 1265, con consequenziale violazione e falsa applicazione, oltre che delle anzidette norme, degli art. 29 quater, comma 6, e 301 del D. Lgs. n. 152/2006, 1, comma 8, lettera F), della L. 208/2004, 32 Cost., 191 TFUE, 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché erronea applicazione del principio di precauzione;

i) mancata previsione all’interno della contestata AIA di limiti e di attività di monitoraggio sulle emissioni di polveri e di altri inquinanti atmosferici, in consequenziale violazione della Direttiva 2010/75 UE, degli artt. 4, commi 4, 5 e 16, 268, comma 4, e 301 del D. Lgs. n. 152/2006, 1, comma 8, lettera F), della L. 208/2004, 191 TFUE, 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché erronea applicazione del principio di precauzione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

j) vizi di illegittimità derivata dal Decreto del Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M., n. 261 del 31/08/2020, con cui l’impianto oggetto del presente contenzioso è stato escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale (articolato secondo 7 distinti motivi di ricorso, che non vengono però indicati analiticamente sussistendo ostacoli, in rito, tali da impedire al Collegio di potersi pronunciare su ciascuno di essi secondo quanto verrà esposto a seguire).

Si costituivano in giudizio la Duferco Sviluppo s.p.a., il Comune di Pace del Mela e l’assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.

Con atto depositato in segreteria il 28/04/2023 si costituiva in giudizio ad adjuvandum l’Associazione Arci Messina APS.

Sulla proposta domanda cautelare il Collegio si pronunciava con ordinanza resa a norma del comma 10 dell’art. 55 c.p.a., con la quale, senza nelle more sospendere la efficacia del provvedimento impugnato, veniva fissata in data 8 giugno 2023 l’udienza pubblica per la definizione del ricorso in epigrafe.

In data 26/05/2023 sopravveniva il deposito in Segreteria, da parte del Sig. L M, di atto di rinuncia al ricorso notificato alle altre parti processuali.

In data 8 giugno 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

I – Il Collegio, preliminarmente, deve dare atto della avvenuta parziale estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso da parte – e quindi: con esclusivo riguardo alla persona – del Sig. L M.

II – In secondo luogo, il Collegio deve pronunciare sulla formulata eccezione di carenza di interesse a ricorrere in capo alle (oramai residue) due ricorrenti Sig.re -OMISSIS-.

II.1 – La Sig.ra -OMISSIS- abita nella stessa identica località, nel Comune di Pace del Mela, in cui abitava uno dei due soggetti autori del ricorso definito dalla sentenza n. 2077/2022 (ovvero il Sig. L M): sicché l’interesse a ricorrere in capo alla stessa deve essere riconosciuto per le stesse ragioni per le quali fu ritenuto sussistere in capo (anche) al Sig. L M all’interno di quel provvedimento giurisdizionale: ovvero perché “ a fronte delle paventate conseguenze ambientali, in particolare sulla qualità dell’aria, derivanti dalla realizzazione e messa in opera dell’impianto, hanno adeguatamente dimostrato, anche con documentazione cartografica, a smentita delle tesi avversarie, la loro vicinitas all’opera, essendo le loro residenze ubicate nella stessa frazione del Comune in cui deve sorgere l’opera contestata, la cui attività appare idonea, anche solo in astratto, ad incidere sulla qualità dell’aria della medesima zona ”.

II.2 – La Sig.ra -OMISSIS- abita invece in una località non ubicata all’interno del territorio del Comune di Pace del Mela, ma all’interno di quello del Comune di Santa Lucia del Mela.

Ricorrendo alle evidenze cartografiche disponibili in rete che ormai, a giudizio del Collegio, sono dallo stesso liberamente utilizzabili in quanto contenenti dati (piuttosto che massime) di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., emerge il seguente quadro:

1) i Comuni di Pace del Mela e Santa Lucia del Mela distano fra loro 4,8 Km.;

2) la distanza dalla contrada Giammoro, dove dovrebbe sorgere l’impianto, è di 2,41 Km. per il Comune di Pace del Mela;

3) la contrada Giammoro risulta situata a nord del Comune di Pace del Mela;

4) il Comune di Santa Lucia del Mela risulta situato a sud del Comune di Pace del Mela;

5) la distanza fra il Comune di Santa Lucia del Mela e la contrada Giammoro è quindi pari alla somma delle distanze sub 1) e 2), per una distanza totale pari a 7,21 Km.

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio esclude che la vicinitas che fonda l’interesse a ricorrere della ricorrente Sig.ra -OMISSIS-, residente nel territorio del Comune di Pace del Mela, sussista anche per la Sig.ra -OMISSIS-, residente all’interno del territorio del Comune di Santa Lucia del Mela;
nei confronti della quale pertanto il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato – anche qui parzialmente, con esclusivo riguardo alla posizione processuale di quella – inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

III – Tutte le censure di cui alla lettera j), delle quali è inutile riportare analiticamente il contenuto per le ragioni subito appresso indicate che precludono in rito di pervenire al loro esame nel merito, riguardano vizi che l’AIA del 29/11/2022 avrebbe mutuato dalla mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto dell’impianto che la aveva ad oggetto in base al(l’illegittimo, in tesi) Decreto del Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M., n. 261 del 31/08/2020. Ma in proposito il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già ritenuto nella sentenza n. 2077/2022 di questa stessa Sezione, ovvero che:

poiché, tuttavia, il provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. è divenuto inoppugnabile, deve escludersi la possibilità di fare valere, in sede di impugnazione dell’A.I.A., vizi di illegittimità derivata, riferiti, per l’appunto, alla procedura e al provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A., atto di per sé idoneo a porsi come presupposto di altri atti successivi (principio più volte ribadito in materia espropriativa, ma con affermazioni di carattere generale che, in quanto tali, appaiono applicabili anche alla diversa materia qui in esame: cfr. Cons. Stato Sez. IV, 21/08/2006, n. 4858 Cons. Stato Sez. IV, 11/01/1985, n. 3).

L’intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di VIA non può essere, d’altra parte, revocata in dubbio, dovendo escludersi la necessità, per la decorrenza del termine di impugnazione, postulata invece dai ricorrenti, della pubblicazione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA sulla Gazzetta Ufficiale, essendo sufficiente, a tal fine, l’adempimento delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa speciale.

Prevede, infatti, l’art. 19 del T.U. ambiente che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, deve essere pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

E’ evidente che tale pubblicità, prevista per legge, ponendo al corrente gli interessati anche in merito all’adozione dell’atto, fa decorrere anche il termine per l’impugnazione del medesimo provvedimento.

Nel caso di specie, il Decreto del M.A.T.T.M. n. 261/20 era stato pubblicato sul sito web del Ministero e quindi reso conoscibile, anche ai fini dell’eventuale impugnazione, in data 31 agosto 2020, contestualmente alla sua adozione…

Deve ritenersi pertanto indiscutibile l’intervenuta inoppugnabilità del decreto di non assoggettabilità a V.I.A. e, conseguentemente, l’inammissibilità della prospettazione, in relazione all’A.I.A. (nei motivi di cui ai punti da VIII a XI del ricorso introduttivo) di una presunta illegittimità derivata da vizi che riguarderebbero il provvedimento di non assoggettabilità a VIA ”.

Con l’unica precisazione, qui da aggiungere, che sono i motivi da XII a XIX del ricorso in epigrafe a risultare – piuttosto che infondati - inammissibili, in quanto postulanti vizi di invalidità derivata rispetto ad un provvedimento con riguardo al quale, invece, non sussiste più alcuna possibilità giuridica di sindacato da parte del giudice adito, quale il Decreto del Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del M.A.T.T.M., n. 261 del 31/08/2020.

IV – Per quanto concerne i vizi di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, il cui contenuto è stato sintetizzato in precedenza alle lettere b) e c), il Collegio osserva quanto segue.

L’AIA del 29/11/2022 impugnata con il ricorso in epigrafe è stata rilasciata facendo applicazione dell’art. 20 decies L. n. 241/1990, alla cui stregua “ in caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.

La richiesta della Duferco Sviluppo s.p.a. di provvedere a norma dell’art. 20 decies L. n. 241/1990 è stata però formulata con atto del 10/08/2022 ricevuto dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a prot. n. 60931 dell’11/08/2022 – ovvero: dopo 15 giorni dalla pubblicazione (in data 27/07/2022) della sentenza n. 2077/2022 -, mentre la nuova A.I.A. impugnata con il ricorso in epigrafe è stata adottata il 29/11/2022, ovvero 125 giorni dopo la pubblicazione di tale sentenza: ovvero ancor prima che la sentenza n. 2077/2022 potesse passare in giudicato, in assenza di prova della sua notifica, entro il termine lungo di sei mesi ex art. 92, terzo comma, c.p.a.. Né quel vizio procedurale può ritenersi a parere del Collegio irrilevante in base al secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990. La scelta per quel modello procedimentale ha infatti fatto interamente saltare il dialogo endoprocedimentale con riguardo al nuovo piano di monitoraggio e controllo presentato dalla Duferco Sviluppo s.p.a. con atto del 02/09/2022. Senza entrare nel merito tecnico del distinguo fra il piano di monitoraggio e controllo aggiornato e quello a base della AIA annullata con sentenza n. 2077/2022, è sufficiente, secondo una massima di comune esperienza, già la diversa consistenza fra i due diversi documenti – di 25 pagine il primo, a fronte delle 8 del secondo – a far ritenere che la impossibilità di garantire la pubblica conoscenza e la possibilità di presentare osservazioni con specifico riguardo al piano di monitoraggio e controllo revisionato secondo la procedura di cui all’art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 determini una grave violazione di quest’ultima norma. Altresì considerando che è proprio in base al piano di monitoraggio e controllo revisionato che l’ARPA ha reso, a confronto pubblico pretermesso, il proprio parere: sia pur favorevole, ma condizionato.

La considerazione del predetto passaggio procedimentale consente altresì di comprendere perché la scelta, erronea, di applicare nel caso di specie l’art. 20 decies della L. n. 241/1990, sia concretamente pregiudizievole per le ragioni della (residua) unica ricorrente, anche ove si ritenga di poter condividere una certa opzione esegetica della giurisprudenza amministrativa, in base alla quale – sia pure con riguardo all’avviso di avvio di procedimento;
ma evidentemente con riguardo alla fase del dialogo endoprocedimentale nella sua interezza, piuttosto che soltanto all’atto che doveva fungere da input per la sua possibilità di svolgimento … - “ ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all’amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4 agosto 2008, n. 3786). Infatti la pluralità di aspetti critici evidenziati in ricorso – come, ad esempio, la mancata esplicitazione, da parte della Commissione Tecnica Specialistica, del perché anche una non completa applicazione delle BAT (con particolare riguardo a quelle n. 4 e n. 17) non le avesse impedito una positiva valutazione del progetto, o perché fosse mancato, nel provvedimento finale, il recepimento di alcune delle prescrizioni indicate nel parere endoprocedimentale ex art. 269 della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina, di cui, rispettivamente, al suo VI° e VII° motivo – rendono palese l’interesse a poter interloquire con le amministrazioni competenti già in fase endoprocedimentale, onde condizionare la possibilità del rilascio di pareri e/o altri atti di assenso necessari in senso ostativo alla positiva valutazione del progetto: senza doversi, in modo certamente assai più gravoso, farsi attori ex post a fronte di un già rilasciato provvedimento di AIA. In particolare, tenuto conto degli effetti particolarmente gravi di una dequotazione dei valori della partecipazione procedimentale a fronte di scelte finali difficilmente sindacabili ex post ed ab intrinseco dal G.A. in una materia dove “ le ragioni squisitamente tecniche - per le quali sono state dettate le prescrizioni sopra indicate e sono stati stabiliti i relativi parametri delle emissioni, come individuate nell'istruttoria procedimentale - non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando, come nel caso di specie, non trasmodano nella abnormità e nella palese illogicità (ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 1761 del 14 marzo 2022;
n. 8754 del 31 dicembre 2021;
n. 1714 del 1 marzo 2021
)” [ ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3 marzo 2023, n. 2245].

La rilevanza che assume il parere dell’ARPA sulla revisione del piano di monitoraggio e controllo della Duferco del 02/09/2022 consiglia poi di procedere all’interno del presente paragrafo all’esame (anche) delle censure di cui al motivo VIII° di ricorso, al cui interno i ricorrenti hanno lamentato la mancata approvazione di un piano di monitoraggio e controllo completo, valido e definitivo, considerato che l’ARPA, in sede di rilascio di parere favorevole sul piano di monitoraggio e controllo aggiornato del 02/09/2022, ha precisato che “ la scrivente Agenzia approva il Piano di Monitoraggio e Controllo – revisione 4 del 02.09.2022, nonché il Manuale Gestione SME Rev. 1, a condizione che quest’ultimo venga revisionato come da parere endoprocedimentale prot. n. 54243 del 17.10.2022 della U.O.C. P3 – U.O.S. Controlli Emissioni in Atmosfera, che si allega alla presente ”.

Come però positivamente risulta dall’esame del “ parere endoprocedimentale prot. n. 54243” al “ Manuale SME rev. 2 ”, le criticità da quest’ultimo rilevate risultano (quantomeno numericamente) elevatissime. Risulta pertanto confermata, in punto di fatto, la fondatezza della censura attorea là dove lamenta che “ il “Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera”, che costituisce parte integrante del Piano di Monitoraggio e Controllo, è caratterizzato da numerose carenze ed imprecisioni, che ne rendono necessaria un’ulteriore revisione con varie modifiche sostanziali, il cui preciso contenuto risulta ad oggi imprevedibile, cosicché, di fatto, non risulta essere stato approvato un piano di monitoraggio e controllo completo, valido e definitivo ”. Con la conseguenza, in punto di diritto, di far ritenere al Collegio fondata la censura di violazione del comma 6 dell’art. 29 sexies del D. Lgs. n. 152/2006, il quale prevede che “ l’'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4”.

Del resto, che l’impugnata AIA non abbia assolutamente risolto le criticità lamentate dai ricorrenti all’interno dell’VIII° motivo di ricorso è comprovato dal punto 17 del suo art. 3, che così dispone: “ per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. L’aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da

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